CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 18238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18238 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA OM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. uditi i difensori L'avvocato VERRI FRANCESCO conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato IOPPOLI VINCENZO conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18238 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 26 settembre 2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di DO RA per i reati di cui agli artt. 416, commi primo e secondo e 452-quaterdecies cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. 1.1. La contestazione all'imputato ha ad oggetto due reati. Partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 6): - reato di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. perché con le condotte e le qualità indicate nel capo 7), MA NA RA, quale promotore e organizzatore, NI SP, SQ SP, IN RA (classe 1969), DO RA (classe 1973), DO RA (classe 1965), IN RA (classe 1963), SA RA (classe 1974), SQ TA, quali organizzatori, altri soggetti, quali partecipi, si associavano nelle rispettive qualità e nel perseguimento dei loro scopi per commettere più delitti relativi all'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale, fatti e condotte di cui ai restanti capi di accusa;
fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato locale di Mesoraca e le articolazioni di 'ndrangheta del crotonese contermini, le quali monopolizzavano e organizzavano il trasporto del cippato in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture a biomassa, nelle province di Cosenza ON e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017. Reato fine di cui al successivo capo 7), così articolato: - reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 112, primo comma, nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bis.1 cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, nelle funzioni di seguito indicate, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attività continuative organizzate: 1) gestivano, ricevevano, trasportavano e smaltivano materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi dagli stessi perpetrati e organizzati, intensivi e per questo pericolosi per l'ambiente; gestendo il predetto materiale, "cippandolo" in piazzali dagli stessi allestiti, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta, e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio CA (TR, OL, ON, IN BO ed Ecosesto-Cosenza), anche attraverso la redazione e predisposizione di falsa documentazione e false perizie di agronomi che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa (in tal modo facendo assumere al materiale la qualità di rifiuto, non rientrando, in tal modo, nella esclusione normativa di cui all'art. 185 comma 1, lett. F) del d.lgs. 3 aprile 2016, n. 152; 2) smaltivano, quindi, i dirigenti e i responsabili delle centrali a biomassa, l'ingente materiale come chips di legno vergine, bruciandolo per la produzione di energia elettrica incentivata per la quale le centrali sono destinatarie di fondi pubblici, con ciò guadagnandone l'ingiusto profitto costituito altresì da un agevole smaltimento dei rifiuti e da un indebito incremento del volume di affari per i fornitori, determinato dal mischiare materiale legnoso vergine a scarti di segheria, lavori autostradali e/o sfalci e potature abusivi;
in particolare, DO RA (classe 1973), ramo "Pallino", e SA RA (classe 1974) ramo "Pallino", in qualità di imprenditori boschivi, cedevano abitualmente la documentazione ADA agli imprenditori SP al fine di far conferire loro materiale non tracciato presso le centrali a biomassa;
inoltre, nel periodo dal 28/02/2018 al 17/04/2018, conferivano alla centrale a biomassa EN, per il tramite dell'impresa Euromeridiana Srl, dei fratelli TA, 1.046,6 tonnellate di cippato, dichiarandone la provenienza del taglio del bosco di proprietà di NN DI e altri (Aut. n. 0393139 del 19/12/2017), eseguito in modo non autorizzato, esteso e pericoloso per l'ambiente; dal 02/05/2018 al 15/05/2018 conferivano ad EN 638,28 tonnellate di cippato, con provenienza dichiarata dal taglio boschivo condotto con modalità non autorizzate, esteso e pericoloso per l'ambiente, interessante la proprietà di OL e GI RU (Aut. n. 0401286 del 29/12/2017); nel periodo dal 30/05/2018 al 11/06/2018 fornivano alla centrale RA Energy 1.246,73 tonnellate di cippato, privo dei requisiti di tracciabilità/rintraccìabilità, dichiarandone la provenienza dal bosco di proprietà di RI NNlisa MA (Aut. n. 0127143 del 13/04/2017), dissimulandone qualità e provenienza grazie anche al contributo causale di US GR e LU MI Cavallo;
fatto aggravato dalla sua commissione per agevolare il sodalizio di ‘ndrangheta suindicato nei sensi già esposti, nelle province di Cosenza. ON e Brindisi, nelle date suindicate e comunque dal gennaio 2014 al febbraio 2017. 1.2. Il Tribunale, operato un preliminare rinvio alla richiesta di applicazione della misura cautelare e all'impugnata ordinanza, ha richiamato gli esiti di precedenti indagini di polizia giudiziaria dai quali è emersa l'esistenza di una cosca di 'ndrangheta operante a Mesoraca, facente capo a MA NA RA. 2 Fra gli interessi del gruppo mafioso vi era anche quello per il settore boschivo e i relativi conferimenti alle centrali in biomassa. Sul punto sono state richiamate le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, fra i quali, CO IO, DO FO, ID NN, SA TO, IN TU, DO CE e US IP. Di particolare rilievo sono state giudicate le dichiarazioni di quest'ultimo in occasione dei due interrogatori del 5 maggio 2017 e dell'8 febbraio 2019. Nel corso del primo, il collaboratore ha fatto riferimento all'interesse di RA, su delega delle cosche di TR e Mesoraca, nel settore del trasporto del legname e del successivo conferimento nelle centrali a biomasse, segnalando i rapporti esistenti tra il predetto RA e IN RA, fratello del ricorrente e operante nella medesima società "RA DO", già menzionata. L'interesse di RA si manifestava, secondo quanto raccontato dal collaboratore, attraverso il controllo di alcune imprese boschive dalle quali proveniva la legna conferita. In occasione del secondo interrogatorio, dopo avere descritto l'esistenza di due diverse famiglie RA interessate al settore, la prima, (detta Montezemolo) originaria di Petilia Policastro, la seconda (detta Pallino) di Mesoraca, IP ha espressamente chiarito che le aziende di RA avrebbero avuto come obiettivo quello di assicurare l'ingerenza della criminalità organizzata nel settore boschivo mettendo a disposizione le loro attività in favore di ‘ndranghetisti, tra cui RA. Medesimo obiettivo avrebbe avuto, fra le altre, l'azienda SP di San GI in Fiore. Il lucro veniva ottenuto attraverso il conferimento in centrale di qualsiasi scarto legnoso dichiarato come chips di legno vergine. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute convergenti sull'interesse delle cosche nel settore boschivo, il ruolo di RA e il «coinvolgimento» degli imprenditori SP e RA. 1.3. Al fine di supportare la tesi dell'interesse delle cosche sulle attività delle imprese boschive, sono stati richiamati gli esiti di altri procedimenti penali, fra i quali quello per l'omicidio a Petilia Policastro, di VI NF nel cui borsello presente sul luogo del delitto è stato rinvenuto un documento a firma del ricorrente, oltre ad alcune risultanze delle operazioni di polizia giudiziaria denominate Stige, Kyterion, Imponimento, nonché di quelle di altro procedimento (n. 5676/17) nel quale sono state accertate falsificazioni di documenti relativi al trasporto di materiale legnoso dalla ditta SP. 3 A tale proposito, sono tate richiamate le dichiarazioni di SA OL, riscontrate da intercettazioni e servizi di osservazione. Questi ha riferito dei conferimenti illegali effettuati dalla ditta del ricorrente (oltre che da quelle dei RA e degli SP) anche attraverso la falsificazione delle bolle e dei documenti di trasporto. OL ha spiegato che l'azienda dei figli di RA effettuava il trasporto del, così detto, cippato per conto della ditta di RA DO e che detto materiale presentava evidenti irregolarità sia per essere stato prelevato da luoghi non autorizzati, che per contenere veri e propri rifiuti. Ancora, nel corso del presente procedimento n. 3278/14 è emerso, oltre al ruolo di rilievo di RA quale esponente della criminalità organizzata, come la centrale biomasse di TR fosse stata acquisita dai RA (ramo Montezemolo) e fossero stati conclusi accordi per il conferimento del legno combustibile anche con la società del ricorrente. Il Tribunale ha richiamato, inoltre, le risultanze del procedimento n. 2171/20 nel corso del quale sono emerse irregolarità nelle attività della ditta dell'indagato, con specifico riguardo all'illecito utilizzo delle bolle di accompagnamento e di documentazione tale da eludere la possibilità di tracciare il trasporto del cippato. Sono quindi risultate significative difformità in ordine alla quantità di combustibile effettivamente conferito rispetto a quello ricavabile dalle attività di taglio appositamente autorizzate. L'alterazione della documentazione relativa alla quantità e alla provenienza del materiale conferito è emersa da plurime intercettazioni, oltre che da dichiarazioni rese da GI RU per quanto riguarda alcuni rifornimenti effettuati nel maggio 2018 da boschi di Amendolara anziché, per come dichiarato, da Mesoraca. Le riscontrate irregolarità anche di natura amministrativa circa il conferimento di combustibile proveniente da Amendolara sono state ritenute tali da smentire i rilievi difensivi in quanto attestanti la riferibilità dei tagli abusivi proprio alla ditta del ricorrente che ne ha commercializzato il ricavato. 1.4. I giudici di merito si sono soffermati su ulteriori, plurimi, elementi documentali e derivanti da intercettazioni a conferma dei conferimenti illegali effettuati presso le centrali biomasse di TR e di OL da aziende per conto di quella dei RA (Pallino). A tal fine, sono stati valorizzati i rapporti tra DO RA e SQ TA, titolare di un'azienda con la quale quella del primo aveva una forma di collaborazione nello scambio della documentazione relativa alla tracciabilità del legname e tramite la quale, fra l'altro, sono stati conferiti scarti di materiale di 4 lavorazione del legno della segheria in luogo di residui dell'espianto di un frutteto dell'azienda agricola silvo forestale Alba di Malvito (Cosenza). Le operazioni, così congegnate, prevedevano anche la falsificazione dei documenti di trasporto, per come risultante da intercettazioni ampiamente riportate nell'ordinanza impugnata: documentazione che aveva come finalità quella di fare risultate conferimenti di combustibile "legale" laddove, in realtà, si trattava dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno nella segheria della ditta del ricorrente. Per il periodo 23 agosto - 12 ottobre 2018 è stato calcolato un conferimento di 507,58 tonnellate di scarti della lavorazione del legno della segheria RA nella centrale biomasse di OL nella quale avrebbe potuto essere conferito solo il legno cippato. 1.5. Il Tribunale ha inoltre argomentato in punto di sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. in ordine alla natura di veri e propri rifiuti dei materiali conferiti dalla ditta del ricorrente in luogo del cippato di legno ricavato secondo le regole che ne prevedono il conferimento nelle centrali a biomassa. Valorizzando quanto emerso dalle relazioni tecniche effettuate nel corso delle indagini, è emerso, invece, che nelle centrali venivano conferiti materiali diversi da quelli consentiti, previa falsificazione della relativa documentazione relativa alla provenienza del legname. In particolare, il ricorrente, in collaborazione con gli SP e RA e per mezzo anche degli imprenditori TA, ha conferito scarti della lavorazione del legno della propria segheria dichiarandone la provenienza come «chips da utilizzazioni boschive autorizzate». 1.6. In ordine al reato associativo di cui al capo 6), ha sottolineato la presenza di una struttura organizzata derivante dalla realizzazione di un vero e proprio «cartello di imprese», l'indeterminatezza del programma criminoso per effetto di un accordo tra i partecipi destinato a durare nel tempo a seguito di uno stabile vincolo associativo tale da determinare una condizione di affidamento reciproco e l'operatività del gruppo secondo uno schema collaudato. 1.7. La strumentalità delle condotte a perseguire gli interessi di «ambienti di ‘ndrangheta» ha determinato la conferma della statuizione circa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416b/s.1 cod. pen. 1.8. A fronte di tali elementi indiziari, le allegazioni difensive sono state giudicate tali da non prospettare elementi specifici idonei a giustificare un qualche dissenso dalle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari. In particolare, è stata evidenziata l'inidoneità delle predette a smentire la ricostruzione in ordine alla falsificazione della documentazione funzionale a 5 dimostrare la diversa provenienza e la composizione del materiale effettivamente conferito. La documentazione è stata giudicata inidonea a proporre una ricostruzione alternativa lecita della vicenda, con particolare riferimento alla natura di combustibile consentito degli scarti di segheria, a fronte della condotta di falsificazione della documentazione posta in essere da RA per quanto riguarda la provenienza del materiale conferito. Ha inoltre disatteso le deduzioni difensive relative al collaboratore IP del quale è stata affermata la credibilità sottolineando anche i riscontri alle dichiarazioni dello stesso provenienti dalle sommarie informazioni di SA OL. 1.9. In punto di esigenze cautelari, richiamata la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell'aggravante ritenuta, il Tribunale ha valorizzato la serialità delle condotte e la conseguente «professionalità criminale» evidenziando l'inidoneità del sequestro preventivo delle società ad escludere la probabile reiterazione criminosa. Unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari è stata ritenuta la custodia cautelare in carcere. 2. DO RA ha proposto, con il ministero degli avv.ti VI OP e CO RI, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto la nullità dell'ordinanza impugnata per assenza o apparenza della motivazione avendo il Tribunale ripetuto le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro senza esaminare le censure difensive. In particolare, ha eccepito la mancata disamina dei motivi di riesame non avendo il Tribunale considerato le specifiche (e nuove, rispetto al momento applicativo della misura) allegazioni difensive. La memoria a supporto dell'istanza di riesame depositata nel corso dell'udienza del 27 ottobre 2022 sarebbe stata disattesa con argomentazioni carenti e assertive contenute in due brevi passaggi della motivazione dell'ordinanza alle pagg. 25 e 39. A fronte della consistenza delle argomentazioni difensive di cui alla predetta memoria, il Tribunale ha risposto con un minimo (e del tutto inadeguato) sforzo motivazionale. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito (pag. 25 dell'ordinanza) i rilievi difensivi erano stati tutt'altro che aspecifici. Era stata documentata la liceità della pratica di cedere a terzi il legname tagliato dalle ditte boschive e la consegna alle centrali da parte degli acquirenti 6 che erano i soli ad effettuare il conferimento e ai quali veniva ceduta la documentazione (fascicolo ADA) attestante la provenienza del cippato dall'azienda boschiva. Ulteriormente, la difesa aveva prodotto una consulenza contabile attestante l'unicità del contratto di fornitura di legname concluso con l'azienda SP i cui titolari erano stati arrestati nel gennaio 2018 e dei quali avevano fatto cenno i collaboratori FO e IP. Deduzioni erano state svolte anche con riferimento ad alcune intercettazioni. Altra consulenza era stata prodotta in relazione alla impossibilità di considerare gli scarti di segheria (oggetto di specifica contestazione) come rifiuti potendo gli stessi, invece, essere conferiti come combustibile in una centrale di biomasse. Allegazioni erano state svolte in merito alle modalità tecniche e alle prassi amministrative riferite alle modalità con le quali l'azienda RA operava nell'attività di disboscamento e al coinvolgimento dei professionisti incaricati di effettuare le verifiche in ordine alla regolarità dei procedimenti seguiti. Era stata dedotta la mancanza di contatti con RA e i contrasti con IN RA che, invece, quei contatti li aveva avuti. Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato le dichiarazioni di IP si presentavano in termini di estrema genericità e ciò era stato segnalato con il ricorso al Tribunale del riesame che aveva risolto il tema in termini, ancora una volta, assertivi e generici. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la carenza assoluta di motivazione e violazione di legge in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere di cui al capo 6). Non sarebbe stato spiegato come la mera cooperazione episodica e occasionale alla cessione o al conferimento di materiale presso gli impianti di biomassa sia indicativo della partecipazione ad un'associazione dal programma criminoso indeterminato. Tanto meno, sarebbero emersi elementi tali da far ritenere che l'attività imprenditoriale fosse sostanzialmente piegata alla realizzazione degli obiettivi della criminalità organizzata. I rapporti commerciali tra gli imprenditori, quindi, sono stati episodici e circoscritti. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la carenza di motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura della custodia cautelare. Il pericolo di reiterazione sarebbe stato affermato sulla base di elementi congetturali, generici e non individualizzati, senza tenere conto che l'attività di 7 indagine si è fermata al 2017 e che non sono emersi elementi concreti per attualizzare il pericolo. Inoltre, le aziende coinvolte sono state oggetto di sequestro con conseguenti riflessi sul pericolo di reiterazione delle condotte illecite. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con riferimento alle esigenze cautela ri . 4. I difensori del ricorrente hanno formulato tempestiva istanza di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In punto di limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari questa Corte afferma principi consolidati e qui ribaditi. La verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). Circa il rapporto tra deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il tribunale è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, si ricorda 8 che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza del tribunale del riesame richiami per relationem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in assenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765). In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 3. Relativamente alla gravità indiziaria, assume assorbente rilievo la sostanziale mancata considerazione della memoria difensiva e della documentazione ad essa allegata depositata all'udienza del 27 ottobre 2020 davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro. L'elaborato difensivo risulta genericamente menzionato nell'ordinanza impugnata. Sulla questione del mancato esame delle memorie difensive depositate davanti al tribunale del riesame e dei limiti della deducibilità del vizio in sede di legittimità va richiamato e ribadito il principio già espresso da questa Corte secondo cui «l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente» (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Si tratta di principio senz'altro suscettibile di estensione alla materia delle misure cautelari personali. 9 Infatti, oltre a quanto già illustrato in Sez. 1, n. 24722 del 26/03/2018, NF, n.m. citata dalla difesa in sede di discussione, questa Corte ha, ulteriormente, precisato che «in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). Altro arresto ha operato la precisazione secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). In particolare, la seconda delle sentenze citate, alle quali si presta adesione, ha ricordato come l'omessa considerazione dei temi illustrati nella memoria difensiva, lungi da determinare una omessa pronuncia (nel quale caso il vizio sarebbe quello della nullità del provvedimento impugnato), può comportare, invece, un vizio della motivazione laddove implichi l'esame di un argomento potenzialmente decisivo che, tuttavia, sia stato pretermesso. Dalla struttura disegnata dal codice di procedura penale relativamente al procedimento di riesame è stato segnalato come la richiesta sia ammissibile anche quando venga omessa l'indicazione di alcun motivo e come sia consentita la presentazione di motivi inediti fino all'inizio della discussione. L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. impone, inoltre, al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Da ciò è stato desunto che «nell'economia del giudizio di riesame le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, traducendosi nell'effettivo strumento per veicolare queste ultime» (Sez. 5, n. 11579 del 2022). Occorre, dunque, avere riguardo al contenuto delle memorie per verificare se le stesse contengano deduzioni difensive potenzialmente destrutturanti rispetto 10 all'impostazione del provvedimento impugnato o ulteriori rispetto a quanto illustrato con l'atto introduttivo del procedimento di riesame. 3.1. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, dopo aver illustrato con un quadro ampio la situazione antigiuridica complessivamente instaurata dal gruppo di soggetti indagati nell'attività di conferimento di materiale cippato o fatto passare per tale alle centrali destinate alla lavorazione delle biomasse, non ha risposto in modo adeguatamente specifico ai rilievi difensivi inerenti alla critica delle circostanze ritenute nell'ordinanza genetica di grave portata indiziaria con riferimento alle condotte ascrivibili all'indagato. È vero che, dopo aver riproposto i temi già trattati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale (al trentanovesimo foglio del provvedimento, non numerato) ha ritenuto di disattendere in modo generalizzato le allegazioni difensive e la documentazione addotta a loro sostegno obiettando che esse tendevano a offrire una ricostruzione alternativa, in senso lecito, dell'intera vicenda, ma non aggredivano il portato argomentativo dell'ordinanza genetica e il merito della contestazione, aggiungendo, poi, a titolo esemplificativo, che l'addotto carattere lecito del combustibile costituito dagli scarti di segheria costituiva argomento efficacemente contrastato dalle rilevate attività di falsificazione documentale finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali, considerando di carattere neutro gli altri rilievi difensivi e riportandosi alle dichiarazioni del collaboratore IP, corroborate da quelle di OL e dal materiale di natura captativa, per confermare l'approdo cautelare raggiunto dal Giudice per le indagini preliminari. È, però, del pari incontestabile che le deduzioni difensive, introdotte con la memoria su alcuni non secondari versanti, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio tale da non poter essere disattese con la, omnicomprensiva, risposta surrichiamata che ha selezionato solo alcuni dei temi posti dalla difesa. Non irrilevante, invero, sarebbe stato analizzare le obiezioni emergenti dal parere pro -ventate addotto dalla difesa circa la natura lecita - o illecita - della cessione da parte dell'impresa boschiva a terzi del legname tagliato, onde verificare gli effetti di tale verifica anche sull'imputazione delle falsificazioni inerenti alla documentazione accompagnatoria del susseguente conferimento del materiale alle centrali, pur nel quadro dei restanti elementi emersi. Né superfluo sarebbe stato confrontarsi con l'esito della consulenza di parte svolta anche nell'interesse dell'indagato e addotta come dimostrativa dell'unicità e occasionalità del rapporto commerciale avuto dall'impresa dei RA con i fratelli SP, successivamente raggiunti da misura cautelare perché gravemente indiziati di associazione mafiosa, onde verificare, in primis, 11 l'esattezza o meno dell'obiezione e, successivamente, se la stessa fosse comunque resistita dagli altri elementi indiziari acquisiti e analizzati, ivi incluse le evidenze captative citate nel provvedimento. Sulle intercettazioni erano stati svolti rilievi difensivi volti a segnalare la liceità di alcune emergenze oggetto, invece, di valutazioni indiziarie da parte dei giudici di merito, l'irrilevanza di alcune captazioni (quali quella relativa ad eventuali «tagli» agli incentivi o quella relativa alla legittima richiesta rivolta da OL RU all'indagato). Si era altresì evidenziata l'assenza di contatti diretti fra l'indagato e anche fra il fratello DO, da un lato, e i soci della FKE e MA NA RA, dall'altro. Si trattava di questioni che, essendo state prospettate in modo specifico dalla difesa dell'indagato per contrastare il tessuto argomentativo posto a base della gravità indiziaria affermata nell'ordinanza applicativa della misura, così da incidere sia sull'oggetto del reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. sub 7), sia sulla configurabilità della partecipazione associativa ed eventualmente sul ruolo dei titolari dell'impresa boschiva RA all'associazione per delinquere sub 6), avrebbero richiesto un'analisi che, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto. 3.2. Inoltre, per quanto particolarmente concerne la posizione dell'attuale ricorrente, non può ritenersi infondato il rilievo difensivo secondo cui le dichiarazioni accusatorie del collaboratore IP e quelle di riscontro del collaboratore OL, inserite dai giudici della cautela nel quadro indiziario, non espongono, nel tessuto del provvedimento impugnato, espliciti e diretti richiami di affermazioni dei rispettivi contributi dichiarativi alla figura di DO RA (classe 1973), così che l'indifferenziato riferimento ai RA avrebbe richiesto la specifica analisi individualizzante per assumere concreta valenza indiziaria nei riguardi dell'indagato. 3.3. Nei termini che precedono, le prime due doglianze articolate dal ricorrente vanno, di conseguenza, accolte. Con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria relativa a entrambe le imputazioni, è affiorata la sostanziale e determinante carenza del confronto argomentativo istituito dal Tribunale del riesame sulle questioni proposte dalla difesa di DO RA (classe 1973) con la memoria depositata in quella sede, contenenti le ulteriori censure suindicate su temi, nel loro complesso, potenzialmente decisivi per la posizione dell'indagato. 5. I rilievi che precedono hanno carattere assorbente. 12 Va tuttavia precisato è fondato anche il terzo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari. A seguito della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare inframuraria. E' noto come il panorama della giurisprudenza di questa Corte offra opzioni interpretative diverse in ordine alla rilevanza del decorso del tempo sulla persistenza della presunzione. Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983 e Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 hanno affermato che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la stessa norma. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 e Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 hanno invece espresso il principio per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., per cui detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Il solo sequestro dei mezzi attraverso i quali veniva svolta l'attività contestata come illecita non genera di per sé la cessazione del periculum, dal momento che le misure - cautelare e personale - differiscono ontologicamente tra loro, perseguendo finalità diverse e tutelando distinti beni giuridici (Sez. 3, n. 28515 del 28/02/2018, Bonvicini, Rv. 273354 - 01). Nella situazione data, però, le ipotesi di reato ascritte a DO RA, per il tempo a cui esse risalivano e la qualità delle condotte enucleate (per quanto enucleate) a suo carico, esigevano la verifica dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva, in presenza dei fattori suindicati. Inoltre, sotto il profilo della scelta della misura, con particolare riferimento alla possibilità di adottare gli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico in luogo della custodia cautelare carceraria, andava e, se del caso, andrà osservato il principio di diritto in base al quale, quando si tratti di applicare la custodia 13 ( cautelare inframuraria, a seguito della riforma introdotta dalla già citata legge n. 47 del 2015, quando non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre (anche quando la presunzione esiste, ma è soltanto relativa) motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). Pertanto, solo la totale inidoneità della custodia cautelare domestica rende superflua la motivazione comparativa fra le suindicate misure. Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una motivazione circa questo profilo, ma l'ha basata su indicatori ostativi alla misura autocustodiale rafforzata - quali la pervicacia dell'indagato nel perseguire finalità illecite o il suo inserimento in ambienti criminali di elevato spessore - che, per quanto si è osservato in precedenza, avrebbero dovuto essere giustificati in concreto, con riferimento alla persona dell'indagato. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili man mano esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/03/2023
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. uditi i difensori L'avvocato VERRI FRANCESCO conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato IOPPOLI VINCENZO conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18238 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 22/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 26 settembre 2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di DO RA per i reati di cui agli artt. 416, commi primo e secondo e 452-quaterdecies cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. 1.1. La contestazione all'imputato ha ad oggetto due reati. Partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 6): - reato di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. perché con le condotte e le qualità indicate nel capo 7), MA NA RA, quale promotore e organizzatore, NI SP, SQ SP, IN RA (classe 1969), DO RA (classe 1973), DO RA (classe 1965), IN RA (classe 1963), SA RA (classe 1974), SQ TA, quali organizzatori, altri soggetti, quali partecipi, si associavano nelle rispettive qualità e nel perseguimento dei loro scopi per commettere più delitti relativi all'organizzazione di traffici illeciti di rifiuti e alla commissione di reiterate truffe ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale, fatti e condotte di cui ai restanti capi di accusa;
fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare il sodalizio di 'ndrangheta denominato locale di Mesoraca e le articolazioni di 'ndrangheta del crotonese contermini, le quali monopolizzavano e organizzavano il trasporto del cippato in violazione della normativa sui rifiuti, conferendo materiale non conforme in accordo con i responsabili delle strutture a biomassa, nelle province di Cosenza ON e Brindisi, dal gennaio 2014 al febbraio 2017. Reato fine di cui al successivo capo 7), così articolato: - reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 112, primo comma, nn. 1 e 2, 452-quaterdecies, 416-bis.1 cod. pen., perché, in concorso e previo accordo tra loro, nelle funzioni di seguito indicate, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attività continuative organizzate: 1) gestivano, ricevevano, trasportavano e smaltivano materiale legnoso misto a scarti di segheria e altro materiale di risulta proveniente da tagli, sfalci e potature abusivi dagli stessi perpetrati e organizzati, intensivi e per questo pericolosi per l'ambiente; gestendo il predetto materiale, "cippandolo" in piazzali dagli stessi allestiti, mischiandolo illecitamente con materiale di risulta, e conferendo il predetto materiale presso centrali a biomassa ubicate in territorio CA (TR, OL, ON, IN BO ed Ecosesto-Cosenza), anche attraverso la redazione e predisposizione di falsa documentazione e false perizie di agronomi che attestavano diversa origine del materiale poi conferito in centrale a biomassa (in tal modo facendo assumere al materiale la qualità di rifiuto, non rientrando, in tal modo, nella esclusione normativa di cui all'art. 185 comma 1, lett. F) del d.lgs. 3 aprile 2016, n. 152; 2) smaltivano, quindi, i dirigenti e i responsabili delle centrali a biomassa, l'ingente materiale come chips di legno vergine, bruciandolo per la produzione di energia elettrica incentivata per la quale le centrali sono destinatarie di fondi pubblici, con ciò guadagnandone l'ingiusto profitto costituito altresì da un agevole smaltimento dei rifiuti e da un indebito incremento del volume di affari per i fornitori, determinato dal mischiare materiale legnoso vergine a scarti di segheria, lavori autostradali e/o sfalci e potature abusivi;
in particolare, DO RA (classe 1973), ramo "Pallino", e SA RA (classe 1974) ramo "Pallino", in qualità di imprenditori boschivi, cedevano abitualmente la documentazione ADA agli imprenditori SP al fine di far conferire loro materiale non tracciato presso le centrali a biomassa;
inoltre, nel periodo dal 28/02/2018 al 17/04/2018, conferivano alla centrale a biomassa EN, per il tramite dell'impresa Euromeridiana Srl, dei fratelli TA, 1.046,6 tonnellate di cippato, dichiarandone la provenienza del taglio del bosco di proprietà di NN DI e altri (Aut. n. 0393139 del 19/12/2017), eseguito in modo non autorizzato, esteso e pericoloso per l'ambiente; dal 02/05/2018 al 15/05/2018 conferivano ad EN 638,28 tonnellate di cippato, con provenienza dichiarata dal taglio boschivo condotto con modalità non autorizzate, esteso e pericoloso per l'ambiente, interessante la proprietà di OL e GI RU (Aut. n. 0401286 del 29/12/2017); nel periodo dal 30/05/2018 al 11/06/2018 fornivano alla centrale RA Energy 1.246,73 tonnellate di cippato, privo dei requisiti di tracciabilità/rintraccìabilità, dichiarandone la provenienza dal bosco di proprietà di RI NNlisa MA (Aut. n. 0127143 del 13/04/2017), dissimulandone qualità e provenienza grazie anche al contributo causale di US GR e LU MI Cavallo;
fatto aggravato dalla sua commissione per agevolare il sodalizio di ‘ndrangheta suindicato nei sensi già esposti, nelle province di Cosenza. ON e Brindisi, nelle date suindicate e comunque dal gennaio 2014 al febbraio 2017. 1.2. Il Tribunale, operato un preliminare rinvio alla richiesta di applicazione della misura cautelare e all'impugnata ordinanza, ha richiamato gli esiti di precedenti indagini di polizia giudiziaria dai quali è emersa l'esistenza di una cosca di 'ndrangheta operante a Mesoraca, facente capo a MA NA RA. 2 Fra gli interessi del gruppo mafioso vi era anche quello per il settore boschivo e i relativi conferimenti alle centrali in biomassa. Sul punto sono state richiamate le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, fra i quali, CO IO, DO FO, ID NN, SA TO, IN TU, DO CE e US IP. Di particolare rilievo sono state giudicate le dichiarazioni di quest'ultimo in occasione dei due interrogatori del 5 maggio 2017 e dell'8 febbraio 2019. Nel corso del primo, il collaboratore ha fatto riferimento all'interesse di RA, su delega delle cosche di TR e Mesoraca, nel settore del trasporto del legname e del successivo conferimento nelle centrali a biomasse, segnalando i rapporti esistenti tra il predetto RA e IN RA, fratello del ricorrente e operante nella medesima società "RA DO", già menzionata. L'interesse di RA si manifestava, secondo quanto raccontato dal collaboratore, attraverso il controllo di alcune imprese boschive dalle quali proveniva la legna conferita. In occasione del secondo interrogatorio, dopo avere descritto l'esistenza di due diverse famiglie RA interessate al settore, la prima, (detta Montezemolo) originaria di Petilia Policastro, la seconda (detta Pallino) di Mesoraca, IP ha espressamente chiarito che le aziende di RA avrebbero avuto come obiettivo quello di assicurare l'ingerenza della criminalità organizzata nel settore boschivo mettendo a disposizione le loro attività in favore di ‘ndranghetisti, tra cui RA. Medesimo obiettivo avrebbe avuto, fra le altre, l'azienda SP di San GI in Fiore. Il lucro veniva ottenuto attraverso il conferimento in centrale di qualsiasi scarto legnoso dichiarato come chips di legno vergine. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute convergenti sull'interesse delle cosche nel settore boschivo, il ruolo di RA e il «coinvolgimento» degli imprenditori SP e RA. 1.3. Al fine di supportare la tesi dell'interesse delle cosche sulle attività delle imprese boschive, sono stati richiamati gli esiti di altri procedimenti penali, fra i quali quello per l'omicidio a Petilia Policastro, di VI NF nel cui borsello presente sul luogo del delitto è stato rinvenuto un documento a firma del ricorrente, oltre ad alcune risultanze delle operazioni di polizia giudiziaria denominate Stige, Kyterion, Imponimento, nonché di quelle di altro procedimento (n. 5676/17) nel quale sono state accertate falsificazioni di documenti relativi al trasporto di materiale legnoso dalla ditta SP. 3 A tale proposito, sono tate richiamate le dichiarazioni di SA OL, riscontrate da intercettazioni e servizi di osservazione. Questi ha riferito dei conferimenti illegali effettuati dalla ditta del ricorrente (oltre che da quelle dei RA e degli SP) anche attraverso la falsificazione delle bolle e dei documenti di trasporto. OL ha spiegato che l'azienda dei figli di RA effettuava il trasporto del, così detto, cippato per conto della ditta di RA DO e che detto materiale presentava evidenti irregolarità sia per essere stato prelevato da luoghi non autorizzati, che per contenere veri e propri rifiuti. Ancora, nel corso del presente procedimento n. 3278/14 è emerso, oltre al ruolo di rilievo di RA quale esponente della criminalità organizzata, come la centrale biomasse di TR fosse stata acquisita dai RA (ramo Montezemolo) e fossero stati conclusi accordi per il conferimento del legno combustibile anche con la società del ricorrente. Il Tribunale ha richiamato, inoltre, le risultanze del procedimento n. 2171/20 nel corso del quale sono emerse irregolarità nelle attività della ditta dell'indagato, con specifico riguardo all'illecito utilizzo delle bolle di accompagnamento e di documentazione tale da eludere la possibilità di tracciare il trasporto del cippato. Sono quindi risultate significative difformità in ordine alla quantità di combustibile effettivamente conferito rispetto a quello ricavabile dalle attività di taglio appositamente autorizzate. L'alterazione della documentazione relativa alla quantità e alla provenienza del materiale conferito è emersa da plurime intercettazioni, oltre che da dichiarazioni rese da GI RU per quanto riguarda alcuni rifornimenti effettuati nel maggio 2018 da boschi di Amendolara anziché, per come dichiarato, da Mesoraca. Le riscontrate irregolarità anche di natura amministrativa circa il conferimento di combustibile proveniente da Amendolara sono state ritenute tali da smentire i rilievi difensivi in quanto attestanti la riferibilità dei tagli abusivi proprio alla ditta del ricorrente che ne ha commercializzato il ricavato. 1.4. I giudici di merito si sono soffermati su ulteriori, plurimi, elementi documentali e derivanti da intercettazioni a conferma dei conferimenti illegali effettuati presso le centrali biomasse di TR e di OL da aziende per conto di quella dei RA (Pallino). A tal fine, sono stati valorizzati i rapporti tra DO RA e SQ TA, titolare di un'azienda con la quale quella del primo aveva una forma di collaborazione nello scambio della documentazione relativa alla tracciabilità del legname e tramite la quale, fra l'altro, sono stati conferiti scarti di materiale di 4 lavorazione del legno della segheria in luogo di residui dell'espianto di un frutteto dell'azienda agricola silvo forestale Alba di Malvito (Cosenza). Le operazioni, così congegnate, prevedevano anche la falsificazione dei documenti di trasporto, per come risultante da intercettazioni ampiamente riportate nell'ordinanza impugnata: documentazione che aveva come finalità quella di fare risultate conferimenti di combustibile "legale" laddove, in realtà, si trattava dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno nella segheria della ditta del ricorrente. Per il periodo 23 agosto - 12 ottobre 2018 è stato calcolato un conferimento di 507,58 tonnellate di scarti della lavorazione del legno della segheria RA nella centrale biomasse di OL nella quale avrebbe potuto essere conferito solo il legno cippato. 1.5. Il Tribunale ha inoltre argomentato in punto di sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. in ordine alla natura di veri e propri rifiuti dei materiali conferiti dalla ditta del ricorrente in luogo del cippato di legno ricavato secondo le regole che ne prevedono il conferimento nelle centrali a biomassa. Valorizzando quanto emerso dalle relazioni tecniche effettuate nel corso delle indagini, è emerso, invece, che nelle centrali venivano conferiti materiali diversi da quelli consentiti, previa falsificazione della relativa documentazione relativa alla provenienza del legname. In particolare, il ricorrente, in collaborazione con gli SP e RA e per mezzo anche degli imprenditori TA, ha conferito scarti della lavorazione del legno della propria segheria dichiarandone la provenienza come «chips da utilizzazioni boschive autorizzate». 1.6. In ordine al reato associativo di cui al capo 6), ha sottolineato la presenza di una struttura organizzata derivante dalla realizzazione di un vero e proprio «cartello di imprese», l'indeterminatezza del programma criminoso per effetto di un accordo tra i partecipi destinato a durare nel tempo a seguito di uno stabile vincolo associativo tale da determinare una condizione di affidamento reciproco e l'operatività del gruppo secondo uno schema collaudato. 1.7. La strumentalità delle condotte a perseguire gli interessi di «ambienti di ‘ndrangheta» ha determinato la conferma della statuizione circa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416b/s.1 cod. pen. 1.8. A fronte di tali elementi indiziari, le allegazioni difensive sono state giudicate tali da non prospettare elementi specifici idonei a giustificare un qualche dissenso dalle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari. In particolare, è stata evidenziata l'inidoneità delle predette a smentire la ricostruzione in ordine alla falsificazione della documentazione funzionale a 5 dimostrare la diversa provenienza e la composizione del materiale effettivamente conferito. La documentazione è stata giudicata inidonea a proporre una ricostruzione alternativa lecita della vicenda, con particolare riferimento alla natura di combustibile consentito degli scarti di segheria, a fronte della condotta di falsificazione della documentazione posta in essere da RA per quanto riguarda la provenienza del materiale conferito. Ha inoltre disatteso le deduzioni difensive relative al collaboratore IP del quale è stata affermata la credibilità sottolineando anche i riscontri alle dichiarazioni dello stesso provenienti dalle sommarie informazioni di SA OL. 1.9. In punto di esigenze cautelari, richiamata la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell'aggravante ritenuta, il Tribunale ha valorizzato la serialità delle condotte e la conseguente «professionalità criminale» evidenziando l'inidoneità del sequestro preventivo delle società ad escludere la probabile reiterazione criminosa. Unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari è stata ritenuta la custodia cautelare in carcere. 2. DO RA ha proposto, con il ministero degli avv.ti VI OP e CO RI, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto la nullità dell'ordinanza impugnata per assenza o apparenza della motivazione avendo il Tribunale ripetuto le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro senza esaminare le censure difensive. In particolare, ha eccepito la mancata disamina dei motivi di riesame non avendo il Tribunale considerato le specifiche (e nuove, rispetto al momento applicativo della misura) allegazioni difensive. La memoria a supporto dell'istanza di riesame depositata nel corso dell'udienza del 27 ottobre 2022 sarebbe stata disattesa con argomentazioni carenti e assertive contenute in due brevi passaggi della motivazione dell'ordinanza alle pagg. 25 e 39. A fronte della consistenza delle argomentazioni difensive di cui alla predetta memoria, il Tribunale ha risposto con un minimo (e del tutto inadeguato) sforzo motivazionale. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito (pag. 25 dell'ordinanza) i rilievi difensivi erano stati tutt'altro che aspecifici. Era stata documentata la liceità della pratica di cedere a terzi il legname tagliato dalle ditte boschive e la consegna alle centrali da parte degli acquirenti 6 che erano i soli ad effettuare il conferimento e ai quali veniva ceduta la documentazione (fascicolo ADA) attestante la provenienza del cippato dall'azienda boschiva. Ulteriormente, la difesa aveva prodotto una consulenza contabile attestante l'unicità del contratto di fornitura di legname concluso con l'azienda SP i cui titolari erano stati arrestati nel gennaio 2018 e dei quali avevano fatto cenno i collaboratori FO e IP. Deduzioni erano state svolte anche con riferimento ad alcune intercettazioni. Altra consulenza era stata prodotta in relazione alla impossibilità di considerare gli scarti di segheria (oggetto di specifica contestazione) come rifiuti potendo gli stessi, invece, essere conferiti come combustibile in una centrale di biomasse. Allegazioni erano state svolte in merito alle modalità tecniche e alle prassi amministrative riferite alle modalità con le quali l'azienda RA operava nell'attività di disboscamento e al coinvolgimento dei professionisti incaricati di effettuare le verifiche in ordine alla regolarità dei procedimenti seguiti. Era stata dedotta la mancanza di contatti con RA e i contrasti con IN RA che, invece, quei contatti li aveva avuti. Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato le dichiarazioni di IP si presentavano in termini di estrema genericità e ciò era stato segnalato con il ricorso al Tribunale del riesame che aveva risolto il tema in termini, ancora una volta, assertivi e generici. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la carenza assoluta di motivazione e violazione di legge in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere di cui al capo 6). Non sarebbe stato spiegato come la mera cooperazione episodica e occasionale alla cessione o al conferimento di materiale presso gli impianti di biomassa sia indicativo della partecipazione ad un'associazione dal programma criminoso indeterminato. Tanto meno, sarebbero emersi elementi tali da far ritenere che l'attività imprenditoriale fosse sostanzialmente piegata alla realizzazione degli obiettivi della criminalità organizzata. I rapporti commerciali tra gli imprenditori, quindi, sono stati episodici e circoscritti. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la carenza di motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura della custodia cautelare. Il pericolo di reiterazione sarebbe stato affermato sulla base di elementi congetturali, generici e non individualizzati, senza tenere conto che l'attività di 7 indagine si è fermata al 2017 e che non sono emersi elementi concreti per attualizzare il pericolo. Inoltre, le aziende coinvolte sono state oggetto di sequestro con conseguenti riflessi sul pericolo di reiterazione delle condotte illecite. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata con riferimento alle esigenze cautela ri . 4. I difensori del ricorrente hanno formulato tempestiva istanza di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In punto di limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari questa Corte afferma principi consolidati e qui ribaditi. La verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). Circa il rapporto tra deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il tribunale è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, si ricorda 8 che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza del tribunale del riesame richiami per relationem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in assenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765). In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 3. Relativamente alla gravità indiziaria, assume assorbente rilievo la sostanziale mancata considerazione della memoria difensiva e della documentazione ad essa allegata depositata all'udienza del 27 ottobre 2020 davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro. L'elaborato difensivo risulta genericamente menzionato nell'ordinanza impugnata. Sulla questione del mancato esame delle memorie difensive depositate davanti al tribunale del riesame e dei limiti della deducibilità del vizio in sede di legittimità va richiamato e ribadito il principio già espresso da questa Corte secondo cui «l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente» (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Si tratta di principio senz'altro suscettibile di estensione alla materia delle misure cautelari personali. 9 Infatti, oltre a quanto già illustrato in Sez. 1, n. 24722 del 26/03/2018, NF, n.m. citata dalla difesa in sede di discussione, questa Corte ha, ulteriormente, precisato che «in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). Altro arresto ha operato la precisazione secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). In particolare, la seconda delle sentenze citate, alle quali si presta adesione, ha ricordato come l'omessa considerazione dei temi illustrati nella memoria difensiva, lungi da determinare una omessa pronuncia (nel quale caso il vizio sarebbe quello della nullità del provvedimento impugnato), può comportare, invece, un vizio della motivazione laddove implichi l'esame di un argomento potenzialmente decisivo che, tuttavia, sia stato pretermesso. Dalla struttura disegnata dal codice di procedura penale relativamente al procedimento di riesame è stato segnalato come la richiesta sia ammissibile anche quando venga omessa l'indicazione di alcun motivo e come sia consentita la presentazione di motivi inediti fino all'inizio della discussione. L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. impone, inoltre, al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Da ciò è stato desunto che «nell'economia del giudizio di riesame le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, traducendosi nell'effettivo strumento per veicolare queste ultime» (Sez. 5, n. 11579 del 2022). Occorre, dunque, avere riguardo al contenuto delle memorie per verificare se le stesse contengano deduzioni difensive potenzialmente destrutturanti rispetto 10 all'impostazione del provvedimento impugnato o ulteriori rispetto a quanto illustrato con l'atto introduttivo del procedimento di riesame. 3.1. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, dopo aver illustrato con un quadro ampio la situazione antigiuridica complessivamente instaurata dal gruppo di soggetti indagati nell'attività di conferimento di materiale cippato o fatto passare per tale alle centrali destinate alla lavorazione delle biomasse, non ha risposto in modo adeguatamente specifico ai rilievi difensivi inerenti alla critica delle circostanze ritenute nell'ordinanza genetica di grave portata indiziaria con riferimento alle condotte ascrivibili all'indagato. È vero che, dopo aver riproposto i temi già trattati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, il Tribunale (al trentanovesimo foglio del provvedimento, non numerato) ha ritenuto di disattendere in modo generalizzato le allegazioni difensive e la documentazione addotta a loro sostegno obiettando che esse tendevano a offrire una ricostruzione alternativa, in senso lecito, dell'intera vicenda, ma non aggredivano il portato argomentativo dell'ordinanza genetica e il merito della contestazione, aggiungendo, poi, a titolo esemplificativo, che l'addotto carattere lecito del combustibile costituito dagli scarti di segheria costituiva argomento efficacemente contrastato dalle rilevate attività di falsificazione documentale finalizzate ad attestare la diversa provenienza dei materiali conferiti alle centrali, considerando di carattere neutro gli altri rilievi difensivi e riportandosi alle dichiarazioni del collaboratore IP, corroborate da quelle di OL e dal materiale di natura captativa, per confermare l'approdo cautelare raggiunto dal Giudice per le indagini preliminari. È, però, del pari incontestabile che le deduzioni difensive, introdotte con la memoria su alcuni non secondari versanti, si erano contraddistinte per un grado di specificità argomentativa e di adeguato supporto lato sensu probatorio tale da non poter essere disattese con la, omnicomprensiva, risposta surrichiamata che ha selezionato solo alcuni dei temi posti dalla difesa. Non irrilevante, invero, sarebbe stato analizzare le obiezioni emergenti dal parere pro -ventate addotto dalla difesa circa la natura lecita - o illecita - della cessione da parte dell'impresa boschiva a terzi del legname tagliato, onde verificare gli effetti di tale verifica anche sull'imputazione delle falsificazioni inerenti alla documentazione accompagnatoria del susseguente conferimento del materiale alle centrali, pur nel quadro dei restanti elementi emersi. Né superfluo sarebbe stato confrontarsi con l'esito della consulenza di parte svolta anche nell'interesse dell'indagato e addotta come dimostrativa dell'unicità e occasionalità del rapporto commerciale avuto dall'impresa dei RA con i fratelli SP, successivamente raggiunti da misura cautelare perché gravemente indiziati di associazione mafiosa, onde verificare, in primis, 11 l'esattezza o meno dell'obiezione e, successivamente, se la stessa fosse comunque resistita dagli altri elementi indiziari acquisiti e analizzati, ivi incluse le evidenze captative citate nel provvedimento. Sulle intercettazioni erano stati svolti rilievi difensivi volti a segnalare la liceità di alcune emergenze oggetto, invece, di valutazioni indiziarie da parte dei giudici di merito, l'irrilevanza di alcune captazioni (quali quella relativa ad eventuali «tagli» agli incentivi o quella relativa alla legittima richiesta rivolta da OL RU all'indagato). Si era altresì evidenziata l'assenza di contatti diretti fra l'indagato e anche fra il fratello DO, da un lato, e i soci della FKE e MA NA RA, dall'altro. Si trattava di questioni che, essendo state prospettate in modo specifico dalla difesa dell'indagato per contrastare il tessuto argomentativo posto a base della gravità indiziaria affermata nell'ordinanza applicativa della misura, così da incidere sia sull'oggetto del reato ambientale di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. sub 7), sia sulla configurabilità della partecipazione associativa ed eventualmente sul ruolo dei titolari dell'impresa boschiva RA all'associazione per delinquere sub 6), avrebbero richiesto un'analisi che, in modo corrispondente, toccasse per esplicito i vari punti ed esprimesse in maniera diretta gli argomenti logico-giuridici di contrasto. 3.2. Inoltre, per quanto particolarmente concerne la posizione dell'attuale ricorrente, non può ritenersi infondato il rilievo difensivo secondo cui le dichiarazioni accusatorie del collaboratore IP e quelle di riscontro del collaboratore OL, inserite dai giudici della cautela nel quadro indiziario, non espongono, nel tessuto del provvedimento impugnato, espliciti e diretti richiami di affermazioni dei rispettivi contributi dichiarativi alla figura di DO RA (classe 1973), così che l'indifferenziato riferimento ai RA avrebbe richiesto la specifica analisi individualizzante per assumere concreta valenza indiziaria nei riguardi dell'indagato. 3.3. Nei termini che precedono, le prime due doglianze articolate dal ricorrente vanno, di conseguenza, accolte. Con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria relativa a entrambe le imputazioni, è affiorata la sostanziale e determinante carenza del confronto argomentativo istituito dal Tribunale del riesame sulle questioni proposte dalla difesa di DO RA (classe 1973) con la memoria depositata in quella sede, contenenti le ulteriori censure suindicate su temi, nel loro complesso, potenzialmente decisivi per la posizione dell'indagato. 5. I rilievi che precedono hanno carattere assorbente. 12 Va tuttavia precisato è fondato anche il terzo motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari. A seguito della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare inframuraria. E' noto come il panorama della giurisprudenza di questa Corte offra opzioni interpretative diverse in ordine alla rilevanza del decorso del tempo sulla persistenza della presunzione. Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280983 e Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 hanno affermato che, in tema di misure cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce la stessa norma. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 e Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 hanno invece espresso il principio per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., per cui detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Il solo sequestro dei mezzi attraverso i quali veniva svolta l'attività contestata come illecita non genera di per sé la cessazione del periculum, dal momento che le misure - cautelare e personale - differiscono ontologicamente tra loro, perseguendo finalità diverse e tutelando distinti beni giuridici (Sez. 3, n. 28515 del 28/02/2018, Bonvicini, Rv. 273354 - 01). Nella situazione data, però, le ipotesi di reato ascritte a DO RA, per il tempo a cui esse risalivano e la qualità delle condotte enucleate (per quanto enucleate) a suo carico, esigevano la verifica dell'attualità, oltre che della concretezza, del pericolo di recidiva, in presenza dei fattori suindicati. Inoltre, sotto il profilo della scelta della misura, con particolare riferimento alla possibilità di adottare gli arresti domiciliari rafforzati dal controllo elettronico in luogo della custodia cautelare carceraria, andava e, se del caso, andrà osservato il principio di diritto in base al quale, quando si tratti di applicare la custodia 13 ( cautelare inframuraria, a seguito della riforma introdotta dalla già citata legge n. 47 del 2015, quando non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre (anche quando la presunzione esiste, ma è soltanto relativa) motivare sull'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01). Pertanto, solo la totale inidoneità della custodia cautelare domestica rende superflua la motivazione comparativa fra le suindicate misure. Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito una motivazione circa questo profilo, ma l'ha basata su indicatori ostativi alla misura autocustodiale rafforzata - quali la pervicacia dell'indagato nel perseguire finalità illecite o il suo inserimento in ambienti criminali di elevato spessore - che, per quanto si è osservato in precedenza, avrebbero dovuto essere giustificati in concreto, con riferimento alla persona dell'indagato. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili man mano esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/03/2023