Sentenza 28 marzo 2000
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 349, primo comma, cod. pen. la mera rimozione dei sigilli di un contatore dell'ENEL, ricorrendo, invece, in tale fattispecie, la semplice violazione del disposto dell'art. 20, secondo comma, del D.M. 8 luglio 1924. Ciò perché i sigilli non hanno, nel caso, la funzione di assicurare la conservazione o la identità della "res", per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ma, piuttosto, quella di garantire la sicurezza e l'autenticità della misurazione della energia erogata nell'interesse sia del fabbricante fornitore sia dell'Erario.
Commentario • 1
- 1. Impugnazioni, cassazione con rinvio, competenza funzionale, alterità dei giudiciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2000, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 28/03/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere N. 1566
3. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere SENTENZA
4. Dott. NICOLA MILO rel. Consigliere N. 39012/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, nel procedimento a carico di GI IO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 13/4/1999 del GIP della Pretura di Ravenna;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Letta la requisitoria scritta dal Ministero nella persona del Dott. Meloni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
osserva in
FATTO E DIRITTO
Il GIP della Pretura di Ravenna, con sentenza 13/4/1999, proscioglieva IO GI dall'addebito di avere rimosso i sigilli apposti dall'Enel ad una utenza disattivata per morosità, perché il fatto, qualificato come violazione dell'art. 20/2? D.M. 8/7/1924 e non già del contestato art. 349 c.p., non è previsto come reato. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna e ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che ha condotta ascritta all'imputata doveva essere ricondotta, più esattamente, nella previsione delittuosa di cui agli art. 624, 625 n. 2 e 81 cpv c.p.. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Ed invero, in punto di fatto, non si è contestato all'imputata di avere abusivamente prelevato energia elettrica, sottraendola all'Ente erogatore, al fine di trarne profitto, ma semplicemente di "avere rimosso i sigilli" apposti dal detto Ente, sicché non è possibile ricondurre quest'ultima condotta nel paradigma criminoso del furto aggravato del quale difetta la stessa materialità. Rimanendo, quindi, nell'ambito del fatto specifico contestato, corretta deve ritenersi la conclusione alla quale è pervenuto il Giudice a quo, considerato che i sigilli apposti dall'Enel non hanno la finalità di assicurare la conservazione o la identità della "res", imposta da disposizione di legge o da un ordine dell'Autorità, ma piuttosto quella di "garantire la sicurezza e l'autenticità della misurazione dell'energia erogata, nell'interesse sia del fabbricante-fornitore, sia dell'Erario".
Da ciò, consegue che la violazione da parte dell'utente dei sigilli apposti dall'Enel sul contatore integra la violazione del disposto dell'art. 20/2? D.M. 8/7/1924 e non già quella dell'art. 349/1^ c.p. (cfr Cass. Sez. VI 5/2/1998, Pignataro).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2000