Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2015, n. 12565
CASS
Sentenza 3 marzo 2015

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Nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto in rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod.pen., il Tribunale di sorveglianza, anche in mancanza di una richiesta dell'interessato, può disporre "ex officio" la detenzione domiciliare ove ritenga tale misura più rispondente sia agli interessi della collettività che a quelli del condannato, valutati questi ultimi oggettivamente e complessivamente, anche nella prospettiva della ineludibilità della esecuzione della pena, una volta venute meno le ragioni del rinvio. (Fattispecie in cui la persona detenuta aveva chiesto il differimento dell'esecuzione di pena in quanto madre di un bambino in età inferiore ad un anno).

Commentario1

  • 1Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità dei
    Massimo Ruaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo del decreto in commento, clicca qui. 1. L'attuazione delle direttive della legge delega in materia di semplificazione dei procedimenti della magistratura di sorveglianza (d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, Capo II, artt. 3-8) comporta la modifica di numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 18-ter, 30, 35-bis, 47, 51-bis, 51-ter, 57, 58 e 69-bis), di due disposizioni del codice di rito (artt. 656 e 678), e l'introduzione di un nuovo articolo nella legge penitenziaria (art. 51-quater). In relazione alle competenze dell'u.e.p.e. e della polizia penitenziaria (Capo III, artt. 9 e 10), vengono modificati l'art. 72 ord. penit. e l'art. 5 legge 15 dicembre …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2015, n. 12565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12565
Data del deposito : 3 marzo 2015

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