Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
Non sussiste la giurisdizione penale dello Stato italiano, nè quella dello Stato territoriale, bensì quella esclusiva degli Stati Uniti d'America, in relazione ad un reato commesso in Iraq ai danni di un cittadino italiano da parte di personale militare degli Stati Uniti d'America, partecipante alla Forza Multinazionale operante in quel territorio, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti, qualora il fatto contestato non rivesta le caratteristiche proprie della "grave violazione" del diritto internazionale umanitario. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto il difetto della giurisdizione penale del giudice italiano, avendo escluso la configurabilità di un "crimine contro l'umanità" o di un "crimine di guerra" nell'uccisione e nel ferimento di cittadini italiani, commessi la notte del 4 marzo 2005 ad opera di un soldato in servizio al posto di blocco presso l'aeroporto di Bagdad ed appartenente al contingente militare USA, dislocato in Iraq con la Forza Multinazionale, che aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro l'autovettura, in avvicinamento veloce, sulla quale essi viaggiavano).(v. Cass., Sez. Un. civ., n. 5044 del 2004, n. 14199 e n. 14201 del 2008).
Commentari • 2
- 1. MAE sul caso Nord Stream tra immunità e diritti fondamentali (Cass. 37897/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2025
L'immunità funzionale oggettiva ex art. 10 Cost., quale eccezione alla giurisdizione, richiede interpretazione restrittiva e rigorosa dimostrazione che il fatto sia ascrivibile all'individuo-organo agente iure imperii nell'esercizio di funzioni sovrane, non essendo sufficiente la generica allegazione di appartenenza a forze armate o inchieste giornalistiche. La decisione di altro Stato membro che rifiuta la consegna in via astratta e ipotetica non vincola lo Stato di esecuzione successivamente investito, che ha solo l'obbligo di prendere in considerazione i motivi sottesi (CGUE 29 luglio 2024, C-318/24), nel rispetto del principio di reciproca fiducia. A seguito del d.lgs. 10/2021, la …
Leggi di più… - 2. Reati commessi all'estero a danno di italiani: focus su reati commesis da vertici militari o politici stranierihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2026
Un vertice politico o militare straniero può essere indagato e, in linea di principio, perseguito in Italia per reati commessi all'estero a danno di cittadini italiani: il caso più netto, sul piano della giurisdizione, è la tortura (art. 3, lett. b, l. 498/1988; art. 613-bis c.p.; art. 10 c.p.). La soglia decisiva è l'immunità. Per un ministro in carica esiste un serio argomento di immunità ratione personae davanti ai giudici nazionali — riconosciuta, proprio per ministri della difesa, in Re Mofaz e nel caso Barak — che osta alle misure coercitive ma è temporanea. Caduta la carica, residua la sola immunità funzionale, che per i crimini internazionali non protegge. I precedenti italiani …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2008, n. 31171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31171 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento