Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente affermato che, ai fini dell'individuazione del momento consumativo non rileva la data della notifica dell'intimazione di pagamento nei tre mesi successivi alla contestazione, termine la cui rilevanza è limitata all'eventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L.).
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2009, n. 20251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20251 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/04/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00857
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 039606/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CI QU, N. IL 22/11/1957;
avverso SENTENZA del 24/09/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Todoro Paolo, sost. proc..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza in data 24/9/2008 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la pronuncia del Tribunale di Rossano del 28/5/2007 con la quale RO AS era stato riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 211 del 1994, art. 1 bis per aver omesso, quale legale rappresentante della società "F.lli RO s.n.c." - con sede in Corigliano Calabro - il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti occupati nel periodo agosto 2002 - dicembre 2003, per un importo complessivo di Euro 28.879,35.
Accertato in Corigliano Calabro il 15/3/2005.
Per l'effetto, l'imputato veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.
2 - Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo:
2.1) nullità della sentenza di primo grado e dell'intero procedimento in quanto il decreto di citazione a giudizio era stato notificato in data 13/2/2006 a mani della Sig.ra IA Pina, dichiaratasi moglie convivente dell'imputato, mentre, in realtà, non lo era, atteso che già risultava all'epoca legalmente separata dal RO, come poteva evincersi dalla copia del provvedimento di omologa della separazione consensuale;
2.2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendosi il reato consumato in una data differente da quella dedotta in giudizio: precisamente, non già in data 15/3/2005 - come contestato nel capo di imputazione - bensì in data 28/7/2007, alla scadenza del termine trimestrale decorrente, per il pagamento, dalla notifica della lettera raccomandata di intimazione ad adempiere;
Secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte, la fattispecie criminosa di cui al D.L. n. 463 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 638 del 1993, ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute, a nulla rilevando il momento in cui il reato è stato accertato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 11/7/2003, Braiuca;
conf. Sez. 1, 28/1/1998 n. 6850). Tale termine, inizialmente fissato dal D.M. 24 febbraio 1984 al giorno 20 del mese successivo a quello al quale si riferiscono i contributi, è stato anticipato al giorno 15 di ogni mese dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art.18 ed in seguito differito al giorno 16 dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2, comma 1, lett. b), con decorrenza dal primo gennaio 1999.
È a tale termine che deve, dunque, farsi riferimento, a nulla rilevando, nell'ottica della identificazione del momento consumativo del reato, la data della notifica della intimazione al pagamento nei tre mesi successivi alla contestazione, che rileva al solo fine dell'eventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui al cit. art. 2, comma 1 bis.
Nel caso di specie, pertanto, non si è verificata alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non essendosi, per quanto sopra detto, il reato consumato in epoca diversa da quella oggetto di contestazione.
3.3- Il terzo motivo di gravame, con il quale il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine all'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, è, del pari, destituito di fondamento, emergendo dalla deposizione dell'ispettore Ennio Pietramala (cfr. verb. stenotipia fol. 4 ud. 28/4/2007) che l'azienda della quale il RO era legale rappresentante, pur avendo regolarmente presentato i rendiconti alla sede I.N.P.S. di Cosenza, non aveva provveduto ad effettuare i relativi versamenti dei contributi, sia a carico dell'azienda, sia a carico dei lavoratori.
4 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2009