Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2000, n. 1566
CASS
Sentenza 28 marzo 2000

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Non integra il reato di cui all'art. 349, primo comma, cod. pen. la mera rimozione dei sigilli di un contatore dell'ENEL, ricorrendo, invece, in tale fattispecie, la semplice violazione del disposto dell'art. 20, secondo comma, del D.M. 8 luglio 1924. Ciò perché i sigilli non hanno, nel caso, la funzione di assicurare la conservazione o la identità della "res", per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ma, piuttosto, quella di garantire la sicurezza e l'autenticità della misurazione della energia erogata nell'interesse sia del fabbricante fornitore sia dell'Erario.

Commentario1

  • 1Impugnazioni, cassazione con rinvio, competenza funzionale, alterità dei giudiciAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 marzo 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2000, n. 1566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1566
Data del deposito : 28 marzo 2000

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