Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
Competente a conoscere sull'opposizione di terzo è lo stesso giudice che ha emanato la pronunzia impugnata (art. 405, primo comma, cod. proc. civ.); si tratta, più in particolare, di competenza funzionale inderogabile, che non può subire eccezioni neppure per ragioni di connessione
Commentario • 1
- 1. Obbligo di astensione in sede di rinvio per i magistrati che hanno partecipato alla sentenza annullata con rinvioRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 11 luglio 2009
[…] D I R I T T O 1. La questione sottoposta all'esame di questa Adunanza Plenaria attiene alla portata dell'art. 51, n. 4) C.P.C., di cui l' ATI C …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/04/1999, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di MILANO, con ordinanza del 30/08/97, nella causa iscritta al n^ 12537/97 vertente tra
RA LE;
e
RN US, STUDIO 86 SRL IN LIQ;
- intimati -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/12/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO SCHIRÒ che ha chiesto e si dichiari la competenza del Pretore di Milano, con conseguenze di legge.
Svolgimento del processo.
Con "atto di citazione per opposizione di terzo" notificato il 23 aprile 1993 EL RR conveniva davanti al Pretore di Milano GI SC e chiedeva di: a) sospendere l'esecuzione dello sfratto per morosità intimato dallo SC, proprietario dell'appartamento sito in Milano, viale Certosa 1, alla società conduttrice Studio 86 s.r.l., di cui il RR era legale rappresentante, adducendo che la sua mancata partecipazione all'udienza fissata per la convalida innanzi al pretore era dipesa da un improvviso e grave impedimento;
b) revocare e/o annullare il provvedimento di convalida dello sfratto;
e) accertare la simulazione del contratto di locazione "uso foresteria", giacché l'unità immobiliare per cui è causa era stata sempre utilizzata quale abitazione sua e della sua famiglia;
d) dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative alla misura del canone e la loro soggezione alla legge n.392/1978; e) rideterminare il canone dovuto, ai sensi della predetta legge, a decorrere dall'1 maggio 1978; f) condannare lo SC alla restituzione delle somme indebitamente ricevute a titolo di canone dall'inizio della locazione. Il Pretore adito, con ordinanza del 4 maggio 1993, rigettava l'istanza di sospensione e, con successiva ordinanza dell'11 gennaio 1994, assegnava termine di giorni 60 per la riassunzione della causa davanti al tribunale competente per valore.
Il RR, con atto di citazione notificato il 10 marzo 1994, riassumeva la causa davanti al Tribunale di Milano, riproponendo le domande di cui alle lettere c), d), e), f). Detto Tribunale, con ordinanza del 30 agosto 1997, ritenuto che il RR ha proposto un'opposizione di terzo ordinaria ex art.404, primo comma, c.p.c. avverso la ordinanza di convalida di sfratto, su cui competente è il pretore che ha pronunciato detta convalida, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza.
Nessuna parte ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte.
Motivi della decisione.
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile ai sensi dell'art.45 c.p.c.. La dichiarazione di incompetenza per valore del pretore presuppone necessariamente l'esclusione della propria competenza per materia, onde il tribunale che, al contrario, ritenga sussistere la competenza per materia del pretore è tenuto a chiedere il regolamento di competenza di ufficio (v., tra le altre, Cass. 16 novembre 1994 n^ 9687; 24 luglio 1991 n. 8311). D'altro canto, il provvedimento con il quale il pretore rimette gli atti al tribunale, ritenuto competente per ragioni di valore, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile pertanto di richiesta di regolamento di competenza di ufficio (v., ex plurimis, Cass. 27 luglio 1995 n. 8197). Nel merito, la richiesta del Tribunale di Milano è fondata. Va premesso che il RR ha proposto opposizione di terzo ordinaria (art.404, primo comma, c.p.c.) avverso l'ordinanza con cui il Pretore di Milano ha convalidato lo sfratto per morosità intimato dal locatore GI SC nei confronti della conduttrice società Studio 86 a r.l., deducendo di essere l'effettivo conduttore dell'immobile in forza di un contratto di locazione simulatamente stipulato dalla detta società. È irrilevante che il RR, dopo avere qualificato espressamente l'atto iniziale del giudizio davanti al pretore come opposizione di terzo, non abbia ripetuto tale indicazione nell'atto di riassunzione davanti al tribunale (ai sensi dell'art.50 c.p.c.) e non abbia, in quest'ultimo atto, riproposto la domanda (contenuta nell'atto iniziale davanti al pretore) di revocare e/o annullare il provvedimento di convalida dello sfratto. La domanda di accertamento della simulazione soggettiva del contratto di locazione - che costituisce il contenuto essenziale dell'azione proposta dal RR - implica una pronunzia incompatibile con l'individuazione delle parti del contratto di locazione contenuta nel provvedimento di convalida e pertanto, se ritenuta fondata, comporta inevitabilmente la rimozione di quest'ultimo provvedimento. La riproposizione davanti al tribunale della domanda di accertamento della simulazione contiene necessariamente, perciò, quella di annullamento della convalida dello sfratto. D'altro canto, avverso l'ordinanza di convalida l'opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. è astrattamente ammissibile, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 167/1984, n. 237/1985 e 192/1995. Competente sull'opposizione di terzo è lo stesso giudice che ha emanato la pronunzia impugnata (art.405, primo comma, c.p.c.); si tratta di competenza funzionale inderogabile, che non può subire eccezioni neppure per ragioni di connessione (trattandosi di giudizio instaurato prima del 1^ maggio 1995), come questa Corte ha già precisato (sentenze 2 maggio 1991 n. 4798; 8 novembre 1985 n. 5466). Competente è perciò il Pretore di Milano, che ha emanato la convalida di sfratto contro cui il RR ha proposto opposizione di terzo.
In ordine all'accertamento della simulazione soggettiva del contratto di locazione - dedotta dal RR a fondamento dell'opposizione - va rilevato che solo da tale accertamento deriva in capo al RR la titolarità di un diritto autonomo ed incompatibile con quello oggetto della convalida opposta, onde l'accertamento stesso si pone come presupposto necessario per affermare la legittimazione dell'opponente a proporre la impugnazione ex art.404 c.p.c.. In altri termini, il RR, proponendo l'opposizione di terzo contro la convalida, ha fatto valere un proprio diritto autonomo nascente da quello che egli afferma essere un contratto dissimulato e diverso dal contratto che è stato accertato dalla precedente convalida del pretore;
consegue che la simulazione che il RR ha chiesto al giudice di accertare costituisce, a ben vedere, la causa petendi dell'opposizione di terzo da lui proposta, e non il contenuto di un'autonoma domanda (che, secondo l'ordinanza del Tribunale che ha sollevato il presente conflitto, supererebbe i limiti di valore della competenza pretorile;
va però osservato che la competenza del giudice superiore sulla domanda pregiudiziale impedirebbe il simultaneus processus, e quindi la decisione unitaria delle due domande da parte del pretore). Spetta al pretore, pertanto, accertare se il RR è legittimato a proporre opposizione di terzo;
il che presuppone l'accertamento della interposizione fittizia di persona da lui affermata a fondamento della opposizione stessa. Rientrano nella competenza del pretore anche le altre domande proposte dal RR in via conseguenziale alla fondatezza della opposizione di terzo (qui indicate in narrativa nelle lettere d), e), f).
In conclusione, va affermata la del Pretore di Milano a conoscere di tutte le domande della presente causa. Poiché nessuna parte ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte di Cassazione, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Pretore di Milano. Nulla per le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999