Sentenza 18 novembre 2025
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Operatività dell'art. 62, n. 6, c.p. e risarcimento effettuato dall'assicurazione del terzo: tra oggettività della riparazione e volontà dell'imputato. Nota a Cass., Sez. IV Pen., 18 novembre 2025, ud. 16 settembre 2025, n. 37616 Applicability of Article 62(6) of the Italian Criminal Code and Compensation Paid by a Third Party's Insurer: Between the Objective Nature of Reparation and the Defendant's Volition. Commentary on Cass., Sez. IV, 18 November 2025 (hearing of 16 September 2025), No. 37616 di Ivana Gullì Abstract [ITA]: Il contributo esamina una recente pronuncia della Corte di cassazione che ammette la configurabilità della c.d. “attenuante del risarcimento del danno”, ai sensi …
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Un camionista perde il controllo del veicolo su un tratto di strada bagnata, invade la corsia opposta e causa un incidente mortale. La Corte conferma la responsabilità dell'autista, evidenziando come la velocità e la guida imprudente siano state determinanti nell'evento. La ricostruzione di un incidente stradale del camion che sbanda su strada bagnata, nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 18 novembre 2025, n. 37616). I fatti Il camionista, mentre percorreva la S.P. 11 da Matera verso Altamura, il giorno 12.7.2012, ad una velocità di 81 km/h …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2025, n. 37616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37616 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
EMANUELE DI LV
GA CA
DA CH
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
-Presidente-
IA SA EN
Relatore -
NN IS GE RI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SO nato a [...] il [...]
37616-25
ACR
Sent. n. sez. 763/2025 UP - 16/09/2025 R.G.N. 13393/2025
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA SA EN;
lette le conclusioni del P.G., in persona della sostituta MARILIA DI NARDO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Offius
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale con la quale, in data 14 settembre 2021, AS CH è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen. perché per colpa, mentre percorreva la S.P. 11 da Matera verso Altamura, alla guida dell'auto- articolato con trattore Scania R500 e semirimorchio, ad una velocità di 81 km/h su un tratto di strada bagnato con curva a destra, in cui era previsto un limite pari a 50 km/h, perdeva il controllo del mezzo, invadeva completamente la corsia di marcia opposta e travolgeva la Fiat Panda che procedeva nel proprio senso di marcia, cagionando il decesso del conducente e lesioni personali al passeggero, per le quali veniva dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del CH articolato in sei motivi.
2.1. Con il primo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in relazione all'art. 589 cod. pen. Il procuratore generale aveva chiesto che venisse dichiarata la prescrizione;
il fatto risale al 12 luglio 2012 per cui deve essere applicata la disposizione vigente all'epoca che prevedeva la pena della reclusione da due a sette anni di reclusione I termini di prescrizione sono stati raddoppiati solo a seguito della introduzione dell'art. 4, co. 1 lett. a) L. n. 172 del 2012 e deve ritenersi che la prescrizione sia maturata con il decorso di anni sette più un quarto dunque otto anni e mesi nove di reclusione mentre alla data della pronuncia della sentenza impugnata ossia il 22 luglio 2024 erano già trascorsi oltre dodici anni.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione. Con l'atto di appello la difesa aveva dedotto che il primo giudice aveva disatteso gli accertamenti tecnici di parte in merito tanto al punto d'urto quanto al calcolo della velocità. La Corte territoriale, con motivazione apparente, si è limitata a riprodurre gli argomenti spesi dal primo giudice che ha valorizzato le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero oltre che le dichiarazioni della persona offesa, disattendendo i motivi di appello tanto con riferimento al nesso di causa quanto alle concause che avrebbero prodotto la collisione tra i mezzi e, dunque, l'evento morte.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il travisamento della prova con riferimento agli esiti delle consulenze tecniche espletate e, in specie, alla individuazione del nesso causale, obliterando gli argomenti spesi ei criteri impiegati dal consulente della difesa ai fini del computo della velocità. I giudici di meritq replicando l'omissione del consulente della pubblica accusa non hanno
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considerato il rapporto tra la effettiva larghezza della carreggiata e la larghezza del veicolo condotto dall'imputato, come pure hanno omesso di considerare che l'evento contestato non è esclusiva conseguenza della condotta dell'imputato. In altri termini non è stata valutata la condotta di guida del conducente dell'utilitaria che, ancorché procedesse alla velocità indicata dal consulente dell'accusa, aveva la possibilità di fermarsi prima della curva. Come pure hanno omesso i giudici di merito di analizzare la inadeguata larghezza della corsia percorsa dall'autoarticolato nonché il suo stato irregolare e sconnesso, fattori che hanno inciso nel determinismo causale.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. La sentenza impugnata è contraddittoria. Invero, dopo aver riconosciuto l'intervenuto risarcimento dei danni da parte della compagnia assicuratrice fuori dal processo ha, poi, escluso l'attenuante richiamata. Tutto ciò dopo aver dato atto della produzione delle quietanze liberatorie da parte della difesa dell'imputato. E' stata, invero, erroneamente applicata la disposizione di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, oltre che della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 1998, secondo cui l'attenuante in parola opera anche quanto l'intervento risarcitorio, prima del giudizio, anche da parte dell'ente assicuratore, è comunque riferibile all'imputato.
2.5. Con il quinto motivo si deduce l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale dell'imputatox, le condizioni di tempo al momento della collisione, lo stato di manutenzione e la geometria della strada, oltre che la circostanza che l'imputato ha prestato immediatamente soccorso dopo l'incidente.
2.6. Con il sesto motivo si contesta l'omessa motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 22 d.lgs. n. 285/1992 fissata nella misura massima di quattro anni senza fornire motivazione in ordine
al quantum.
3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' inammissibile il primo motivo di ricorso con cui si eccepisce la intervenuta prescrizione. In proposito va rammentato che, in tema di prescrizione,
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la l. n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli), ha riscritto l'art. 157 cod. pen., introducendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque, in un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto. La normativa in parola ha, inoltre, inserito, per la prima volta, la regola del raddoppio del termini per alcuni reati fra i quali quello di cui all'art. 589, co. 2 e 3, cod. pen. Il reato di omicidio aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale commesso dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen. e dopo la modifica dell'art. 589, secondo comma, cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, era punito con pena massima di 7 anni di reclusione e soggetto al termine ordinario di prescrizione di 14 anni e al termine massimo di 17 anni e 6 mesi. Il reato, dunque, contrariamente a quanto si assume con il ricorso, non è prescritto.
2. Sono inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso. Pur deducendosi il vizio di motivazione, il ricorrente sollecita, peraltro, in maniera generica e aspecifica, senza confrontarsi con gli argomenti spesi dalle sentenze di merito, una diversa lettura relativamente alla ricostruzione del sinistro già compiutamente operata dalle sentenze conformi in maniera per nulla illogica né contraddittoria ma anzi coerente con le emergenze acquisite, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal passeggero della Fiat Panda, rimasto ferito, mentre il padre, al momento dell'impatto, si trovava alla guida dell'autovettura. Si invoca l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudici di merito. Tutto ciò senza considerare che la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale è questione che attiene al merito ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice della cognizione e che esula dal perimetro del sindacato di legittimità qualunque vaglio afferente alla ricostruzione di un sinistro e alla sua eziologia ove non vengano individuati evidenti vizi di carattere logico. A tale proposito deve essere riaffermato il principio secondo cui la ricostruzione di un incidente stradale, nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, [...], che in motivazione ha precisato sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della
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credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cosi Sez.6, 31 marzo 2015 n.13809, Rv. 262965; Sez.2, 7 maggio 2015 n.30918, Rv.264441)+ Nel caso in esame il ricorso, solo in apparenza svolge una critica agli argomenti logici forniti dalle sentenze conformi, offrendo una propria alternativa ricostruzione dei fatti che non può essere oggetto in sede di legittimità a fronte dell'apparato motivazionale posto a sostegno del giudizio di responsabilità espresso, che presenta una chiara e analitica trama argomentativa, tanto in fatto quanto in diritto. In particolare, la Corte di appello, nel valutare le censure mosse con l'atto di gravame, è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un iter logico-argomentativo che non presenta aporie, essendo risultato provata, anche attraverso l'esame della documentazione fotografica realizzata dai militari dell'Arma intervenuti nell'immediatezza, l'invasione della corsia ad opera del mezzo pesante condotto dal ricorrente e da cui si evince il punto di impatto tra i due autoveicoli. Con motivazione ampia, le sentenze di merito hanno valutato le conclusioni del consulente dell'imputato rilevando come la ricostruzione da questi operata è risultata smentita dalla compressione della parte sinistra della Fiat Panda con una forza dall'alto verso il basso e la rottura dello pneumatico sinistro che lasciava le tracce e la scalfitura sul manto stradale. Il tutto in perfetta coerenza, con quanto riferito dal passeggero dell'autovettura. Quanto alla velocità non si è mancato di evidenziare che la stessa è stata stimata dal consulente del pubblico ministero in 81 km/h al momento dell'impatto e in 17 km/h quella della utilitaria, con valutazione, tra l'altro, più favorevole all'imputato «tenuto conto del fatto che il punto di quiete dell'autoarticolato è stato collocato dove il mezzo è stato rinvenuto a fronte del fatto che il passeggero dell'utilitaria ha riferito che questi, dopo l'impatto, ha effettuato una manovra di retromarcia, valutazioni che non sono state smentite dal consulente della difesa. Con riferimento al dedotto travisamento della prova è qui appena il caso di rammentare che è costante l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/07/2022, [...]). Va, altresì, ricordato che in presenza - come in questo caso di una c.d. doppia conforme, il vizio in parola
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può essere dedotto tanto nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo errore, quanto nel caso in cui, il giudice di secondo grado, per rispondere alle censure mosse, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice. In tale ipotesi, tuttavia, la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti di sentenza che abbiano valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione. Al contrario, nel caso in cui si versi in ipotesi di "duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma talmente macroscopica da imporre in termini inequivoci, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155-01). Nel caso di specie le sentenze conformi, con uno sviluppo motivazionale corretto e logico, hanno valutato e disatteso la ricostruzione offerta dall'imputato, valorizzando in maniera puntuale una molteplicità di elementi: le dichiarazioni del conducente rimasto ferito, la documentazione fotografica oggetto dell'immediato intervento sul luogo del sinistro dei militari dell'Arma, la localizzazione dei mezzi e del danni da cui si è desunta una inequivoca responsabilità dell'imputato, che ad una velocità superiore a quella consentita, in un tratto di strada bagnato e con andamento curvilineo destrorso, ha perso il controllo del mezzo, impattando pressoché frontalmente l'autovettura condotta dalla vittima. La sentenza risulta, pertanto, immune dalle censure denunciate.
3. E' fondato il quarto motivo di ricorso. La Corte territoriale, pur avendo dato atto che il danno era stato integralmente risarcito prima dell'instaurazione del giudizio, come dimostrato dalle quietanze prodotte e dalle dichiarazioni degli aventi diritto,ha ritenuto di escludere l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62. n. 6, cod. pen. Proprio la sentenza richiamata dal P.G. nelle sue conclusioni scritte afferma il principio secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, co.1, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno eseguito dal terzo assicuratore deve ritenersi effettuato dall'imputato anche se soggetto diverso dall'assicurato, a condizione che questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio (Sez. 4, n. 12121 del 14/12/2022, [...], Rv. 284327-01). La sentenza in parola, in parte motiva, richiama le indicazioni esegetiche fornite dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 1998, per il riconosciuto carattere oggettivo della circostanza di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.a riferibilità all'assicurato contro la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli del risarcimento operato dall'ente assicuratore, laddove ha osservato che l'interpretazione dell'attenuante in chiave meramente soggettiva,
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contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione e determinerebbe un'arbitraria svalutazione dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ex I. n. 1990 del 1969, istituto che svolge nel nostro ordinamento una insostituibile funzione riequilibratrice, in attuazione di quanto previsto appunto dall'art. 3 Cost. Il carattere oggettivo della circostanza consente di ritenere la stessa configurabile in via assoluta, ove si accerti la sussistenza del richiamato profilo "volontaristico" dell'imputato, e, dunque, anche al caso in cui l'intervento risarcitorio del terzo assicuratore riguardi, come nel caso di specie, danni da circolazione stradale cagionati da conducente (addirittura) estraneo al rapporto assicurativo, postosi alla guida del veicolo, quale preposto o dipendente, nell'interesse del proprietario del veicolo, effettivo titolare del contratto di assicurazione». Non muta, infatti, in tale caso, la indicata funzione riequilibratrice dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ex I. n. 1990 del 1969, per l'attività pericolosa o di rischio connessa alla circolazione dei veicoli, pur essendo necessaria una indagine sulla effettiva conoscenza da parte dell'imputato, terzo estraneo al rapporto assicurativo, dell'intervento risarcitorio in manleva della società assicuratrice (ed alla operatività della polizza assicurativa) e sulla univoca manifestazione della volontà di farlo proprio. E' stato, invero, affermato che ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., in caso di risarcimento effettuato da parte di un soggetto diverso dall'imputato, la manifestazione della volontà riparatoria, oltre che emergere da un atto o comportamento direttamente riferibile all'imputato, di carattere processuale o extraprocessuale, da cui ricondurre il dato personalistico attivo della riparazione dell'offesa, deve rivestire i caratteri di concretezza e tempestività, estrinsecandosi in un fattivo contributo "personale" all'adempimento. A tal fine sono state ritenute sufficienti le sollecitazioni all'ente assicuratore operate dal difensore dell'imputato, in quanto provenienti dalla difesa tecnica dell'imputato, nonostante il vincolo professionale fondato sul mandato difensivo, potendo queste dipendere da strategia difensiva (Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, [...], Rv. 271969-01). Ai fini della dimostrazione della riconducibilità alla propria persona dell'intervento riparatorio operato dal terzo, l'imputato è tenuto ad uno specifico onere di allegazione dell'atto processuale o extraprocessuale da cui inferire la conoscenza dell'intervento riparatorio altrui e la manifestazione personale dell'intento volontario o spontaneo di procedere al risarcimento ovvero di prestare adesione all'intervento riparatorio del terzo sulla base di garanzia contrattuale assicurativa. In concreto, la Corte ha riconosciuto l'attenuante, ritenendo il risarcimento effettuato personalmente dall'imputato medesimo, presupponendo la conoscenza dell'intervento del terzo e la dimostrazione della volontà di farlo
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proprio, in favore del delegato alla sicurezza di un'azienda con riferimento al risarcimento del danno da infortunio sul luogo di lavoro effettuato dalla società titolare dell'azienda medesima (Sez. 4 n. 23663 del 24/01/2013, [...], Rv. 256194 01); ovvero nel caso di risarcimento eseguito dal datore di lavoro del responsabile di un reparto della ditta in caso di omicidio colposo del lavoratore (Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, [...], Rv. 249937-01); ovvero ancora, nel caso in cui l'autore del reato prima del giudizio abbia rimborsato il fideiussore che ha provveduto all'integrale risarcimento del danno (Sez. 6, n. 39433 del 23/06/2017, [...], Rv. 270942-01). Va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo cui "in tema di omicidio colposo da incidente stradale, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ancorché il risarcimento sia eseguito dalla società assicuratrice, esso deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato, anche se soggetto diverso dal titolare del contratto assicurativo, tutte le volte in cui questi ne abbia avuto conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio".
4. Manifestamente infondato è il quinto motivo che attiene al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Già al punto 5 della sentenza di primo grado era stato posto l'accento sulla circostanza che l'imputato, pur avendo piena visibilità del tratto di strada teatro del sinistro e, dunque, la possibilità di avvistare per tempo la Fiat Panda, non aveva moderato la velocità del proprio mezzo pesante. Era stato, inoltre, valorizzato il comportamento successivo all'incidente ossia la circostanza che l'imputato aveva manomesso il dischetto del cronotachigrafo oltre che i precedenti penali dell'imputato tra cui una condanna per omicidio colposo. A quanto detto la Corte territoriale ha, altresi, aggiunto che l'imputato ha cercato di alterare la posizione del mezzo effettuando una manovra di retromarcia subito dopo l'impatto con l'utilitaria. Da quanto detto le sentenze di merito hanno tratto elementi atti ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito va ricordato che il loro riconoscimento non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [...]; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [...]; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, [...]; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, [...]), rientrando
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la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, [...]).
5. Quanto alla sanzione amministrativa inflitta nella massima entità va rilevata la inammissibilità del motivo, trattandosi di doglianze introdotte solo in sede di legittimità. E' noto che, alla luce del disposto di cui all'art. 609, co. 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza. E' stato, infatti, chiarito che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. Detta disposizione va letta in uno a quella dell'art. 606, co. 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualunque questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Rv. 270316). A fronte del mancato motivo di appello la Corte territoriale ha fatto proprie le argomentazioni del primo giudice che ha inflitto la sospensione della patente di guida per quattro anni in virtù delle considerazioni spese in merito al grado della colpa e alle conseguenze lesive della condotta.
6. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione relativa alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.
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7. Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Deciso il 16 settembre 2025
La Consigliera est.
AR SA RE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogg 18011. 225 II Fonario Ludiziario Dr. Sanfranco atenazzo
Il Presidente Emanuele Di Salvo
Caue dispose dal Pres. Montzqui in dotar odierna si corregge la data di deporte della presence sendenca vel "18 novembre 2025". Roma, 20.11.2025
Il Funzionari Giudiziario Dr. Gianfrance Catenazzo
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