Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 88
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della Sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 nella parte in cui ha ritenuto tempestivo l'accertamento IMU relativo all'anno 2017.

    Il Collegio ritiene che la mera indicazione nella dichiarazione integrativa di importi senza specificare l'area di riferimento non equivale alla presentazione della dichiarazione stessa. L'omessa presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2017 rende applicabile il termine di decadenza quinquennale, quindi la notifica del 05/12/2023 è tempestiva.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia e/o violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia motivato in modo chiaro ed esaustivo. Gli avvisi di accertamento sono correttamente motivati in quanto hanno reso edotto il contribuente sull'an e sul quantum della pretesa tributaria. Le delibere comunali non devono essere allegate agli avvisi di accertamento in quanto sono atti generali soggetti a pubblicità legale e quindi presumibilmente conoscibili.

  • Rigettato
    Nullità della Sentenza per motivazione apparente.

    Il Collegio ritiene che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado abbia motivato in modo chiaro, univoco ed esaustivo, dando conto nella sentenza impugnata, in modo compiuto e lineare, delle proprie argomentazioni.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per violazione dell'art.7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.546/1992, dell'art. 115 c.p.c.

    L'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile al caso, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso, ma richiede che le presunzioni giurisprudenziali siano sufficienti e circostanziate. Il Comune ha indicato gli elementi fondanti il recupero, mentre la società non ha dedotto documentazione probatoria sufficiente a giustificare l'asserito abbattimento del valore delle aree.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992.

    Il Collegio ritiene che il valore venale predeterminato dal Comune di 140 €/mq sia corretto, considerando la posizione strategica delle aree, la perizia estimativa basata su transazioni datate e non rappresentative, e una vendita successiva che implicitamente contraddice la valutazione dell'appellante. Le strategie di marketing non giustificano un abbattimento del valore venale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 88
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
    Numero : 88
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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