Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16815
CASS
Sentenza 24 marzo 2004

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L'interdizione dei colloqui della persona sottoposta a fermo con il difensore, disposta verbalmente dal pubblico ministero pur dopo che il fermato sia stato messo a disposizione del giudice, determina, in mancanza di un valido provvedimento dilatorio del competente g.i.p., una violazione del diritto all'assistenza fuori dei casi di presenza obbligatoria del difensore e, quindi, una nullità a regime intermedio, suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono e, in particolare, all'interrogatorio, a norma dell'art. 185, comma primo, cod. proc. pen., qualora non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto.

Commentario1

  • 1Colloquio immediato fra arrestato e difensore: diritto anche quando vi sono più difensori?
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2020

    "Il colloquio tra difensore e assistito, specie se colpito da un provvedimento limitativo della libertà personale, è probabilmente il primo e più rilevante momento di estrinsecazione del diritto di difesa" (1). Il nostro codice di procedura penale dispone infatti che chi si trovi in detenzione abbia il diritto di incontrare e di colloquiare immediatamente con il proprio difensore (con limitatissime eccezioni); la norma prevede anche il diritto all'assistenza gratuita di un interprete (2) (3). Il diritto di difesa, "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" secondo quanto stabilito dall'art. 24 della Costituzione italiana, non ha infatti alcun contenuto senza un previo scambio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16815
Data del deposito : 24 marzo 2004

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