Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18295 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 8295 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SSAZIONE LA CORTE SU Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI 1 Presidente R.G. N. 14445/01 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere 18852/01 Cron. 43076 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere- Rep. Rel. Consigliere Dott. IU CELLERINO Ud. 29/10/02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MUSSO VILLAREALE GIUSEPPE, MIRABELLA VINCENZO, FILIPPO;
intimati 2002 e sul 2° ricorso n° 18852/01 proposto da: 4244 -1- D VILLAREALE GIUSEPPE, MIRABELLA VINCENZO, MUSSO FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, : rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI SAVOCA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale definitiva la sentenza n. 870/01 del Tribunale di :avverso 'Puella - edi CATANIA, depositata il 06/03/01 R.G. N. 7466/99€ non definitive MR 2652/00, dep. il 23/5/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. IU CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per principale e rigetto l'accoglimento del ricorso dell'incidentale. -2- R.G. 14445 e 18852/2001 Svolgimento del processo La "Rete ferroviaria italiana spa” (già Ferrovie dello stato- Società di Trasporti e servizi per azioni, d'ora in poi "Ferrovie"), con ricorso principale notificato il 29 maggio 2001 ha chiesto la cassazione della sentenza definitiva 27 febbraio-6 marzo 2001 del Tribunale di Catania che, facendo seguito a quella non definitiva dello stesso Tribunale in data 9 maggio-29 maggio 2000, sull'appello principale dei sigg. IU Villa- reale, NC BE e PO SS e su quello incidentale delle Ferrovie, ha condannato la società, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Catania, a computare nel calcolo dell'indennità di buonu- scita, il 60% dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale loro corrisposta, e a pagare L.
4.158.782 al VI;
L.
3.019.334 al BE e L.
4.179.779 al SS, oltre interessi e rivalutazione, con le inte- grazioni contributive di legge, sulle differenze predette, mentre ha dichiarato che non spettava, conforme- mente a quanto deciso dal primo Giudice, l'inclusione, nel trattamento di buonuscita, del c.d. premio di e- sercizio. I pensionati, costituendosi, oltre ad osteggiare l'impugnazione avversaria, hanno opposto un motivo di ri- corso incidentale, contestato con controricorso dalle Ferrovie. La sentenza impugnata, per quanto ancora interessa, premesso che i lavoratori avevano lamentato, all'atto del collocamento in quiescenza, che l'indennità di buonuscita erogata non aveva ricompreso il cd. premio di esercizio, costituente elemento fisso e continuativo della retribuzione, e che l'indennità integrativa spe- ciale era stata inclusa in ragione dell'80% del 60% (ovvero del 48%) dell'intero importo e non del 60%, come disposto dalla 1. 29 gennaio 1994, n. 87, ha ritenuto, sulla base della legislazione succedutasi per ge- stire la trasformazione dell'Ente ferroviario, dapprima in ente pubblico economico e poi, in soggetto alle norme di diritto privato, quanto al cd premio di esercizio, che esso non rientrasse nella nozione di "ultimo stipendio" previsto dall'art. 14, 1° comma della 1. 14 dicembre 1973, n. 829, come integrato dall'art. 2 del- la l. 20 marzo 1980, n. 75 (per il computo della 13^), applicabile, ratione temporis, al ferroviere andato in pensione entro il 31 dicembre 1995 ex art. 13 del d.l. n. 98/95, come convertito dalla 1. n. 204/95, a nulla ri- levando che l'art. 33 del ccnl ferrovieri del 1990-92 facesse riferimento alla nozione di retribuzione. Per contro ha reputato che, con l'introduzione nel trattamento di buonuscita (l. 29 gennaio 1994, n. 87), dell'indennità integrativa speciale, questa dovesse computarsi nella misura del 60% dell'intero importo annuo e non già del 60% dell'80%, come sostenuto dal Pretore, trattandosi di normativa specifica, non integrabile nella regola posta dalla legge 829/73, secondo cui tutte le voci che confluiscono nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita vanno computate nella misura dell'80%. Motivi della decisione I due ricorsi, essendo proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti. Con unico motivo del ricorso principale la "Rete ferroviaria italiana spa" chiede la cassazione della senten- za richiamata in epigrafe denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14 dicem- bre 1973, n. 829 e degli artt. 1 e 3 della 1. 29 gennaio 1994, n. 87 ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ., dovendosi, ai fini del calcolo della indennità di buonuscita, calcolare l'indennità integrativa speciale nella misura del 60% dell'80% (ovvero del 48%) poiché l'intervento della legge n. 87/94 si integra nella legge n. 829/73, stante l'interdipendenza reciproca e la loro complementarietà, effetto dell'intervento della Corte costituzio- nale (sentenza n. 243/93), posto che, in conclusione, in base all'art. 1 della 1. 87/94, “il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita avviene in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili”, con ciò rendendo evidente l'intenzione del legislatore di "trattare in maniera uniforme tutte le componenti di natura retributiva.. per la determinazione della indennità di cui é causa.”. La parte intimata, a sua volta, contesta la sentenza, di cui condivide la soluzione data alla questione dell'incidenza del calcolo dell'indennità integrativa speciale sull'indennità di buonuscita, per non aver assi- curato l'inclusione dell'indennità premio di esercizio nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e, sotto questo profilo, denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 14, 1. n. 829/73 e l'errata applicazione degli artt. 2120 e 2121, cod. civ.. Rileva, al riguardo, che questa erogazione, pari a una mensilità, era assegnata automaticamente, senza al- cuna valutazione di meritocrazia, quale elemento retributivo “idoneo a comporre la complessiva nozione di stipendio", non potendosi dare credito alla tesi che nella nozione "ultimo stipendio mensile” debba comprendersi esclusivamente “la retribuzione ordinaria percepita nell'ultimo mese di servizio". Entrambe le questioni dibattute in questa vicenda hanno formato oggetto di plurimi interventi regolation da parte di questa Corte, dai quali non v'è motivo per discostarsi, non essendo addotte argomentazioni contrarie ad essi dall'odiema parte controricorrente e ricorrente incidentale. In particolare, quanto alla misura dell'incidenza nell'indennità di buonuscita dell'indennità integrativa spe- ciale il ricorso principale delle Ferrovie merita di essere accolto, essendo conforme a quanto sostenuto da convergenti sentenze rese da questa Corte sullo stesso tema (V., ad esempio, nn. 13624 del 12 ottobre 2000 e 7090 del 24 maggio 2001), alle cui esaustive motivazioni si rimanda, avendo ricevuto ulteriore, successi- va conferma da più recenti decisioni, peraltro non massimate dall'Ufficio. Infatti, la prima delle citate sentenze (13624/2000) ha enunciato il principio di diritto secondo cui "l'art. 1 della 1. 29 gennaio 1994, n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del H sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche di impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzala a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cen- to imposta dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032/73 per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio.". La seconda sentenza (7090/2001), d'altra parte, nel caso specifico dei dipendenti delle Ferrovie, ha ulte- riormente precisato che il computo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle FF.SS. s.p.a., sulla base del criterio di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 73, n. 829 (somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale pensiona- bile e compenso ex combattenti) - norma la cui ultrattività, dopo la trasformazione del relativo rapporto di lavoro da pubblico a privato, è stata sancita dall'art. 21, 4° comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 -, va effettuato, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 87 del 1994, calcolando l'ottanta per cento della somma fra stipendio e sessanta per cento della indennità integrativa speciale, moltiplicata per i mesi di ser- vizio utile, fratto dodici, e non computando l'ottanta per cento del solo stipendio e quindi sommando a tale importo il sessanta per cento della indennità integrativa speciale, aumentando il tutto per i mesi di servizio e dividendo per dodici, comportando questa seconda ipotesi una erronea applicazione del criterio di inclu- sione della indennità integrativa speciale nella indennità di buonuscita di cui all'art. 1, 1. n. 87 del 1994. Non essendosi il Tribunale attenuto a questi principi, la sentenza d'appello di Catania deve essere cassata per questa parte. Per contro la sentenza merita conferma in relazione al computo del premio di esercizio sulla buonuscita di cui si lamenta il malgovemo con il ricorso incidentale, che deve essere -pertanto- rigettato. Invero, questa Sezione, con le sentenze nn. 1936 dell'11 febbraio 2002 e 6738 del 10 maggio 2002, riba- dendo numerosi precedenti resi in tema di compensi di carattere continuativo non rientranti nella nozione di stipendio, ha ritenuto che, con riferimento ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di buonuscita va commisurata all'ultimo sti- pendio in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio. In particolare queste decisioni hanno escluso che la base di calcolo dell'indennità possa ampliarsi per effetto della senten- za della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità, costituzionale delle norme 5 che prevedevano l'esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa) e del susseguente intervento del legisla- tore (legge n. 87 del 1994). D'altra parte, con la seconda decisione, questa Corte, prendendo in esame la fattispecie relativa alla compu- tabilità, nell'indennità di buonuscita di alcuni dipendenti delle FFSS, del premio di esercizio, dopo aver se- gnalato che la disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è diversa a seconda che la cessazione del servizio sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 1995, ha escluso che fino alla suddetta data la contrattazione collettiva potesse -a pena di nullità delle clausole eventualmente diffor- mi- includere nella base di calcolo, altri emolumenti in aggiunta a quelli tassativamente indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e com- penso per ex-combattenti), posto che solo a partire dal 1° gennaio 1996 sono legittime clausole diverse, fermo restando che nel nostro ordinamento non esiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e che è rimessa alle parti contraenti la decisione in merito alla computabilità o meno di un determinato e- molumento nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti. In conclusione, poiché non vi sono accertamenti di fatto da compiere all'esito dell'enunciato principio di di- ritto, la causa può essere decisa nel merito con il definitivo rigetto, anche per questa parte, della domanda avanzata complessivamente dai sigg. IU VI, NC BE e PO SS. Motivi d'opportunità inducono la Corte a compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e di quelle di questo di cassazione, ad eccezione di quelle della consulenza contabile che, nella misura liquidata dal Tribunale, non potendo gravare sulla parte integralmente vittoriosa, devono essere poste definitivamente a les carico solidale dei sigg. IU VI, NC BE e PO SS, che vi hanno dato (v. Cass. 6.5.2002, 4° 6432). ° causa.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie quello principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi proposti da IU VI, NC BE e PO SS, avanti il Pretore di Catania. Compensa tra le parti le spese di giudizi di merito, escluse quelle di CTU, definitivamente poste a carico solidale di GI pe VI, NC BE e PO SS e quelle di questo giudizio di legittimità: 20110, DI R O DA CONSPICA. TASSA O DIRITTO AT DENY DELL'ART. 10 Così deciso in Roma il 29 ottobre 2002 DELLA LEGGX 11-3-73 N. 533 Il Consigliere If Presidente takno ciarzetter IL CANCELLERE Depositato in Cangerieria 123 DIE. 2002 CANCELCANCELLIERE 6