Sentenza 22 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2002, n. 10690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10690 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
RTE SUPREMA DI CASSAZIONE10 6 96 /0 2 I REPUBBLICA ITALIANA D , O L L 3 3 NOME DEL GROLO ITALIANO O 0 B 1 5 A I . . S D T S N R A A , A T ' T 3 , S L Oggetto 7 A L O S E 8 P - E pubblic impiego;
D P 1 M SEZIONI UNITE CIVILI I S I 1 S I A N N E D E gurisdizione G G S E O I osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T G A N E A D E L O S E E T , A T O VESSIA - Presidente aggiunto tt. Aldo L I R.G.N. 14960/00 R R L I T E S D I D G O E CARBONE- Presidente di sezione Dott. Vincenzo R Cron.28296 CORONA - Presidente di sezione Rep. Dott. Rafaele Dott. Alessandro - Consigliere Ud.21/03/02 CRISCUOLO Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENT ENZA 20 sul ricorso proposto da: ISTRUZIONE, in persona del MINISTERO DELLA PUBBLICA in ROMA, VIA DEIMinistro pro-tempore, domiciliato 12, presso 1'AVVOCATURA PORTOGHESI GENERALE DELLO che lo rappresenta e difende ope legis;
STATO ' ricorrente contro 2002 ESPOSITO VIOLENA;
- intimata 558 8 5 6 -1- avversO la sentenza n. 1591/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CINQUE C che ha concluso per l'accoglimento del Alberto dichiarazione della giurisdizione esclusiva ricorso, del giudice amministrativo;
cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22 luglio 1992 EN ES conveniva davanti al Pretore di Napoli il Ministero della pubblica istruzione ed esponeva di essere risultata idonea ad essere nominata maestro di scuola elementare ad esito di un concorso bandito dal Provveditore agli studi della stessa città. In prossimità della nomina il Ministero aveva soppresso i posti disponibili con provvedimento del 30 settembre 1983, annullato su ricorso degli interessati dal Tribunale amministrativo regionale, il quale aveva altresì dichiarato il diritto della ES ad essere immessa in ruolo dal settembre 1983 con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato. Il Ministero aveva ottemperato in parte, avendo immesso in ruolo la suddetta con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983 ma con decorrenza economica soltanto dal maggio 1987. Tanto esposto, la ricorrente chiedeva che il Tribunale, accertato il comportamento parzialmente inottemperante ossia illegittimo del Ministero, lo condannasse al risarcimento del danno nella misura corrispondente alle retribuzioni non percepite, con interessi e rivalutazione. 3 Costituitosi il convenuto, il Pretore acco- glieva la domanda con decisione del 10 maggio 1993, condannando il Ministero a risarcire il danno nella misura delle retribuzioni perdute, con deduzione dell'aliunde perceptum, e la pronuncia veniva confermata con sentenza 23 marzo 2000 dal Tribunale, il quale rigettava il motivo d'appello concernente la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione ponesse una questione solo indirettamente connessa al rapporto di pubblico impiego e in realtà relativa al periodo anteriore costituzione del medesimo, e fosse perciò alla estranea alla giurisdizione amministrativa esclu- Trattavasi di danno da responsabilità siva. contrattuale, ossia da violazione di un obbligo gravante ex lege sulla pubblica amministrazione, onde l'azione era assoggettata al termine ordinario di prescrizione, non ancora esaurito. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero della pubblica istruzione. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente sostiene la appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa esclusiva (art. 7 1. 6 dicembre 1971 n. 1034), posto che l'ammontare del risarcimento del danno da ritardata assunzione venne misurato dall'attrice in relazione alle retribuzioni non percepite, così legando la pretesa direttamente al rapporto di pubblico impiego. Il fatto che nella sentenza impugnata si parli di responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione dimostra ancora, ad avviso del ricorrente, trattasi di questione attinente al pubblico impiego. Il motivo è fondato. Occorre premettere che nel caso in esame deve farsi riferimento al regime di riparto della giurisdizione anteriore а quello stabilito nel 80, d.lgs. 31 marzo 1998 n. l'attuale poiché processo è iniziato nel 1992 (cfr. art. 45, comma 17, d.lgs. cit.. riprodotto nell'art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165). In tale regime la giurisprudenza di queste Sezioni unite era orientata nel senso che non potessero riportarsi sotto il genere delle controversie di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 7 1. n. 1034 del 1971 cit., quelle con cui l'impiegato facesse valere pretese contro la pubblica amministrazione datrice di lavoro, ma con riferimento ad un periodo precedente l'assunzione. Più in particolare questa Corte escludeva la costituzione del rapporto di pubblico impiego prima dell'atto di nomina da parte della pubblica amministrazione autrice del bando di concorso (Cass. 26 giugno 1965 n. 1348, 29 maggio 1969 n. 1892, 11 luglio 1974 n. 2047, 27 giugno 1977 n. 2750, 26 maggio 1979 n. 3070); atto di nomina successivo alla formazione della graduatoria degli idonei da parte della commissione di concorso (Cass. 7 novembre 1978 n. 5066), questa titolare di una funzione solo ausiliaria rispetto all'ammini- strazione suddetta. Residuavano contrasti in ordine alla giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione, poiché alcune pronunce escludevano trattarsi di pubblico impiego ma non concordavano circa la configurazione della posizione soggettiva del privato, parlandosi interesse di fatto e perciò ditalvolta di mero difetto assoluto di giurisdizione (Cass. n. 5066 del 1978 cit., 4 maggio 1991 n. 4944), talvolta di diritto soggettivo e perciò di giurisdizione ordinaria (Cass. 12 novembre 1988 n. 6118, 11 6 aprile 1991 n. 3866) e talvolta ancora di interesse legittimo e perciò di giurisdizione amministrativa (Cass. 4 gennaio 1995 n. generale di legittimità 92). contrasti sono stati Ultimamente questi superati sulla base della sent . 22 luglio 1999 n. 500, secondo cui l'azione di risarcimento del danno, rivolta contro l'amministrazione per esercizio illegittimo della funzione pubblica, va proposta davanti al giudice ordinario, al quale spetta di regola la competenza giurisdizionale a conoscere le questioni di diritto soggettivo, tale dovendosi qualificare il diritto al risarcimento giuridica del danno, distinto dalla posizione soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto. Pertanto la controversia sul risarcimento del danno da ritardata assunzione al pubblico giurisdizione impiego è stata riportata alla 641, n. 19 ordinaria (Cass, 21 gennaio 2002 novembre 1999 n. 799). particolare, ricorrente nella Nel caso più concreta fattispecie, in cui la nomina tardiva sia retrodatata agli effetti di carriera ma non agli effetti retributivi, la pubblica amministrazione riconosca così l'esistenza ab origine del rapporto 7 di pubblico impiego, e l'impiegato assuma la tra l'ammontare del danno e la corrispondenza misura delle retribuzioni non percepite, nella ultima e ormai consolidata giurisprudenza si è collegata la causa petendi al rapporto di impiego e si è perciò ritenuta la giurisdizione ammini- strativa esclusiva ex art. 7 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 (Cass., Sez. un. 26 maggio 1994 n. 5123, 10 maggio 1996 n. 4396, 17 dicembre 1998 n. 12621, 1° settembre 1999 n. 607, 7 marzo 2001 n. 92, 27 marzo 2001 n. 139, 5 febbraio 2002 n. 1551). A questo orientamento, più volte confermato in tempo più recente ed in casi strettamente analoghi di attenersi a quello attuale, ritiene la Corter, non ravvisando diversi validi motivi per discostarsene. attenersi Perciò il ricorso va accolto e, dichiarata l'appartenenza della controversi alla giurisdizione amministrativa esclusiva, la sentenza impugnata dev'essere cassata senza rinvio, con compensazione delle spese dell'intero processo, in considerazione delle passate oscillazioni giurisprudenziali nella materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la 0 0 8 giurisdizione dell'autorità strativa, cassa senza rinvio dell'intero processo. Così deciso in Roma il 21 Il Relatore Fede Doill 9 giudiziaria ammini- e compensa le spese marzo 2002 Il Presidente Darkne ви