Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10148 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO / LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 8 SEZIONE SECONDA CIVILE 4 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 12364/00 0 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE. 1 14136/00 22484 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Cron. Rep. 2687 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere - Ud.20/12/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM CO, OZ IA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato MARINA PRATI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
TT GI;
- intimata e sul 2° ricorso n° 14136/00 proposto da: TT GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato 2002 1708 ROBERTO CANESTRELLI, che la difende unitamente -1- all'avvocato PIERGIORGIO SANDRI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
OM CO, OZ IA;
intimati avverso la sentenza n. 88/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 01/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato PRATI Marina difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito 1'Avvocato POMARICI Costanza, per delega dell'Avv. CANESTRELLI Roberto depositata in udienzxa, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento ricorso incidentale e rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per previa riunione: rigetto di entrambi i ricorsi. -2- OM +1 NI RG 12364+14136700 -1- Oggetto: rappresentante, contratto con se stesso, conflitto d'interessi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OL OM e sua moglie IA ZI, i qua- li in data 31.5 90 avevano rilasciato a GI Gottar- dini una procura speciale irrevocabile a vendere gli im- mobili in Trento p.f. 1097/4 e p.ed. 4472 CC di loro pro- prietà dal 1978 a condizione di poter continuare ad abi- tarvi vita natural durante, accusando la NI di ma- la gestio per avere stipulato il 1°.
6.90 un contratto di ven- dita con se stessa ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato e senza rendere il conto né versare 10- ro il prezzo, costei convenivano innanzi al locale tribu- nale onde sentir dichiarare risolto il menzionato con- tratto di compravendita od, in subordine, condannare la stessa a corrispondere loro il prezzo nella misura corri- spondente al valore di mercato degli immobili o, quanto meno, nella misura contrattualmente dichiarata di lire 280.000.000, in ogni caso con riconoscimento del loro di- ritto ad abitare nell'immobile per tutta la vita. Costituendosi, GI NI eccepiva, anzi tutto, la simulazione dell'atto di compravendita 10.2.78, con il quale i OM avevano acquistato gli immobili de quibus, dichiarando d'essere stata l'effettiva acquirente e d'aver corrisposto il prezzo ed anticipato anche le spese OM +1 NI RG 12364+14136700 -2- di ristrutturazione, il tutto per il complessivo importo di £ 135.000.000, ed assumendo che proprio in ragione dell'operata interposizione i OM le avevano rila- sciato una procura irrevocabile a vendere che, in seguito smarrita, era stata poi sostituita nei medesimi termini da quella 31.5.90 utilizzata per la stipulazione della compravendita 1.6.90 della quale controparte aveva chie- sta la risoluzione;
concludeva, pertanto, in via princi- pale, per il rigetto delle avverse pretese ed, in via su- bordinata, proponendo domanda riconvenzionale per la re- stituzione delle somme versate da compensare con quelle eventualmente riconosciute alla controparte. Nel corso del giudizio, i OM proponevano, con memoria ex art. 183 CPC, domanda intesa alla declaratoria di nullità della procura a vendere in quanto rilasciata a scopo di garanzia delle somme loro mutuate dalla Gottar- dini;
costei si opponeva alla domanda denunziandone la novità e dichiarando di non accettare su di essa il con- traddittorio. Con sentenza 28.7.98, l'adito tribunale - ritenuto che la domanda di declaratoria di nullità della procura proposta dagli attori fosse da considerare nuova e, quin- di, inammissibile e che la questione dedottavi non fosse rilevabile d'ufficio; che l'eccezione riconvenzionale di simulazione sollevata dalla convenuta fosse da respingere OM +1 → NI RG 12364+14136700 -3- per inidoneità delle prove offerte;
che del pari da re- spingere fossero la domanda principale degli attori inte- sa alla risoluzione del contratto di compravendita, nel rogito essendo contenuta quietanza di pagamento efficace anche nei confronti dei rappresentati, e la subordinata intesa al riconoscimento del diritto d'abitazione vita natural durante, di tale diritto non essendo stata forni- ta la necessaria prova scritta;
che meritasse, invece, accoglimento la domanda degli stessi intesa ad ottenere il versamento del prezzo questo non avendo avuto luogo, come desumibile dalle stesse difese della convenuta;
che da respingere fosse la domanda di restituzione della som- ma di £ 135.000.000 formulata da quest'ultima, essendone stata rigettata l'eccezione di simulazione e non ricor- rendo le ipotesi né d'indebito oggettivo né di mutuo condannava la NI al versamento della somma di £ 280.000.000 in favore dei OM e questi al rilascio degli immobili de quibus in favore della prima. Avverso tale decisione i OM proponevano appel- lo cui resisteva la NI anche proponendo, a sua volta, appello incidentale. Ne decideva con sentenza 1.3.00 la corte tridentina che, nel ribadire le argomentazioni già svolte dal primo giudice, rigettava entrambi. Tale decisione veniva impugnata per cassazione dai A OM + NI RG 12364+14136700 -4- OM con ricorso basato su due motivi. Resisteva la NI con controricorso conte- stualmente proponendo, a sua volta, ricorso incidentale. Entrambe le parti depositavano memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, proposti avverso la medesima senten- tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC ma za e separatamente esaminati. 1 W RICORSO PRINCIPALE -Con il primo motivo, i ricorrenti denunziando er- rata applicazione di norma di legge, in particolare degli artt. 1344 e 2744 CC con riferimento agli artt. 99 e 112 CPC, - sinonché carente e contraddittoria motivazione dolgono che la corte territoriale abbia disatteso la loro domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della procura a vendere. Il motivo non merita accoglimento. Come si è sottolineato in parte espositiva, gli o- dierni ricorrenti, allora attori, avevano agito onde ot- tenere la risoluzione del contratto di compravendita, stipulato dalla controparte con se stessa in base al man- dato ch'essi le avevano rilaciato, per mala gestio del man- dato stesso, il che necessariamente implicava la deduzio- ne del valido conferimento di quest'ultimo. La pretesa di declaratoria dell'invalidità del man- OM +1 NI RG 12364+14136700 -5- dato in quanto dissimulante un patto commissorio, pertan- to, poiché inserita nel giudizio in un secondo momento, con la memoria ex art. 183 CPC, era da considerare inam- missibile, stanti sia l'evidente novità della domanda tanto per petitum quanto per causa petendi, sia l'estraneità della stessa alle difese svolte dalla controparte e quin- di non giustificata ex art. 183/IV CPC dalla formulazione di queste, onde, ciò contestatosi dalla controparte stes- sa con rifiuto del contraddittorio al riguardo, tale i- nammissibilità è stata correttamente rilevata da entrambi i giudici del merito. Né la dedotta nullità poteva essere rilevata d'uf- ficio, come assumono i ricorrenti, in quanto, da un lato, il potere attribuito al giudice dall'art. 1421 CC attiene al contratto la cui esecuzione è chiesta nel giudizio, non anche agli atti e negozi che di quel contratto costi- tuiscono gli antecedenti, e, d'altronde, qualora sia sta- ta la parte, come nella specie, a chiedere la dichiara- zione d'invalidità d'un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ra- gioni di legittimità enunziate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio ○ tardivamente indicatigli, configurandosi, in questa ipotesi, la nulli- tà come elemento costitutivo della domanda dell'attore, la quale si pone come limite assoluto alla pronuncia giu- OM 1 NI RG 12364+14136700 -6- risdizionale. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziando errata applicazione di norma di legge, in particolare de- gli artt. 1710 SS. CC con riferimento all'art. 1395 CC, ultrapetizione, errata valutazione delle istanze istrut- torie, vizi di motivazione si dolgono che la corte ter- ritoriale abbia disatteso la loro domanda diretta ad ot- tenere la condanna della controparte al pagamento d'una somma superiore a quella indicata in contratto. Il motivo non merita accoglimento. E', infatti, da rilevare l'inottemperanza al dispo- sto dell'art. 366 n. 4 CPC, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che nei motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della deci- sione impugnata ex art. 360 n. 3 CPC i vizi di violazione di legge vengano dedotti, a pena d'inammissibilità, me- diante la specifica indicazione delle affermazioni in di- ritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente s'assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
on- d'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'am- OM +1 NI RG 12364+14136700 -7- missibilità del motivo prospettato ai sensi della norma in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudi- ce del merito, nel risolvere le questioni giuridiche po- ste dalla controversia, operata dal ricorrente non me- diante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nel- l'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse so- luzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime, particolarmente ove limitate a semplici affermazioni apodittiche, a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. Nella specie, all'enunciata violazione di norme ge- nericamente indicate come artt. 1710 "e seg." CC, ciò che già di per se stesso comporta l'invalidità del motivo, ed art. 1395 CC, non risulta, poi, far seguito una tratta- zione puntuale, esauriente e, soprattutto, intelligibile e consequenziale, nella quale, per ciascuna di dette nor- me, vengano sviluppati argomenti in diritto con i conte- nuti richiesti dal combinato disposto degli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 CPC perché al motivo di ricorso proposto ai sensi dell'uno possa essere riconosciuto il requisito della specificità, imposto dall'altro nell'interpretazio- ne della giurisprudenza di questa Corte sopra riportata, che ne consente la valutazione in sede di legittimità. Né possono ravvisarsi ammissibili censure sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, e ciò non sol- OM +1 NI RG 12364+14136700 -8- tanto perché, in realtà, non si rinvengono nel motivo specifiche ed argomentate censure, ma solo la prospetta- zione di possibili interpretazioni dei fatti quali rite- nute dai ricorrenti in contrapposizione a quella posta dal giudice a quo alla base dell'impugnata decisione, né agli elementi di giudizio dei quali si lamenta l'insuffi- ciente valutazione è fatto riferimento in modalità con- forme al principio d'autosufficienza del ricorso per cas- sazione. E', piuttosto, essenzialmente da considerare come il detto giudice abbia portato, tra le altre ragioni a sostegno della decisione reiettiva della domanda di dan- ni, la constatazione dell'avvenuta corresponsione ai ven- ditori d'un prezzo superiore di ben sette volte rispetto a quello da costoro pagato per l'acquisto dell'immobile avvenuto appena dodici anni prima, e come tale autonoma e determinante ragione non sia stata assoggettata ad alcuna specifica censura. Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente ido- nee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si rea- OM +1 NI RG 12364+14136700 -9- lizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo ca- po, оl'unaid est di tutte le ragioni che autonomamente l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la senten- oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo za, capo di essa, debbano essere respinti nella loro interez- za, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse.
2 - RICORSO INCIDENTALE - denunziandoCon il primo motivo, la ricorrente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non- ché errata applicazione degli artt. 2033 e 2697 CC si duole che la corte territoriale abbia disatteso la sua richiesta di parziale compensazione facendo erroneo e, comunque, non convincente richiamo alla linea difensiva d'essa deducente ed al rigetto della sua eccezione di si- mulazione. Con il secondo motivo, la stessa - denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione nonché messa, errata applicazione degli artt. 2724 e 1417 CC - si duole ཤི་ OM +1+NI RG 12364+14136700 -10- che la corte territoriale abbia illegittimamente precluso l'assunzione delle prove propostele sulla simulazione in ragione della mancata dimostrazione della partecipazione del terzo e della prova scritta ex art. 2725 CC. Questo secondo motivo, il cui esame sembra logica- mente pregiudiziale a quello del primo, non merita acco- glimento. Quanto alla mancata partecipazione del terzo all' accordo simulatorio, la contestazione svolta dai ricor- renti si risolve in argomentazioni che non possono trova- re ingresso in sede di legittimità, fondate come sono su di un'apodittica affermazione d'idoneità delle prove de- dotte ad asseverare l'assunto in contrapposizione alla difforme valutazione datane dai giudici del merito di primo e, per relationem, di secondo grado, le ragioni della cui decisione sul punto non vengono assoggettate a pun- tuali censure nei modi richiesti dal combinato disposto degli artt. 360 n5 e 366 n. 4 CPC. Quanto alla mancanza di prova scritta, è evidente l'equivoco nel quale incorrono i ricorrenti supponendo che ex 2725 CC la prova testimoniale sia ammissibile in presenza d'un principio di prova per iscritto, mentre la norma la consente invece solo ove sia dimostrata la per- dita incolpevole del documento che forniva la prova, ne- gligendo la sussistenza o meno d'un principio di prova. OM +1 NI RG 12364+14136700 -11- Disatteso il secondo motivo, è consequenziale di- sattendere il primo, del quale costituiva un parziale supporto, che anche altrimenti non merita accoglimento. La corte territoriale ha fondato la propria deci- sione reiettiva della domanda di compensazione su tre di- stinte ed autonome argomentazioni: la linea difensiva as- sunta dall'interessata, il rigetto dell'eccezione di si- mulazione, le contestazioni sollevate dalla controparte. La ricorrente non censura minimamente la terza ra- gione ma si sofferma a censurare in parte le prime due ragioni, ciò cui non ha, dunque, interesse. Al riguardo, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente ido- nee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si rea- lizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo ca- id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una ° po, l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la senten- OM NI RG 12364+14136700 -12- za, oppure il motivo d'impugnazione avverso il singolo capo di essa, debbano essere respinti nella loro interez- za, le censure nell'uno o nell'altro contenute avverso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse. Né può darsi adito in questa sede alla questione dell'indebito oggettivo sollevata ex art. 2033 CC, non solo perché non vi si tiene conto delle ragioni addotte dalla controparte e prese invece in considerazione, come già sottolineato, nell'impugnata sentenza ma soprattutto prché, all'esame della sentenza stessa, non censurata an- che per omessa pronunzia sul punto, questione siffatta non risulta essere stata trattata o quanto meno dedotta nel giudizio di merito, ed è, dunque, da ritenere solle- vata per la prima volta con il ricorso incidentale. Poiché, infatti, in tal guisa s'introducono temi di dibattito completamente nuovi e si muta la linea difensi- va rispetto alla precedente, richiedendo una decisione su elementi di giudizio in fatto che non hanno formato og- getto di contraddittorio nella fase di merito, la que- stione non può essere presa in considerazione, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle OM +1 NI RG 12364+14136700 -13- questioni di diritto nello stesso già proposte. In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ri- petutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- corso per cassazione debbano investire, a pena d'inam- missibilità, statuizioni e questioni che abbiano già for- mato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fis- sato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modi- fichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase. 3 CONCLUSIONI Non meritando accoglimento alcuno degli esaminati motivi dell'uno e dell'altro ricorso, questi vanno en- trambi respinti. Sussistono ovvi giusti motivi per compensare inte- gralmente le spese del giudizio di legittimità. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto.
P. Q. M.
10148 OM +1 NI RG 12364+14136700 -14- LA CORTE riuniti i ricorsi, li respinge e compensa le spese. Così deciso in Camera di Consiglio il 20.12.2002. Il Presidente V.liff Il hs. est. Nettive IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GIU. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 7-6-2006 serie 4 al n. 19185 versate € 182,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Il Cancelliere CORTE Larigi Godayto S H C E M