Sentenza 3 dicembre 2019
Massime • 1
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla sola presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2019, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2019 |
Testo completo
605-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano Presidente - Sent. n. sez. 1829/2019 Ersilia Calvanese UP - 03/12/2019 R.G.N. 29750/2019 Gaetano De Amicis Riccardo Amoroso Relatore Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER EL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2019 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in data 01/06/2016 dal Tribunale di Messina con la quale ER EL è stata condannata alla pena di mesi due di reclusione per il reato ascrittole di cui all'art. 335 cod. pen., per avere in qualità di proprietario e per colpa agevolato la sottrazione del proprio ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo in data 15/03/2012 ed affidato alla sua custodia;
fatto accertato in Messina del Golfo in data 02/05/2012. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ER EL ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla integrazione del reato di cui all'art. 335 cod. pen., che non sarebbe configurabile nel caso di sequestro amministrativo finalizzato ad impedire la circolazione stradale del veicolo, integrandosi solo l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma 4, d.lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285, perché gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nella norma sanzionatoria amministrativa (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248721) 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in merito alla determinazione della pena.
2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche 2.4. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. sebbene richiesta nei motivi di appello e rigettata con una motivazione apparente articolata solo sulla base del mero riferimento al tipo di interesse protetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i motivi di ricorso sono infondati, ad esclusione del motivo dedotto in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Con riferimento alla questione del rapporto esistente tra il reato previsto dall'art. 335 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 del d.lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285, comma 4, (Codice della Strada), si ritiene che non possa trovare applicazione il principio di specialità nel caso in cui la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo non sia in alcun modo riferibile alla sua abusiva circolazione. Sebbene non sia revocabile in dubbio che la condotta di colui il quale agevoli colposamente la sottrazione e quindi anche la circolazione abusiva da parte di un terzo del veicolo affidato al medesimo in custodia sanzionata quale reato - autonomo dall'art. 335 cod. pen. -, in effetti, sostanzi un'ipotesi di concorso colposo nella condotta di sottrazione e circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, da ritenere depenalizzata a seguito della introduzione dell'art. 213 C.d.S., comma 4, (sul punto si richiama Cass. Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010), tuttavia tale principio può trovare applicazione nel solo caso in cui la sottrazione del veicolo risulti finalizzata ad agevolarne la 2 circolazione stradale, ma non anche nei casi in cui non risulti che il veicolo sottratto abbia circolato, potendo la sottrazione dello stesso essere avvenuta anche per altre finalità (come nel caso di smontaggio del veicolo, con vendita dei suoi componenti). E' stato, infatti, affermato nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione (vedi Sez. 6, 10/02/2016, Rv. 266725) che il custode che favorisca la sottrazione, da parte di terzi, del veicolo sottoposto a vincolo reale ed al medesimo affidato e la conseguente circolazione a bordo del mezzo certamente rende più agevole la condotta illecita altrui e, segnatamente, presta un contributo materiale e/o morale alla commissione della condotta di sottrazione (circolazione) delineata nell'art. 334 cod. pen., oggi sanzionata solo in via amministrativa, con la conseguenza che "ai fini dell'inquadramento giuridico della condotta di colposa agevolazione dell'utilizzazione da parte di terzi del veicolo sottoposto a fermo amministrativo posta in essere dal custode del veicolo stesso, fra le due letture alternative sopra delineate reato autonomo ex art. 335 cod. pen. e concorso colposo nell'illecito amministrativo ex art. 213, comma 4, cod. strada si deve certamente privilegiare la soluzione interpretativa più consona al principio di specialità e, soprattutto, al principio di ragionevolezza, così da scongiurare disparità di trattamento di situazioni nella sostanza equipollenti e, dunque, da evitare di assoggettare a sanzione penale la condotta di agevolazione colposa dell'utilizzo da parte di terzi di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (ex art. 335 cod. pen.) ed alla sola sanzione amministrativa ( ex art. 213, comma 4, cod. strada) la condotta obbiettivamente non meno grave - - di sottrazione 'abusiva del veicolo sottoposto a fermo amministrativo (e circolazione a bordo dello stesso)". Ma il principio di specialità di cui all'art. 9, comma 1, legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale rispetto all'altra, nella fattispecie in esame può trovare applicazione nella sola ipotesi in cui il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo sia stato sottoposto ad un controllo stradale che ne abbia accertato l'abusiva circolazione. In tal caso si deve ritenere integrato soltanto l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, comma 4, d. lgs n. 30 aprile 1992 n. 285, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro ex art. 334 cod. pen. o quello di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia ex art. 335 cod. pen., perché gli elementi specializzanti sono tutti contenuti nella norma sanzionatoria amministrativa (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248721; Sez. 6, n. 42752 del 24/09/2014, Rv. 260446). Il principio di specialità non può essere, invece, invocato nel caso in cui non si ponga affatto un problema di concorso apparente di norme, allorchè siano cioè del tutto carenti gli elementi di fatto richiesti per l'integrazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, co. 4, C.d.S. che riguarda solo la circolazione abusiva, e si tratti di una condotta colposa che abbia agevolato la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo senza circolazione abusiva. In altri termini, mentre nell'ipotesi di sottrazione realizzata attraverso la circolazione del veicolo, in base al principio di specialità, troverà applicazione la sola norma amministrativa in quanto la relativa fattispecie presenta un elemento più specifico, sanzionando la circolazione del veicolo, rispetto all'elemento più generico della sottrazione del veicolo, nella diversa ipotesi in cui la violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo cagioni la sottrazione, la distruzione o la dispersione del bene, non si può porre alcun problema di concorso apparente di norme, non venendo affatto in considerazione l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, co.4, C.d.S. Se deve considerare che la finalità del sequestro amministrativo non è solo quella di impedire la circolazione del veicolo, ma anche di assicurare la conservazione della sua integrità e valore in vista di una eventuale confisca amministrativa del bene. Pertanto, nel caso in esame, poiché la condotta contestata all'imputata non attiene ad una ipotesi di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ne deriva la infondatezza della richiesta di assoluzione in applicazione del principio di specialità, in difetto dei presupposti di fatto dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 213, co.4, C.d.S.
2. Con riferimento ai motivi dedotti sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., di cui è opportuna la trattazione congiunta, si ritiene fondato soltanto quanto eccepito dal ricorrente in merito alla carenza di motivazione del rigetto dell'invocata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Invero, sebbene sia stato affermato più volte nella giurisprudenza di legittimità che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto possa essere anche implicito nella motivazione con cui il giudice dell'appello abbia operato le valutazioni di cui all'art.133 cod. pen. al fine di giustificare la conferma del trattamento sanzionatorio del giudice di primo grado attraverso il riferimento agli indici di gravità della condotta o del grado di colpevolezza, è tuttavia necessario che dalla motivazione si possano ricavare le ragioni di apprezzamento di specifici aspetti della condotta utili a giustificare l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale ed a supportare nel contempo un giudizio di esclusione della tenuità del fatto Nel caso di specie, nella motivazione del giudice di appello il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato facendo riferimento unicamente ai precedenti penali dell'imputata, mentre con riguardo alla valutazione degli indici di gravità del fatto e del grado di colpevolezza, vi è soltanto un generico ed astratto richiamo al rilievo sociale dell'ufficio di custodia ed alla mera consapevolezza da parte dell'imputata del contenuto dell'obbligo di custodia disatteso. Si tratta di valutazioni che sebbene possano giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche o l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale per il giudizio negativo formulato sulla personalità dell'imputata a causa dei suoi precedenti penali, con riguardo, invece, alla gravità del reato, attestano semplicemente la ricorrenza degli elementi necessari per integrare la fattispecie penale prevista dall'art. 335 cod. pen. ma non consentono di comprendere le ragioni per le quali non siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per escludere la punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Nella motivazione del giudice dell'appello risulta, invero, carente ogni indicazione ad indici di valutazione obiettiva della gravità del fatto e del grado di colpevolezza che possano assumere implicito rilievo anche ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto alla stregua dei paramenti normativi previsti dall'art. 131-bis cod.pen., che sono di natura prevalentemente oggettiva, non assumendo rilievo indici di valutazione di natura soggettiva, come quelli tratti unicamente dalla presenza dei precedenti penali, tenuto conto che i precedenti assumono rilevanza ostativa solo ove ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., ovvero nel caso in cui l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto, risultando carente la motivazione in merito sia ai profili di gravità del fatto e grado di colpevolezza e sia circa l'esistenza di eventuali elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, l'abitualità del comportamento dell'imputata, che possano giustificare il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. соо 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il giorno 3 dicembre 2019 + Presidente Il consignere estensore Pierluigi Di Stefano Riccardo Amoroso DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 0 CEN 2020 IL CANCEL FREE. RI asio 9