Sentenza 11 aprile 2007
Massime • 1
In caso di rinnovazione da parte dell'imputato della richiesta di applicazione della pena, il giudice può pronunciare la relativa sentenza fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado solo se interviene il consenso del pubblico ministero (Vedi Corte cost. sent. n. 426 del 2001 e ord. n. 100 del 2003).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2007, n. 31949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31949 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/04/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 607
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 4279/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA CO, n. 05.04.1963;
avverso la sentenza emessa il giorno 09.05.2005 dalla Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Di Giulio (per De Angelis), che si riporta al ricorso e alla memoria difensiva.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 09.05.2005 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 21.10.2004, che aveva condannato RA CO alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile RE LE per il delitto ex art. 572 c.p.. Propone ricorso il prevenuto e, premettendo che egli all'udienza preliminare aveva avanzato richiesta di applicazione della pena, assentita dal P.M. e respinta dal GUP, e, l'aveva riproposta a sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 1, deduce che illegittimamente il giudice del dibattimento aveva chiesto nuovamente il consenso al P.M. e, registratone il dissenso, aveva disposto procedersi oltre, laddove, a seguito della L. 15 dicembre 1999, n. 479, non potendo l'imputato modificare l'originaria richiesta e il P.M. revocare il già prestato consenso, il Giudice dibattimentale avrebbe dovuto pronunciarsi solo sulla base di un criterio di fondatezza e nei modi di cui all'art.135 disp. att. c.p.p.. Con altro motivo il ricorrente lamenta che la Coorte di merito non ha convincentemente ed esaurientemente risposto alle obiezioni secondo cui l'unica fonte probatoria era sostanzialmente la persona offesa e la sua testimonianza non pareva costituire un supporto certo sul quale ancorare una sentenza di condanna.
Con ulteriore memoria la difesa ha insistito sulle doglianze proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, invero, il motivo di rito ivi dedotto, lo stesso è privo di pregio, nessun vizio essendo riscontrabile nella denunciata condotta del giudice dibattimentale.
La interpretazione della disciplina dettata dal secondo periodo dell'art. 448 c.p.p., comma 1, data dal ricorrente, secondo cui al
Giudice del dibattimento sarebbe riconosciuto il potere-dovere di pronunciarsi immediatamente sulla reiterazione, formulata in limine litis dall'imputato, della richiesta di patteggiamento già precedentemente assentita dal P.M., prescindendo da un nuovo interpello di quest'ultimo, non può infatti essere condivisa. Essa, invero, come ben chiarito dalla Corte costituzionale (nell'ordinanza n. 426 del 21.12.2001, richiamata e confermata dalla sentenza n. 100 del 28.03.2003), si pone in contrasto con la struttura negoziale che caratterizza l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e determinerebbe un inaccettabile espropria del potere del pubblico, ministero di concorrere, in condizioni di parità con l'imputato, alla scelta del rito, sacrificando altresì l'esercizio del suo diritto alla prova in dibattimento.
Conforme all'essenza dell'istituto in esame (come puntualizza, ancora, il Giudice delle leggi) è invece che il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena, indipendentemente dal consenso del pubblico ministero, possa essere esercitato, ex art.448 c.p.p., comma 1, quarto periodo, solo dopa la chiusura del dibattimento, quando il Giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se le ragioni della richiesta erano fondate.
La disposizione che all'art. 448 c.p.p., comma 1, secondo periodo, prevede la facoltà dell'imputato di rinnovare la richiesta di applicazione della pena prima dell'apertura del dibattimento deve, dunque, essere interpretata nel senso che, perché, a fronte di tale richiesta rinnovata, il Giudice possa, ove ritenga, immediatamente pronunciarsi per il suo accoglimento, sia indispensabile il consenso del pubblico ministero, secondo quanto disposto in via generale, in conformità alla fisionomia dell'istituto del "patteggiamento", dall'art. 444 c.p.p., cui espressamente rinvia l'art. 448, comma 1, primo periodo.
Destituito di fondamento è anche l'altro motivo dedotto in ricorso, posto che la sentenza impugnata da ampia e argomentata descrizione delle prove a carico dell'imputato, evidenziando come alle dichiarazioni della moglie, persona offesa, si aggiungano numerosi e pregnanti elementi di riscontro, provenienti anche da persone ad essa non legate da vincoli affettivi.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2007