Sentenza 24 marzo 2004
Massime • 1
L'interdizione dei colloqui della persona sottoposta a fermo con il difensore, disposta verbalmente dal pubblico ministero pur dopo che il fermato sia stato messo a disposizione del giudice, determina, in mancanza di un valido provvedimento dilatorio del competente g.i.p., una violazione del diritto all'assistenza fuori dei casi di presenza obbligatoria del difensore e, quindi, una nullità a regime intermedio, suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono e, in particolare, all'interrogatorio, a norma dell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen., qualora non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto.
Commentario • 1
- 1. Colloquio immediato fra arrestato e difensore: diritto anche quando vi sono più difensori?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2020
"Il colloquio tra difensore e assistito, specie se colpito da un provvedimento limitativo della libertà personale, è probabilmente il primo e più rilevante momento di estrinsecazione del diritto di difesa" (1). Il nostro codice di procedura penale dispone infatti che chi si trovi in detenzione abbia il diritto di incontrare e di colloquiare immediatamente con il proprio difensore (con limitatissime eccezioni); la norma prevede anche il diritto all'assistenza gratuita di un interprete (2) (3). Il diritto di difesa, "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" secondo quanto stabilito dall'art. 24 della Costituzione italiana, non ha infatti alcun contenuto senza un previo scambio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16815 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/03/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1612
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 035962/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EG AN N. IL 12/01/1983;
avverso ORDINANZA del 25/08/2003 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni dei P.G. Dr. G. Palambarini (rigetto del ricorso);
Udito il difensore, Avv. Paolo Giuseppe Pilia.
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari, adito ex art. 310 C.P.P., ha respinto l'appello proposto nell'interesse di TB
ES, indagato per omicidio aggravato da futili motivi e connesse violazioni della normativa concernente le armi, avverso provvedimento in data 1.8.2003 del G.I.P. di Lanusei, reiettivo dell'istanza di scarcerazione per inefficacia della misura cautelare applicatagli, conseguente a nullità dell'interrogatorio espletato all'udienza di convalida del fermo. Osserva il Tribunale che il P.M. aveva disposto verbalmente l'interdizione dei colloqui con il difensore, come risulta dal verbale di fermo. Tale provvedimento era nullo per vizio di forma e di motivazione, non essendo state osservate al proposito le prescrizioni dell'art. 104 C.P.j^ incidenti sul diritto all'assistenza della parte privata e quindi integranti nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile - come da costante giurisprudenza - di comunicarsi all'interrogatorio a norma del successivo art. 185. Trattatasi, peraltro, di nullità che deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima o - se ciò non sia possibile - subito dopo il compimento dell'atto invalido compiuto in presenza della parte;
ne segue che, poiché secondo quanto esposto dal difensore, il colloquio gli era stato interdetto prima dell'inizio dell'udienza di convalida, la nullità era nota e deducibile fin da quel momento e, non essendo stata rappresentata, si era verificata sanatoria tanto per il vizio del provvedimento del P.M., quanto per l'impedimento asseritamene frapposto al colloquio, "de facto" e senza disporre nelle forme prescritte alcuna dilazione, dal G.I.P..
Ricorre per Cassazione l'indagato, denunciando erronea applicazione degli artt. 180 e 182 C.P.P. e correlativo vizio della motivazione. In effetti, al momento in cui rese interrogatorio egli ed il difensore non avevano conoscenza di contenuto e forma del provvedimento di interdizione ai colloqui, e non avrebbero potuto acquisirla ex art. 36, co. 3, delle norme di attuazione presso l'istituto penitenziario ove, proprio perché dato oralmente, l'ordine del P.M. non era reperibile, esistendo soltanto la relativa annotazione sul biglietto di carcerazione. Solo successivamente, con il deposito degli atti, avevano avuto cognizione del vizio invalidante, e l'avevano perciò tempestivamente dedotto con la richiesta di scarcerazione. D'altronde, una autonoma violazione dell'art. 104 C.P.P. era stata dedotta e non considerata dal giudice "a quo", in quanto lo stesso G.I.P. non aveva "consentito che il fermato, una volta condotto innanzi a lui, avesse a poter colloquiare con il difensore". In ogni caso, la dedotta inefficacia della misura era fondata sulla mancanza di valido interrogatorio nei termini di cui all'art. 294 C.P.P., questione pure non esaminata nell'ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato. A norma dell'art. 104 C.P.P. l'indagato detenuto ha diritto di conferire con il difensore;
in caso di fermo, e concorrendo specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il P.M. può con decreto motivato dilazionare l'esercizio del diritto "fino al momento in cui... il fermato è posto a disposizione del giudice". Da tale momento vien meno l'efficacia della disposizione del P.M. e l'eventuale ulteriore dilazione - nei ristretti limiti temporali previsti dalla norma - deve essere ordinata, con i medesimi presupposti e formalità, dal G.I.P. (cfr. Cass., Sez. 5^, 9.7/2.9.1993, P.M. in proc. Antonello ed altri). L'impedimento frapposto al colloquio con il difensore, in mancanza di un valido provvedimento dilatorio dell'organo competente, determina una violazione del diritto all'assistenza fuori dei casi di presenza obbligatoria del difensore, e quindi una nullità a regime intermedio, suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono - e, in particolare, all'interrogatorio - a norma dell'art. 185, co. 1, C.P.P., quando non venga eliminata con la effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto (cfr., sul punto, Cass., Sez. 1^, 27.4/21.5.1992, Mistretta;
Sez. 6^ 19.10.1995/31.1.1996, Galbo ed altro). Nel caso di specie per espressa affermazione del ricorrente la sua difesa, "prima dell'udienza di convalida", ebbe la percezione "dell'esistenza di un impedimento all'esercizio del diritto di colloquio con l'assistito, dovuto prima ad un 'provvedimentò del P.M. e poi nel corso della stessa del G.I.P.". È dunque certo che, al momento dell'inizio dell'interrogatorio - quando, restando ormai inefficaci le precedenti disposizioni del P.M., al giudice spettava provvedere - del divieto da questi espresso e della mancanza di un suo formale e motivato provvedimento ebbero piena ed immediata conoscenza sia l'indagato, sia il difensore. Ne segue che essi -trattandosi, come già rilevato, di nullità a regime intermedio - avrebbero dovuto formulare "in limine" all'interrogatorio stesso, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 182 C.P.P., la relativa eccezione. Nè la nullità del precedente ordine impartito dal P.M. poteva avere alcuna rilevanza, non risultando, e non essendo neppure dedotto, che il difensore o l'interessato - prima che questi venisse messo a disposizione del giudice - abbiano chiesto di conferire;
infatti, mancando in concreto una domanda di esercitare il diritto al colloquio, la sua inibizione non ha pregiudicato la difesa e non può quindi essere fatta valere per difetto di interesse a norma del co. 1 dell'art. 182 citato, atteso che l'interesse sussiste solo e in quanto alla parte sia direttamente derivato dall'atto nullo uno specifico, concreto ed attuale pregiudizio. Quanto infine al rilievo secondo cui l'interrogatario sarebbe comunque invalido e determinerebbe in ogni caso l'inefficacia della misura, esso è manifestamente infondato - e quindi non meritevole di specifica disamina da parte del giudice "a quo" - perché non considera che il detto interrogatorio non è intrinsecamente affetto da alcun vizio, ma questo sarebbe soltanto derivato dall'invalidità dell'anteriore divieto di colloquio onde, sanata la nullità dell'atto presupposto, quello consecutivo rimane perfettamente valido. TI ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004