Sentenza 3 marzo 2015
Massime • 1
Nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto in rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod.pen., il Tribunale di sorveglianza, anche in mancanza di una richiesta dell'interessato, può disporre "ex officio" la detenzione domiciliare ove ritenga tale misura più rispondente sia agli interessi della collettività che a quelli del condannato, valutati questi ultimi oggettivamente e complessivamente, anche nella prospettiva della ineludibilità della esecuzione della pena, una volta venute meno le ragioni del rinvio. (Fattispecie in cui la persona detenuta aveva chiesto il differimento dell'esecuzione di pena in quanto madre di un bambino in età inferiore ad un anno).
Commentario • 1
- 1. Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità deiMassimo Ruaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo del decreto in commento, clicca qui. 1. L'attuazione delle direttive della legge delega in materia di semplificazione dei procedimenti della magistratura di sorveglianza (d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, Capo II, artt. 3-8) comporta la modifica di numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 18-ter, 30, 35-bis, 47, 51-bis, 51-ter, 57, 58 e 69-bis), di due disposizioni del codice di rito (artt. 656 e 678), e l'introduzione di un nuovo articolo nella legge penitenziaria (art. 51-quater). In relazione alle competenze dell'u.e.p.e. e della polizia penitenziaria (Capo III, artt. 9 e 10), vengono modificati l'art. 72 ord. penit. e l'art. 5 legge 15 dicembre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2015, n. 12565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12565 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente - del 03/03/2015
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giacomo - Consigliere - N. 571
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 35442/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CIZMIC SEVALA N. IL 13/11/1988;
avverso l'ordinanza n. 4106/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 11/07/2014;
sentita la reiezione fatta dal Consigliere Dott. LA POSTA LUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11.7.2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma disponeva la sospensione dell'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare nei confronti di Cimiz Sevala, in espiazione delle condanne di cui al provvedimento di cumulo indicato, che aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146 c.p., in quanto madre di un bambino in età inferiore ad un anno.
Il tribunale premetteva che era stato disposto dal magistrato di sorveglianza il differimento provvisorio dell'esecuzione anche con riferimento alla ulteriore condanna intervenuta il 20.1.2014 per fatto commesso durante la sospensione dell'esecuzione per lo stato di gravidanza;
riteneva che, proprio in considerazione di tale condotta, pur ricorrendo i presupposti di cui all'art. 146 c.p., n. 2, fosse necessario un maggiore controllo a fini di prevenzione e disponeva la misura di cui all'art. 47 ter, comma 1 ter Ord. Pen., senza alcun pregiudizio per la prole stante la adeguatezza delle prescrizioni alle finalità di assistenza.
2. Avverso il citato provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge con riferimento all'art. 146 c.p., ed il vizio della motivazione.
Contesta la diversa valutazione operata dal tribunale rispetto alla misura disposta in via provvisoria, pur in mancanza di elementi ulteriori che possano spiegare tale differenza. Rileva, quindi, che la decisione del tribunale risulta immotivata e contraddittoria rispetto a quella precedente, oltre ad essere assolutamente arbitraria quanto alla applicazione dell'art. 146 c.p.. Lamenta, altresì, che il tribunale non ha approfondito la questione della condotta negativa della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il tribunale, con motivazione compiuta ed immune da vizi di illogicità e da interne contraddizioni, ha fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 146 c.p. e all'art. 47 ter, comma 1 ter, Ord. Pen..
La concessione al condannato della misura alternativa della detenzione domiciliare prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, (cosiddetto ordinamento penitenziario) è consentita ex officio in tutti i casi di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, senza che sia necessario un giudizio di prevalenza del differimento sulla misura alternativa, ma a condizione che sia compiuta una idonea valutazione della compatibilità della misura stessa con la condizione legittimante il rinvio rappresentata dal condannato (Sez. 1^, n. 25691 del 20/05/2004 - dep. 08/06/2004, Trjkovic, Rv. 228144).
Nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena secondo quanto disposto dagli artt. 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter Ord. Pen., può applicare, ex officio ed indipendentemente da una richiesta in tal senso dell'interessato, la misura della detenzione domiciliare, al fine di contemperare le esigenze del condannato, in relazione alla tutela della salute, e le esigenze della collettività, in relaziona ai profili di sicurezza pubblica (Sez. 1^, n. 20480 del 19/03/2001, Gabrielli, rv. 219567). Ed invero "l'art. 47 ter, comma 1 ter, allorché prevede che, 'quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p., il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della detenzione domiciliare deve essere interpretato nel senso che, non soltanto sono stati ampliati i casi in cui la misura può essere concessa rispetto a quelli originariamente previsti della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, derogando anche ai limiti di pena, ma nel senso che il tribunale di sorveglianza, anche in mancanza di una richiesta dell'interessato, abbia il potere di disporre la detenzione domiciliare quando ritenga tale misura più rispondente agli interessi sia della collettività che del condannato;
interesse quest'ultimo, peraltro, che va valutato oggettivamente e complessivamente nella più ampia prospettiva della ineludibilità della esecuzione della pena (una volta venuta meno la ragione del rinvio), per cui sotto quest'ultimo profilo, poiché la misura consente contemporaneamente di tutelare le esigenze di cui agli artt. 146 e 147 c.p., e di espiare la pena in condizioni certamente non contrarie al senso di umanità, deve escludersi una interpretazione peggiorativa della norma".
All'evidenza, non sussiste alcuna contraddizione con il provvedimento di differimento adottato dal magistrato di sorveglianza, per sua natura provvisorio rispetto al vaglio compiuto cui è chiamato il tribunale che ha operato un corretto bilanciamento tra le esigenze della condannata e quelle di prevenzione e tutela della collettività, dando atto, altresì, della compatibilità della misura domiciliare con le esigenze di tutela della prole garantite da prescrizioni che prevedono idonei spazi di libertà della condannata. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille ( 1.000,00) euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015