Sentenza 28 aprile 2023
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza della Corte di appello che abbia ordinato la consegna è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di valutazione da parte della decisione impugnata. (Fattispecie in cui le censure prospettate dalla ricorrente in relazione agli omessi accertamenti che la Corte distrettuale, in tesi, avrebbe dovuto svolgere, sono state ritenute del tutto autonome e diverse da quelle relative ai "punti" annullati in sede rescindente, come tali non consentite ai fini del sindacato di legittimità da svolgere sull'esito del giudizio rescissorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2023, n. 17934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17934 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI AD, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, Avv. Anna Scuderi, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 gennaio 2022 la Corte di appello di Catania, decidendo su rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 32634 del 31 agosto 2021, ha ordinato la consegna di EL OD alle competenti Autorità della Penale Sent. Sez. 6 Num. 17934 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 27/04/2023 Repubblica di Romania in forza del mandato di arresto europeo emesso il 27 marzo 2020 per la esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, emessa dal Tribunale di Costantinel il 6 marzo 2017 per il delitto di lesioni personali aggravate e confermata dalla Corte di appello di Costanza il 22 novembre 2017. La Corte di appello di Catania ha inoltre autorizzato la consegna ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 3 e lett. c), della legge n. 69 del 2005, al fine di consentire all'interessata di partecipare al giudizio di riesame del merito della causa, subordinando la consegna alla condizione che, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti dalle Autorità romene. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 16, comma 2, 18, lett. r), 19, comma 1, lett. a), legge cit. e il vizio di motivazione riguardo alla disapplicazione dell'art. 18, lett. r) - attuale art. 18-bis legge cit. -, per avere la Corte distrettuale disposto la consegna sulla base dell'erroneo presupposto che la sentenza contumaciale di condanna emessa dalle Autorità richiedenti fosse ancora soggetta ad opposizione, senza tener conto del fatto che, invocando l'applicazione del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. r), legge cit., con la conseguente esecuzione della pena in Italia, e rinunciando all'impugnazione, la ricorrente ha implicitamente prestato, all'udienza del 14 luglio 2022, il proprio consenso al riconoscimento della sentenza estera ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, con la conseguente rinuncia al diritto di dedurre la sussistenza di eventuali fattori ostativi al recepimento e all'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata dallo Stato di emissione. 2.1. Al riguardo si assume, inoltre, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto svolgere accertamenti in ordine: a) alla disciplina penitenziaria riservata dallo Stato emittente alle madri detenute con prole infantile, essendo la ricorrente madre di quattro figli (di cui uno, l'ultimo, della tenera età di quattro anni); b) alla possibilità che la ricorrente mantenga in Romania il suo stato di libertà, sia pure con eventuali prescrizioni, senza essere separata dal figlio minore con lei convivente. 3. In data 8 aprile 2023 il difensore della ricorrente, Avv. Anna Scuderi, ha trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte motivi nuovi, deducendo: a) la violazione dell'art. 2 legge 22 aprile 2005, n. 69, come riformulato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per avere la Corte di appello omesso di verificare il tipo di trattamento penitenziario che le verrebbe riservato 2 nello Stato di origine, quale detenuta madre di quattro figli minori con lei conviventi (di cui uno di soli quattro anni), sul rilievo che la consegna è stata disposta senza una previa verifica da parte dell'ordinamento dello Stato richiedente che escluda il rischio di essere sottoposta a condizioni incompatibili con la tutela della condizione di madre, a salvaguardia degli interessi del minore;
b) la violazione dell'art. 18, lett. h), legge cit., in relazione agli artt. 2 e 29 Cost., per avere la sentenza impugnata omesso di verificare se l'ordinamento romeno preveda, in caso di consegna, delle limitazioni alla sottoposizione a custodia cautelare nei confronti di madre di prole in tenera età, e se il regime detentivo consenta, e in quale misura, l'accudimento della prole e l'esercizio del diritto di visita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità. 2. Con la richiamata sentenza rescindente questa Corte, accogliendo i motivi di ricorso, ha posto in rilievo: a) che l'odierna ricorrente, per come risultava dalla relata di notifica e dalla sentenza del Tribunale di Costantinel, non era stata personalmente citata;
b) che ella, pur non avendo personalmente ricevuto la sentenza estera, ne avrebbe avuto la notifica dopo la consegna;
c) che avrebbe avuto diritto ad un nuovo processo sul merito della causa;
d) che nel caso di specie, pertanto, doveva ritenersi violato il disposto di cui all'art. 13, comma 1, lett. i), n. 3, d.lgs. cit., con il logico corollario che la Corte di appello non poteva riconoscere in Italia la sentenza di condanna esecutiva emessa dal Tribunale romeno;
e) che dinanzi alla Corte territoriale la ricorrente aveva insistito per far valere il proprio diritto ad un nuovo processo;
f) che, in presenza di uno specifico motivo di rifiuto del riconoscimento della sentenza di condanna estera, la Corte distrettuale era tenuta a valutare la possibilità di dar seguito alla richiesta di consegna, essendole preclusa, per effetto del disposto, all'epoca vigente, di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. c), legge cit., la possibilità, in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo, di rifiutare la consegna di un cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea avente la propria residenza o dimora nel territorio italiano, nell'evenienza in cui - come verificatosi nella fattispecie in esame - non ne fosse consentito disporre l'esecuzione della pena in Italia. 3 3. Ciò premesso, la sentenza rescindente ha ribadito i precedenti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 7801 del 09/02/2018, Stinga, Rv. 272388; Sez. 6, n. 3949 del 26/01/2016, Picardi, Rv. 267185) ed ha altresì affermato che, nell'evenienza qui presa in esame, il mandato di arresto europeo esecutivo deve essere parificato a quello processuale per consentire alla persona richiesta in consegna di avere un nuovo grado di merito nello Stato richiedente,, ben potendo la consegna essere conseguentemente subordinata, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. a), n. 3), e lett. c), legge cit., alla condizione che l'interessata, dopo aver partecipato al giudizio di riesame del merito della causa nello Stato emittente, venga rinviata in Italia per scontarvi la pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti dalle competenti autorità dello Stato membro di emissione. A tale quadro di principi la sentenza impugnata si è puntualmente uniformata e, dopo aver correttamente qualificato come irrituale e tardiva la rinuncia all'originario atto di ricorso per cassazione - sì come intervenuta nel corso del giudizio di rinvio, in violazione dei presupposti, delle forme e delle condizioni previste dall'art. 589 cod. proc. pen. -, si è pronunciata in senso favorevole alla richiesta di consegna per l'impossibilità di opporvi il su indicato motivo di rifiuto, richiamando in tal senso il contenuto precettivo delle su indicate disposizioni normative (v., supra, il par. 2), con la conseguente subordinazione della consegna al rispetto della correlata condizione di cui all'art. 19 legge cit., in ragione dell'accertato radicamento della ricorrente nel territorio italiano. Di converso, le su indicate ragioni di doglianza omettono di confrontarsi criticamente con le argomentazioni coerentemente svolte nella sentenza emessa in sede rescissoria, là dove la Corte distrettuale, nel richiamare il principio di diritto da questa Suprema Corte formulato in sede rescindente, ha affermato che la sentenza estera - alla ricorrente non notificata ed ancora suscettibile, pertanto, di impugnazione dinanzi alle competenti Autorità dello Stato di emissione - non poteva costituire oggetto di riconoscimento, versandosi in un'ipotesi di sentenza pronunciata in contumacia senza che vi fosse alcuna prova dell'effettiva conoscenza dell'esistenza del procedimento in capo all'imputata. 4. Non consentite nel giudizio di rinvio devono ritenersi le ulteriori censure in ordine all'evocata omissione di accertamenti che la Corte distrettuale, in tesi, avrebbe dovuto svolgere (v., in narrativa, i parr.
2.1. e 4): tali censure, dalla ricorrente ribadite anche nei motivi nuovi, involgono profili di doglianza non devoluti in sede di ricorso per cassazione avverso la prima decisione della Corte di appello, né specificamente dedotti durante lo svolgimento dell'udienza di 4 discussione relativa al giudizio di rinvio, ma pongono questioni per la prima volta introdotte in questa Sede, con il conseguente effetto preclusivo ai fini del sindacato di legittimità da svolgere sull'esito del giudizio rescissorio. Nel precedente giudizio di legittimità, infatti, la ricorrente aveva chiesto, oltre all'annullamento della sentenza impugnata, perché emessa in violazione di legge e affetta da vizio motivazionale, l'annullamento della sentenza estera di condanna pronunciata nei suoi confronti all'esito di un processo - in tesi - illegittimamente svolto perché celebrato in sua assenza, con espressa richiesta all'autorità giurisdizionale straniera di applicare un principio analogo a quello previsto dal nostro ordinamento in tema di rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., con la conseguente rinnovazione degli atti del procedimento a garanzia del proprio diritto di difesa. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (ex multis v. Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah Babul, Rv. 276207). L'impugnazione della sentenza emessa dal giudice di rinvio è consentita, invero, soltanto in relazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decise, tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa (ex multis v. Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637): nel caso in esame, come si è visto, le ulteriori questioni prospettate dalla ricorrente sono del tutto autonome e diverse da quelle relative ai "punti" che hanno formato oggetto di annullamento in sede rescindente. 5. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 27 aprile 2023