Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
La illegibilità della sentenza, scritta a mano dall'estensore, non determina alcuna nullità in quanto la parte interessata può richiedere in cancelleria copia conforme dattiloscritta, con la conseguenza che, ove si tratti di manoscritto effettivamente e assolutamente inintellegibile,è dal momento del rilascio della copia suddetta che decorre il termine per impugnare.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza redatta con grafia illeggibileAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2001, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 18/01/2001
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 86
3. Dott. GIOVANNI GOGGI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 27999/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NA AR, n. a Catania il 31.10.1970
avverso la sentenza in data 12 maggio 2000 della Corte di appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla attenuante della lieve entità del fatto e per il rigetto nel resto;
Udito per il ricorrente l'avv. Franz Sarno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 29 aprile 1997, il Tribunale di Catania condannava NA AR alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione e lire 36 milioni di multa quale responsabile del reato di abusiva coltivazione di cannabis indica, e di detenzione, a fine di cessione a terzi, di gr. 80 di marijuana e gr. 8 di cocaina. A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Catania, con sentenza in data 12 maggio 2000, escluso l'aumento per la recidiva, riduceva la pena ad anni cinque, mesi cinque di reclusione e lire 34 milioni di multa, così parzialmente riformando la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Castorina, a mezzo del difensore, il quale ha dedotto:
1) la nullità della sentenza impugnata, in quanto redatta a mano con grafia illeggibile;
2) in subordine, ove si ritenesse che il ricorrente avrebbe sempre potuto chiedere una copia dattiloscritta della sentenza, la nullità per lesione del diritto di difesa dell'imputato, che nell'attesa della trascrizione, si vedrebbe ingiustamente ridotto il termine per impugnare;
3) la incostituzionalità dell'art. 546 c.p.p., in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede tra i requisiti della sentenza che questa sia dattiloscritta, onde consentirne la sua intelligibilità;
4) in ulteriore subordine, la inosservanza delle norme in materia di valutazione della prova, atteso che la responsabilità penale dell'imputato è stata ritenuta esclusivamente sulla base delle sue dichiarazioni confessorie, che, invece, potevano valere come meri indizi, tanto più che le dichiarazioni rese dall'imputato a carico dei coimputati IA SI e IS LO VI non sono state ritenute sufficienti per l'affermazione di responsabilità di questi;
5) l'erronea applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di appello, nell'escludere l'attenuante della lieve entità, fatto riferimento esclusivo alla quantità delle sostanze, senza operare una valutazione complessiva delle circostanze dei fatti e della personalità dell'imputato, come richiesto dalla norma;
6) la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della suddetta attenuante, posto che la quantità delle sostanze in sequestro, in base al principio attivo determinato dall'analisi chimico-tossicologica (mg. 467 per la marijuana e gr. 3,5 per la cocaina), doveva ritenersi oggettivamente di lieve entità.
Diritto
Quanto ai primi due motivi, va ribadito, sulla linea di una costante giurisprudenza, che la indecifrabilità della grafia della sentenza redatta a mano non determina alcuna nullità, ma eventualmente abilita ogni interessato a richiedere alla cancelleria copia conforme dattiloscritta (v., ex plurimis, Sez. 1^, u.p. 31 marzo 1992, Montecasino;
Sez. 4^, u.p. 13 aprile 1989, Cicoria;
Sez. 3^, C.C. 2 settembre 1987, Cianci), dovendosi aggiungere che, ove l'elaborato manoscritto sia effettivamente non intelligibile, è solo dal rilascio di tale copia che deve ritenersi decorrere il termine per impugnare, per l'evidente considerazione che il diritto di impugnazione presuppone la comprensione dell'atto contro il quale è assicurata la facoltà di gravame. Tale situazione non ricorre peraltro nel caso di specie, non solo perché l'esame della sentenza manoscritta, acquisita agli atti in copia conforme, rende certi che ne è oggettivamente possibile la lettura, sia pure difficoltosa, ma perché le stesse censure sviluppate dal ricorrente negli ulteriori motivi dimostrano che lo stesso ne ha ben compreso il contenuto. D'altro canto, risulta agli atti anche una copia dattiloscritta della sentenza, della quale il ricorrente non fa alcuna menzione. Tali considerazioni superano la questione di costituzionalità versata nel terzo motivo.
Il quarto motivo è inammissibile, trattandosi di censura non dedotta in sede di appello.
Quanto alle ultime due doglianze, relative alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, se ne deve rilevare l'infondatezza, atteso che, sia pure con motivazione sintetica, la Corte di appello ha insindacabilmente affermato che le modalità complessive del fatto (delle quali si dà indicazione in sentenza) portavano a escludere che esso potesse considerarsi di lieve entità, e ciò in perfetta adesione ai presupposti sui quali una simile valutazione deve fondarsi, come delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001