Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2009, n. 20251
CASS
Sentenza 16 aprile 2009

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Massime1

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente affermato che, ai fini dell'individuazione del momento consumativo non rileva la data della notifica dell'intimazione di pagamento nei tre mesi successivi alla contestazione, termine la cui rilevanza è limitata all'eventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L.).

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2009, n. 20251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20251
Data del deposito : 16 aprile 2009

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