Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
La regola di cui al comma ottavo dell'art. 16 nonies del D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991, che attribuisce la competenza in via esclusiva al Tribunale di sorveglianza e al Magistrato di sorveglianza di Roma, in ordine a tutte le richieste relative a benefici penitenziari avanzate da "collaboratori di giustizia", si applica anche alla misura della esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore a diciotto mesi, prevista dalla legge n. 199 del 2010 e succ. modifiche.
Commentari • 10
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Rassegna giurisprudenziale Competenza per territorio (art. 677) La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata, in generale, dall'art. 677 in omaggio al principio di semplificazione nella individuazione del giudice chiamato a decidere fondato sul locus custodiae ovvero il locus domicili. Una volta instaurata la procedura, in virtù del principio di perpetuatio iurisdictionis, la competenza del giudice non può subire variazioni, neppure se l'interessato viene rimesso in libertà o in caso di trasferimento presso altro istituto (Sez. 1, 31414/2021). La competenza dei giudici della sorveglianza, magistrato o tribunale, è di tipo funzionale inderogabile, rilevabile anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2013, n. 45282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45282 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 3235
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 28507/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ROMA CONFLITTO;
nei confronti di:
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ROMA;
con l'ordinanza n. 3026/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di ALESSANDRIA, del 21/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;
sentite le conclusioni del PG. che ha chiesto dichiararsi la competenza del magistrato di sorveglianza di Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Roma, con ordinanza dell'11/6/2013, dichiarava la propria incompetenza - per essere competente quello di Alessandria, avente giurisdizione su cui il detenuto si trovava all'atto della richiesta - sull'istanza con cui IT AN, collaboratore di giustizia, chiedeva di essere ammesso all'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della L. n. 199 del 2010. Secondo il Magistrato rimettente, non appare applicabile, nel caso di specie, la competenza determinata ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, comma 8, derogatrice della competenza generale,
quindi di stretta interpretazione, in quanto la L. 199 del 2010 era successiva a quella norma.
2. Il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, con ordinanza del 21 giugno 2013, solleva conflitto di competenza disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
La competenza deve essere determinata ai sensi dell'art. 16 nonies cit., anche se non menziona la detenzione domiciliare prevista dalla L. n. 199 del 2010: la ratio della norma - quella di garantire un efficace coordinamento funzionale tra la magistratura di sorveglianza e gli organi amministrativi che dispongono ed attuano misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia - si applica anche alla detenzione domiciliare in questione, così come a quella generica di cui all'art. 47 ter ord. pen., comma 1 bis. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste perché due giudici hanno formalmente ricusato di prendere cognizione dello stesso procedimento, determinandosi una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene al Magistrato di sorveglianza di Roma, che per primo l'ha declinata.
2. La sottoposizione a speciali misure di protezione dei collaboratori di giustizia assume rilievo ai fini della individuazione del tribunale competente, disponendo il D.L. n. 8 del 1991, art. 16 nonies, che la competenza a decidere in tema di
"liberazione condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di concessione dei permessi premio e di ammissione a taluna delle misure alternative alla detenzione previste dal titolo 1^, capo 6^, della L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni", nei confronti di persona sottoposta a speciali misure di protezione, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto il domicilio a norma dell'art. 12, comma 3 bis, dello stesso decreto.
La identificazione di detto luogo con quello in cui ha sede la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, indicata nell'art. 10, comma 2, dello stesso decreto rende esplicita la ratio della prevista eccezionale sottrazione a qualsiasi altro tribunale di sorveglianza, che non sia quello di Roma, della competenza a decidere sulla concessione dei benefici penitenziari richiesti dai collaboratori di giustizia, e più ampi di quelli concedibili al collaboratore non ammesso a speciali misure di protezione, fondata sulla "esigenza di garantire un efficace coordinamento funzionale tra l'operato della magistratura di sorveglianza, che decide sulla concessione delle misure alternative, e quello degli organi amministrativi, aventi sede a Roma, che dispongono e attuano le misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia" (Sez. 1^, n. 1888 del 20/12/2005, dep. 18/01/2006, Confl, comp. in proc. Di Mauro, Rv. 233571; Sez. 1^, n. 14267 del 01/03/2006, dep. 21/04/2006, Confl, comp. in proc. Arace, Rv. 234090; Sez. 1^, n. 3307 del 19/09/2006, dep. 04/10/2006, Confl, comp. in proc. Pavia, Rv. 235193; Sez. 1^, n. 6089 del 09/01/2007, dep. 14/02/2007, Confi, comp. in proc. Gentile, Rv. 236006; Sez. 1^, n. 28453 del 14/06/2007, dep. 17/07/2007, Confl, comp. in proc. Ruggiero, Rv. 237355).
3. Deve, inoltre, rilevarsi in diritto che, come già affermato da questa Corte, la L. n. 199 del 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost. e finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere, in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane". L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per la sua efficacia temporanea, si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a dodici mesi, elevati a diciotto mesi dal D.L. n. 211 del 2011, art. 3, convertito nella L. n. 9 del 2012, anche se costituente parte residua di maggior pena (Sez. 1^, n. 25039 del 11/01/2012, dep. 22/06/2012, Pmt in proc. Sanzo, Rv. 253333; Sez. 1^, n. 25046 del 13/01/2012, dep. 22/06/2012, Zarra, Rv. 253335).
L'art. 1, comma 4, della detta legge, in particolare, dispone che, se il condannato è già detenuto, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena, nei casi di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. b), e la richiesta per l'applicazione della misura è
fatta dal pubblico ministero o dalle altre parti, secondo le modalità indicate, al magistrato di sorveglianza, cui la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette una relazione sulla condotta tenuta dal medesimo durante la detenzione, corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio.
4. Alla stregua delle svolte considerazioni in diritto, va conclusivamente affermato che alla regola eccezionale di carattere inderogabile dell'attribuzione in via esclusiva alla competenza al Tribunale di Sorveglianza (e del Magistrato di sorveglianza secondo le rispettive attribuzioni) di Roma, ai fini istruttori e valutativi, delle richieste dei soggetti che si trovino sottoposti a programma speciale di protezione, ai sensi della L. n. 82 del 1991 e succ. mod., soggiace anche la misura prevista dalla L. n. 199 del 2010 e succ. mod., quando riguarda i medesimi soggetti, avuto riguardo alle sue caratteristiche di peculiare beneficio penitenziario e ai presupposti per la sua concedibilità, che ne rendono giustificata la soggezione alla medesima indicata regola, idonea a garantire il già detto coordinamento funzionale tra gli interventi della magistratura di sorveglianza e degli organi amministrativi deputati alle misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Roma cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013