Sentenza 6 marzo 2014
Massime • 1
La guida di un gruppo di escursionisti subacquei è titolare di una posizione di garanzia, in ragione della quale egli è tenuto: a) a verificare la presenza nei partecipanti all'escursione dei brevetti attestanti i livelli di esperienza e di capacità acquisiti e la compatibilità degli stessi con le caratteristiche ed i livelli di rischio dell'escursione programmata; b) a scegliere il percorso più adeguato per raggiungere la meta concordata, in rapporto, non solo, alle capacità tecniche degli escursionisti ma, anche, alle effettive condizioni del mare ed ambientali, con la conseguente necessità di modificare la programmazione iniziale ove esse subiscano dei mutamenti. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza di condanna della guida per il decesso di due sub, dotati di apprezzabile esperienza, verificatosi nel corso di un'immersione in grotta, avvenuta nonostante le peggiorate condizioni climatiche che rendevano l'accesso alla meta particolarmente pericolosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2014, n. 27964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27964 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo GI - Presidente - del 06/03/2014
Dott. FOTI IA - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 425
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 18266/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BB AL N. IL 06/09/1975;
avverso la sentenza n. 2107/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del 24/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, Udito, per la parte civile, l'Avv. Vaciago che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Martucci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 - OB SS propone, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, del 24 ottobre 2012, che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Chiavari, del 6 marzo 2012, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo plurimo in pregiudizio di FE CO e FE AN e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di un anno ed otto mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite: CA AB, anche nell'interesse del figlio minore FE LE, e FE ET, a ciascuna delle quali ha anche assegnato una provvisionale di 4000.000,00 Euro, nonché Comune di Agazzano. Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, il OB, nel guidare un'immersione alla quale partecipavano cinque sub, tra i quali i due FE (padre e figlio diciassettenne), per colpa consistita in imprudenza ed imperizia, ha cagionato la morte di questi ultimi, non supportati da adeguata esperienza e perizia, avendo guidato il gruppo, incurante delle avverse condizioni del mare (forte risacca in atto), all'interno di una grotta ubicata ad una profondità di nove metri in corrispondenza della chiesa di S. Giorgio in Portofino. Malgrado la forte risacca, che aveva consigliato gli altri tre partecipanti all'escursione (NA AO GI - assistente istruttore -, SI CO e RI IA) di fermarsi all'ingresso della grotta, il OB aveva preceduto i due FE (che, secondo le istruzioni impartite dall'imputato, avrebbero dovuto seguire immediatamente la guida, in quanto considerati meno esperti degli altri tre escursionisti) verso l'uscita superiore della grotta, raggiungibile attraverso una galleria ("sifone"), larga tre metri e lunga sei, ove mancava del tutto la visibilità e la risacca era molto forte. A quel punto, i FE, presi dal panico, non erano riusciti a resistere al movimento delle onde e, dopo essere stati ripetutamente sballottati contro le rocce adiacenti, erano morti per annegamento. La corte distrettuale, quindi, ha ritenuto di confermare, richiamando le testimonianze degli altri tre escursionisti, la ricostruzione dei fatti eseguita dal primo giudice e di rigettare i motivi d'appello proposti dall'imputato, il quale - dopo avere rilevato la presenza nel capo d'imputazione di due errori (ritenuti dalla corte territoriale, l'uno, ininfluente, l'altro, inesistente), concernenti il livello del brevetto di sub conseguito dalle due vittime e la posizione del OB rispetto al gruppo di escursionisti - aveva sostanzialmente contestato quella ricostruzione, nonché il livello di abilità e di esperienza dei due sub deceduti, la conformazione della grotta e le condizioni meteo-marine, tanto da richiedere una corposa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche sulla base della consulenza tecnica di parte alla cui acquisizione aveva condizionato la richiesta, accolta, di rito abbreviato. In particolare, e più specificamente, l'imputato aveva sostenuto, in punto di ricostruzione dei fatti, che, dopo che egli ed i FE erano entrati nella galleria che conduceva alla parte più interna della grotta, questi ultimi, dopo averlo sopravanzato, si erano di loro iniziativa introdotti nel "sifone", da dove non erano più riusciti ad emergere;
quindi, erano stati sospinti e sballottati contro le rocce ed avevano perso la vita.
2- Avverso detta sentenza ricorre, dunque, OB SS, che deduce: 2.1- Vizio di motivazione della sentenza impugnata, travisamento della prova in ordine alle affermazioni, contenute in sentenza, circa:
a) La presenza di forte risacca e di scarsa visibilità; sostiene il ricorrente che il profilo di colpa individuato dai giudici del merito con riguardo alla condotta dell'imputato che, in presenza di tali negative circostanze, avrebbe dovuto fermare l'escursione all'ingresso della grotta, sarebbe del tutto inesistente. Se tali condizioni fossero state effettivamente presenti e se i due FE fossero stati così inesperti come li hanno ritenuti i giudici del merito, gli stessi non avrebbero certo potuto risalire la grotta in condizioni meteo tanto proibitive, ne' avrebbero potuto raggiungere, senza essere ricacciati indietro, la "piscina" sovrastante, ove si poteva respirare. Unica spiegazione a ciò, secondo il ricorrente, sarebbe ritenere che, al momento in cui il gruppo si era avvicinato alla grotta, non vi era alcuna risacca e vi era normale visibilità. Si precisa, ancora, nel ricorso che il OB aveva guidato il gruppo fino all'imboccatura della grotta, non anche all'interno; la corte territoriale avrebbe quindi confuso l'esplorazione della grotta con il porsi all'imboccatura della stessa per osservare le cicale di mare che colà si trovavano, come stabilito nel programma di immersione. Mentre, con riguardo alle condizioni meteo al momento dell'escursione, la stessa corte, nell'affidarsi alle dichiarazioni rese dagli altri tre sub, non avrebbe considerato, da un lato, che quelle rese dal RI sono "de relato", essendosi lo stesso limitato a confermare quanto in precedenza dichiarato dal SI;
dall'altro, che i due seguivano il gruppo di testa, per cui non erano nelle condizioni di riferire circa le condizioni del mare nel momento in cui erano entrati nella grotta il OB, i due FE ed il NA;
i giudici del gravame, inoltre, non avrebbero considerato nel loro complesso quelle testimonianze;
b) Le condizioni meteo il giorno dell'escursione. Esse non erano avverse, a giudizio del ricorrente, sia perché nessuno del gruppo di escursionisti guidati dal OB lo aveva sostenuto, sia perché altre guide subacquee avevano fatto riferimento solo a un mare "un pò mosso";
2.2 - Violazione di legge in relazione alla dedotta circostanza secondo cui i due FE avevano ad un certo punto sopravanzato il OB e si erano inoltrati all'interno della caverna. Comportamento che, si sostiene nel ricorso, avrebbe interrotto il nesso di causalità tra la condotta contestata all'imputato e l'evento determinatosi, eliminando quindi qualsiasi profilo di negligenza della guida rispetto a quanto accaduto dopo l'abbandono del gruppo da parte dei FE;
2.3 - Vizio di motivazione, laddove è stata ritenuta negligente la condotta del OB nella formazione del gruppo e nel guidarlo nell'escursione. Giudizio ritenuto dall'esponente contraddittorio in considerazione del fatto che gli stessi giudici del merito hanno osservato che l'imputato, nel formare il gruppo, aveva espresso l'intenzione di seguire con maggiore attenzione i due FE, che erano i sub meno esperti e che quindi avrebbero dovuto seguirlo per primi;
2.4- Vizio di motivazione in punto di nesso causale, laddove i giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza di un rapporto tra l'avere il OB guidato le due vittime fino alla grotta ed il decesso delle stesse. Sostiene il ricorrente che i due erano sub esperti, e quindi in grado di gestire le ordinarie situazioni di difficoltà che si possono verificare in ogni immersione;
assaliti dal panico, essi non sono stati in grado di eseguire le manovre, per le quali erano addestrati, che avrebbero loro consentito di uscire dalla piscina, illuminata dalla luce del giorno, ove l'imputato li aveva trovati;
il decesso è quindi intervenuto, non perché i due sub erano entrati nella piscina, ma perché, presi dal panico, non sono riusciti ad uscirne;
2.5- Violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di pretesa responsabilità del OB in quanto "guida". Si sostiene nel ricorso che i giudici del gravame, pur avendo accertato il ruolo di guida dell'imputato, ne avrebbero commisurato la responsabilità quale "istruttore"; le due qualifiche sono del tutto diverse ed implicano ben diverse responsabilità; il ruolo di guida, correttamente svolto dal OB, prevedeva solo l'organizzazione dell'escursione richiesta dai clienti ed il loro accompagnamento fino al punto convenuto;
2.6 - Violazione di legge e vizio di motivazione circa la posizione di garanzia di FE CO rispetto al figlio AN, minorenne, Se fosse vero, sostiene l'esponente, che AN non aveva l'abilità e l'esperienza necessarie per scendere nella grotta, era il padre a doverlo sapere ed era lui che avrebbe dovuto evitare l'immersione; anche in considerazione di quanto emerso circa le non perfette condizioni di salute del giovane;
2.7- Vizio di motivazione, laddove i giudici del gravame non hanno ritenuto di individuare un concorso di colpa prevalente delle due vittime ed hanno respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento;
2.8- Ancora vizio di motivazione in punto di statuizioni civili. A tale proposito, il ricorrente chiede che sia sospesa l'esecutività delle disposizioni concernenti l'assegnazione di provvisionali, ritenute sproporzionate sia in termini assoluti che in relazione al grado di responsabilità imputato al OB. Chiede, altresì, che si dichiari inammissibile la costituzione di parte civile del Comune di Aguzzano, del quale FE CO era sindaco.
3 - Con memoria del 18 febbraio 2014, il difensore delle parti civili, CA AB, FE ET e FE EL, contestano la fondatezza del ricorso e ne chiedono il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è infondato, essendo anche talune delle censure proposte inammissibili nel giudizio di legittimità, laddove, dietro la formale contestazione del vizio motivazionale, viene prospettata una rivalutazione del materiale probatorio e proposta una ricostruzione del fatto diversa da quella compiuta dai giudici di merito.
2 - Occorre preliminarmente anzitutto osservare, ribadendo principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Nè il giudice di legittimità deve condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia compatibile con il senso comune e con una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, 2.12.03 n. 4842, rv 229369, n. 24201/06); di guisa che non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul percorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074).
3- Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo",
ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica, la coerenza strutturale della decisione.
Precisione, quella appena svolta, evidentemente necessaria, avendo il ricorrente denunciato, con i primi due motivi di ricorso, anche il vizio di travisamento della prova.
Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati;
dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.
4 - Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che l'attenta ed articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ribadire la responsabilità dell'imputato.
4.1 - Deve, anzitutto, osservarsi che le articolate considerazioni svolte dal ricorrente - in particolare nel sesto motivo di ricorso - in ordine alla differenza tra le figure dell'"istruttore" e della "guida" non hanno ragion d'essere, atteso che lo stesso giudice del gravame ha chiarito, proprio in relazione ad obiezioni sul punto svolte dall'imputato nell'atto di appello, che lo stesso aveva certamente assunto, nei confronti dei due FE, la veste, non di "istruttore", bensì di "guida" dell'escursione organizzata. Nè hanno ragion d'essere le considerazioni, pure svolte nel sesto motivo di ricorso, secondo cui lo stesso giudice, pur dopo avere individuato correttamente il ruolo svolto nell'occasione dal OB, avrebbe finito con il commisurarne la responsabilità quale "istruttore". Affermazione che il contesto motivazionale in nessun senso giustifica e che, peraltro, presenta evidenti profili di genericità, laddove il ricorrente non indica da quali parti della motivazione ed in che termini emergerebbe una tale discrasia. Può, quindi, ritenersi, non solo, chiaramente e pacificamente accertato che il compito attribuito al OB era di "guida" del gruppo di escursionisti, tra i quali vi erano i due FE, padre e figlio, ma anche che non emergono dalla sentenza impugnata passaggi motivazionali dai quali desumere che i giudici del merito abbiano contraddittoriamente commisurato la responsabilità dell'imputato con riferimento ad un inesistente ruolo di "istruttore". 4.2 - Tanto ribadito ed osservato, occorre peraltro rilevare l'inconferenza della distinzione tra le due figure, atteso che è evidente come anche il ruolo di "guida" comportava per il OB una chiara posizione di garanzia nei confronti delle persone che a lui si erano affidate.
Posizione che implicava l'obbligo, non solo di verificare la presenza, in capo agli escursionisti, dei brevetti attestanti i livelli di esperienza e di capacità acquisiti e la compatibilità degli stessi con le caratteristiche ed i livelli di rischio dell'escursione programmata, ne' solo di scegliere il percorso più adatto per raggiungere la grotta, ancora rapportato alle capacità tecniche degli escursionisti, ma anche, come giustamente ha osservato il giudice del gravame, di adeguare alle effettive condizioni del mare ed ambientali l'originario programma, modificandolo, ove necessario, per garantire la sicurezza dei sub. Posizione che, rispetto al compito di guida assunto dall'imputato nei confronti dei due FE, non subisce cambiamenti o ridimensionamenti di sorta, come ha ancora condivisibilmente sostenuto lo stesso giudice, dall'essere le due vittime dotate di apprezzabile esperienza nel campo delle immersioni;
esperienza che, peraltro, non può certo automaticamente trasferirsi alla diversa, e ben più rischiosa, immersione in grotta.
Poco conta, quindi, ai fini della posizione di garanzia dell'imputato, misurare il livello e la qualità di tale esperienza, anche perché, come giustamente è stato sostenuto nella sentenza impugnata, il fatto stesso che essi, per raggiungere la grotta, avessero deciso di avvalersi dell'esperienza di una guida, dimostra che, ogni caso, per quell'escursione essi non si sentivano sufficientemente esperti e preparati. Ed in effetti non lo erano, se è vero che lungo il percorso di avvicinamento alla grotta FE AN si era trovato ripetutamente in difficoltà, come rilevato dai giudici del merito richiamando le dichiarazioni rese dai compagni di escursione NA AO GI, SI CO e RI IA. Circostanza che avrebbe certamente dovuto consigliare all'imputato di procedere con ancor maggior cautela ed attenzione e di aumentare il livello di vigilanza, qualunque potesse essere stato il grado di esperienza dei due escursionisti, le cui reali capacità, peraltro, al di là dei brevetti conseguiti, egli non conosceva, non essendo emerso che con gli stessi in passato egli si fosse per qualunque motivo incontrato, specie per ragioni concernenti l'attività subacquea. Lo stesso imputato, peraltro, aveva riconosciuto la minore esperienza delle due vittime rispetto agli altri escursionisti, tanto che aveva disposto che essi si ponessero immediatamente dietro di lui, e che fossero seguiti dal NA e, quindi, dal SI e dal RI.
4.3- Tanto necessariamente chiarito, osserva la Corte che i giudici del merito hanno tratto il proprio convincimento, circa la riconducibilità della morte dei due escursionisti ad una condotta imprudente ed imperita dell'imputato, da una serie di elementi probatori, la cui avvenuta valutazione in termini di affidabilità delle fonti e di conducenza del dato rappresentato si sottrae alle censure motivazionali denunciate dal ricorrente.
Sono state, in particolare, richiamate le testimonianze dei tre compagni di escursione delle due vittime e la concorde ricostruzione dagli stessi resa, oltre che dei fatti e dei comportamenti di ciascuno, delle condizioni del mare e delle difficoltà dell'escursione. In proposito, ha ricordato la corte territoriale, il NA (che pure era entrato nella grotta e l'aveva illuminata alla ricerca delle cicale di mare, obiettivo dell'escursione) ha evidenziato la presenza, appena giunto all'ingresso della stessa, di una forte risacca, accompagnata dal "rumore assordante" delle onde che si infrangevano contro la roccia, ed inoltre la scarsa visibilità dell'ambiente poiché ad "appena un metro, un metro e mezzo, la schiuma era tale da rendere la visibilità nulla", tanto che aveva perso di vista il OB ed i FE che avevano preso a risalire la grotta.
Descrizione confermata dal RI e dal SI. Il primo, ha precisato che, non appena giunto alla grotta, aveva sentito "provenire dalla stessa un notevole rumore" e che "già fuori dalla grotta si avvertiva un movimento di risacca"; ed ancora, che il OB ed i due FE, entrati nella grotta, erano spariti dalla sua vista. Il secondo, ha ricordato che davanti all'imboccatura "si sentiva un rumore assordante provenire dalla grotta....come da scoppio, e si sentiva una forte risacca che non ci consentiva di avere un assetto corretto".
Le condizioni ambientali, dunque, erano tutt'altro che tranquillizzanti, tanto che il RI che pure, con il SI, era ritenuto il più esperto degli escursionisti, dopo il NA, aveva deciso di non inoltrarsi all'interno della grotta e di fermarsi tenendosi aggrappato a delle rocce;
decisione, ha precisato lo stesso teste, presa anche dal NA e dal SI.
I medesimi testi, inoltre, hanno precisato i giudici del merito, hanno concordemente ricordato che è stato il OB ad inoltrarsi, decisamente e senza alcun tentennamento, nella grotta, seguito dai due FE.
E dunque, ha osservato la corte territoriale, in perfetta sintonia con le richiamate testimonianze, il OB, giunto all'ingresso della grotta, malgrado il forte moto ondoso, la forte risacca e la scarsa visibilità, non solo vi è entrato ma, seguito dalle due vittime, vi si è addentrato, mentre gli altri tre si sono prudentemente fermati, ancorandosi alle rocce per evitare di essere travolti dal moto ondoso, perdendo di vista i tre compagni addentratisi nella grotta.
Orbene, date tali emergenze probatorie, perfettamente coerente si presenta la conclusione cui sono pervenuti i giudici del gravame, e cioè, che l'odierno ricorrente, che aveva proposto una ricostruzione di comodo degli avvenimenti, doveva ritenersi responsabile della morte dei due escursionisti.
È giustamente apparso del tutto ovvio, alla luce delle acquisizioni probatorie, che spettava al OB, quale guida del gruppo e responsabile dell'escursione e dell'incolumità degli escursionisti, che alla sua esperienza si erano affidati, prendere atto delle avverse condizioni del mare e della conseguente scarsa visibilità e, modificando l'originario programma, evitare l'ingresso nella grotta e, ancor più, evitare di inoltrarvisi, eventualmente anche impedendolo a chi, tra gli escursionisti, avesse preso una contraria e rischiosa decisione.
Del tutto condivisibile si presenta quindi l'affermazione dei giudici del gravame, secondo cui la responsabilità dell'imputato si è concretizzata già all'arrivo del gruppo sulla soglia della grotta e si è ancor più aggravata, allorché, malgrado le richiamate avverse condizioni ed i riconosciuti limiti di esperienza dei FE, egli si è decisamente inoltrato all'interno della stessa, in tal guisa avendo posto in grave pericolo la vita dei due sfortunati subacquei, rimasti travolti dalla forza del moto ondoso, incapaci di mantenere il giusto assetto, sballottati contro le pareti di roccia e smarritisi nella bolgia delle acque ribollenti. Avrebbe dovuto, cioè, l'imputato ricorrere al buon senso e alla prudenza che la situazione imponeva ed evitare di mettere a repentaglio la vita di due persone;
quello stesso buon senso e quella stessa prudenza dimostrati dagli altri escursionisti, che hanno fortunatamente deciso di non lasciarsi coinvolgere nella dissennata avventura e di fermarsi all'ingresso della grotta, salvando così le proprie vite, seppur non grazie alla loro guida.
A tale ricostruzione dei fatti, effettuata dai giudici del merito sulla scorta delle precise testimonianze dei compagni di escursione delle vittime, il ricorrente sostanzialmente oppone una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti. Così, laddove sostiene che non vi era risacca e che, in ogni caso, essa era tale da permettere, sia di mantenere l'assetto che di avere una buona visibilità, ovvero laddove nega di avere condotto i due FE all'interno della grotta, essendosi egli fermato all'ingresso della stessa ed essendo state le due vittime ad inoltrarsi all'interno. Ricostruzione dei fatti e delle condizioni meteomarine che sono state però decisamente smentite dai tre testi sopra indicati e che non possono certo essere contrastate dalla circostanza, riferita dal ricorrente, che nella stessa giornata dell'incidente erano scesi nella grotta altri gruppi di escursionisti;
ciò anche perché non si conoscono tempi e modalità di dette escursioni, certo in ogni caso essendo, poiché nessuno ne ha fatto cenno, che all'arrivo sulla soglia della grotta del gruppo OB - che rappresenta il momento d'interesse ai fini del giudizio di compatibilità delle condizioni del mare rispetto all'escursione programmata - non vi era nessun altro escursionista, ne' fuori ne' dentro la grotta, e dunque nessun testimone diretto della vicenda, oltre ai tre compagni dei FE. Nè può il ricorrente, nel tentativo di eludere le proprie responsabilità, porre in dubbio la credibilità dei compagni di escursione, rilevando che le dichiarazioni del RI sarebbero "de relato" e che le stesse, e quelle del SI non sarebbero rilevanti poiché i due (RI - SI), che seguivano il gruppo di testa (formato dall'imputato, dai due FE e dal NA), non potevano sapere se, al momento in cui sono entrati nella grotta i componenti il primo gruppo, le condizioni del mare fossero avverse. Tali considerazioni, invero, o sono errate (il fatto che, avuta lettura delle dichiarazioni del RI - evidentemente per mera comodità di chi le assumeva - il SI ne avesse confermato i contenuti, non trasforma quest'ultimo, che ha direttamente assistito ai fatti sui quali veniva interrogato, in testimone "de relato"), ovvero sono ancora smentite dai tre escursionisti superstiti, i quali non hanno riferito di distanze siderali tra quelli che il ricorrente chiama primo e secondo gruppo;
tanto vero che essi hanno sostenuto di avere visto il OB entrare nella grotta seguito dai due FE. E dunque, pur se chiudevano la fila, essi si trovavano certamente a breve distanza dai primi tre, come del resto è logico ritenere posto che unico, e quindi compatto, era il gruppo di escursionisti che si era affidato al OB. L'argomento proposto, peraltro, comunque non riguarderebbe il NA che, secondo lo stesso ricorrente, faceva parte del c.d. primo gruppo e che ha reso dichiarazioni del tutto in sintonia con quelle degli altri due.
Non maggior credito può attribuirsi alle ulteriori e diffuse considerazioni, svolte dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, con le quali egli tende a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti attraverso parziali riferimenti alle testimonianze in atti, che non valgono tuttavia a smentire quelli che sono i temi centrali della vicenda. E cioè che, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni dei compagni delle due vittime, le condizioni meteomarine erano, nel momento in cui il gruppo aveva raggiunto l'ingresso della grotta, notevolmente avverse e tali da non consentire il protrarsi in sicurezza dell'escursione, e che, come già ricordato, proprio in ragione di ciò, gli altri tre escursionisti, pur più esperti dei due FE, si sono ben guardati dal seguire il OB e le due vittime che si erano addentrati nella grotta.
4.4- Analoghe osservazioni valgono per le considerazioni svolte nel secondo motivo di ricorso, laddove l'imputato richiama le testimonianze di altre guide (DA, AN e CC) che avrebbero fatto riferimento a condizioni meteo "buone" o al mare "un pò mosso". Dichiarazioni generiche che, a fronte della diretta e personale percezione che delle condizioni meteomarine hanno avuto i tre compagni di escursione delle vittime al momento del drammatico evolversi della vicenda, non assumono rilievo alcuno. Senza contare che, secondo quanto sostenuto dal giudice di primo grado, per il giorno dell'incidente era stato diramato addirittura un avviso di burrasca;
circostanza che, ha osservato lo stesso giudice, seppure non impediva l'immersione, tuttavia ribadiva e riscontrava quanto sostenuto dai tre compagni di escursione e smentiva la tesi difensiva.
4.5- Anche il tema della individuazione della persona che per prima si era addentrata nella grotta (oggetto del terzo motivo di ricorso):
se il OB seguito dai FE, o uno di costoro seguito dall'altro e dal OB, non sembra poter essere argomento di discussione, alla luce di quanto in proposito hanno concordemente sostenuto gli unici tre testimoni presenti (NA, RI e SI), i quali hanno sostenuto di aver visto l'odierno imputato addentrarsi decisamente nella grotta seguito dagli altri due;
testimonianze che non possono certo essere inficiate dalle opinabili considerazioni di natura logica svolte dal ricorrente. Il giudice del gravame, peraltro, ha opportunamente osservato che, ove anche l'imputato si fosse limitato a seguire i FE, per primi addentratisi nella grotta, ciò non farebbe venir meno la responsabilità dello stesso, posto che il suo ruolo di guida del gruppo escursionista gli imponeva di intervenire, date le richiamate difficili condizioni meteomarine, per distogliere i due dalle loro rischiose intenzioni e per impedir loro di addentrarsi pericolosamente nella grotta;
intervento che, peraltro, non risulta egli abbia sostenuto di avere effettuato.
Ciò pur a tacere dello stravagante comportamento di chi, come i FE, da un lato, non sentendosi sicuro, si affida ad una guida per un'escursione in sicurezza, dall'altro, giunto in una grotta, e dunque in luogo che presentava condizioni certamente più critiche di quelle riscontrabili in una semplice immersione in mare aperto, si allontana dalla guida e, senza neanche tener conto delle difficili condizioni ambientali, intraprende l'esplorazione della grotta. 4.6- Nè è argomento spendibile, in termini di un'efficace difesa, la censura svolta nel quarto motivo di ricorso, laddove l'imputato lamenta che la corte territoriale abbia descritto il OB come persona temeraria che aveva condotto sub inesperti in situazioni pericolose, in contrasto con l'accuratezza e l'attenzione con la quale, secondo il SI, lo stesso OB aveva organizzato il gruppo di escursionisti, in modo da prestare particolare attenzione ai FE.
Descrizione che nulla rileva ai fini della decisione, posto che all'imputato è stato contestato, non di avere mal organizzato l'escursione, ma di non avere preso atto delle avverse condizioni meteomarine e di essersi imprudentemente addentrato, con le due vittime, nella grotta;
condotta giustamente censurata anche in ragione del fatto che, come pure sostiene il ricorrente, il OB si era fin dall'inizio ben reso conto del reale livello di esperienza delle due vittime, tanto da disporre il gruppo in maniera che esse si trovassero proprio dietro di lui.
4.7- Infondate sono altresì le censure concernenti il nesso di causa (quinto motivo di ricorso).
In realtà, accertati il ruolo di guida degli escursionisti assunto dal OB e la conseguente posizione di garanzia dallo stesso assunta nei confronti degli stessi, accertata, altresì, l'estrema imprudenza, nei termini sopra richiamati, della sua condotta nel corso dell'escursione, evidente si coglie il nesso causale tra detta condotta ed il drammatico evento che ne è derivato.
È evidente, infatti, che se l'imputato avesse correttamente giudicato le difficili condizioni del mare e dei rischi che implicava anche solo l'affacciarsi sulla soglia della grotta, avrebbe evitato di entrarvi;
ovvero, anche a voler seguire la tesi difensiva, avrebbe impedito ai FE di entrarvi. Sembra evidente alla Corte come l'imputato abbia sostanzialmente sottovalutato i rischi connessi già con il semplice affaccio degli escursionisti sulla soglia della grotta;
errore fortunatamente non commesso dagli altri sub, che si sono ben guardati dall'entrarvi.
In tale contesto, palesemente priva di fondamento si presenta anche la tesi - che peraltro non risulta essere stata proposta ai giudici del gravame - del concorso di colpa delle vittime, alle quali si addebita persino di essersi lasciati prendere dal panico, quasi che non fosse addebitabile proprio all'imputato l'averle poste in tali condizioni. Mentre al più anziano dei due si attribuisce una posizione di garanzia rispetto al figlio, che, ove esistente, non allevierebbe la responsabilità dell'imputato, e addirittura di non avere "fatto cenno al figlio di risalire" se avesse ritenuto rischiosa l'escursione, dimenticando che era lo stesso imputato a dovere valutare le condizioni di rischio ed era lui che sarebbe dovuto intervenire, in qualità di guida e di esperto, eventualmente anche per bloccare insensate ed improbabili iniziative di chi alla sua esperienza si era affidato.
In una situazione la cui difficoltà può, peraltro, agevolmente desumersi da quanto, secondo la sentenza di primo grado, sostenuto dal NA, assistente istruttore e dunque sub esperto, il quale, premesso di non avere in precedenza conosciuto la grotta teatro della tragedia, ha affermato che, se l'avesse conosciuta, in base alla sua esperienza ed alle condizioni del mare, non vi sarebbe mai entrato. E non è certo un caso che, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, gli stessi sommozzatori intervenuti per il recupero dei corpi hanno avuto difficoltà nell'accedere alla grotta.
4.8- Manifestamente infondati sono il sesto il settimo e l'ottavo dei motivi proposti.
Con il primo, l'imputato ripropone e rielabora la questione concernente la differenza tra "guida" ed "istruttore", lamentando che il giudice del gravame tale differenza non avrebbe considerato e diffondendosi nella enunciazione delle differenze esistenti tra le due figure ed i relativi compiti, anche attraverso la citazione di sentenze di questa Corte, e ritorna quindi a svolgere considerazioni del tutto prive di rilievo, alla luce di quanto sopra già esposto. Con il secondo, prospetta ancora la tesi della posizione di garanzia del padre rispetto al figlio (persino richiamando la potestà genitoriale in una situazione che rendeva necessario, non l'intervento del padre, ma quello della guida tecnica dell'escursione, al quale lo stesso padre aveva affidato se stesso ed il figlio) anche avanzando inutili, oltre che sgradevoli, riferimenti circa la presunta "non normalità" del giovane AN, che non spostano in alcun modo le considerazioni sopra svolte circa la violazione, da parte dell'imputato, dei precisi doveri che a lui stesso incombevano in quanto responsabile del gruppo. Con il terzo, lamenta l'assenza di motivazione in punto di concorso di colpa della vittima, senza considerare - rilevato, comunque, che la questione non risulta posta all'attenzione del giudice del gravame - che dal contesto motivazionale della sentenza impugnata chiaramente si evince la improponibilità di una tal tesi.
4.9 - Manifestamente infondata è anche la censura concernente il rigetto, da parte del giudice del gravame, della richiesta di riapertura del dibattimento. Rifiuto ampiamente e giustamente motivato sulla base, non solo, della scelta del rito abbreviato, ma anche della irrilevanza della proposta integrazione probatoria. 4.10 - Quanto al motivo concernente le statuizioni civili, osserva la Corte che il rigetto del ricorso ne determina, ovviamente, la conferma;
ciò anche nella parte relativa alle provvisionali assegnate, in relazione alle quali non è consentito ricorrere per cassazione (Cass. n. 34791/10). Mentre la richiesta declaratoria di inammissibilità della costituzione della parte civile, Comune di Agazzano, è essa stessa inammissibile, atteso che l'imputato a tale costituzione non si è mai opposto nella sede opportuna e nei termini di legge.
5 - In conclusione, l'impugnata sentenza risulta compiutamente e coerentemente motivata con la esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è stata fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa, di guisa che il ricorso proposto deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite nel presente giudizio, CA AB, FE ET e FE EL, che si determinano in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014