Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
È utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria avente ad oggetto le dichiarazioni delle persone assunte a sommarie informazioni che non hanno inteso, per timore di possibili ritorsioni, sottoscrivere il relativo verbale. (La Corte ha precisato che il verbale di dichiarazioni, non sottoscritto dal dichiarante, è un documento processuale valutabile, perché ribadito nei contenuti dall'annotazione di P.G., dal giudice del giudizio abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2009, n. 28542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28542 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 18/03/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 546
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 17586/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 29/01/2008 dalla Corte di Appello di Napoli;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. ARICÒ Giovanni (sostituto processuale dell'avv. Angelo Raucci), che si è riportato ai motivi di impugnazione, insistendo per il suo accoglimento. FATTO E DIRITTO
1.- All'esito di giudizio abbreviato cd. incondizionato il G.U.P. del Tribunale di Napoli con sentenza in data 12.6.2007 ha dichiarato CO SE colpevole dei due reati di concorso rapina impropria, così giuridicamente definito il fatto di estorsione in origine contestato, e di tentata estorsione;
reati entrambi aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 per essere stati commessi con metodologia mafiosa (camorristica). Per l'effetto il SE, con l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 c.p., n. 6 valutata equivalente alla contestata aggravante comune dell'azione compiuta da più persone riunite ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
Con il supporto del tessuto narrativo della decisione i fatti oggetto della regiudicanda sono agevolmente ricostruibili. Alle ore 23,00 circa del 20.11.2006 il SE, che si autoattribuisce il soprannome di CI 'a nera", si presenta con altri due sodali (uno dei quali poi identificato per il coimputato IO SO) presso il Bar Cristal in provincia di Caserta, ove si siede ad un tavolino, consumando con gli amici alcuni whiskey e mantenendo un contegno spavaldo ed arrogante, sia verso il personale che verso gli altri clienti del locale (il SE colpisce inopinatamente con uno schiaffo un cliente;
un bicchiere viene platealmente scagliato a terra e infranto senza motivo).
Conclusa la non breve sosta, il SE e i suoi amici rendono chiaro ai gia' impauriti camerieri e agli altri dipendenti del bar, con toni di aperta e tracotante intimidazione, che non intendono pagare le consumazioni effettuate e neppure una bottiglia di liquore e alcune confezioni di cioccolatini che direttamente prelevano dagli scaffali. Non pago di tale contegno, il SE chiede al cassiere anche la consegna della somma di 100,00 Euro e al rifiuto di questi (che assicura di essere un semplice dipendente) gli impone di telefonare al titolare dell'esercizio, tale CO TI, cui comunica tale sua singolare richiesta, spiegandogli - con tono di voce che tutti gli astanti possono udire - "tu non sai chi sono io... appartengo a LI OL", ciò che tuttavia non induce il gestore ad accedere alla richiesta di denaro. A tal punto i tre soggetti decidono di abbandonare il bar teatro delle loro gesta. Tale ricostruzione degli eventi è stata operata dai carabinieri della locale Compagnia che, edotti da fonte confidenziale dell'accaduto, compiono rapidi accertamenti, assumendo le dichiarazioni dei testimoni presenti ai fatti e in particolare del cassiere LI NI (narra diffusamente l'illustrato contegno tenuto dal SE, ben presto individuato in base al suo decritto abbigliamento, e i contenuti della conversazione telefonica tra l'imputato e il gestore TI), della figlia del titolare dell'esercizio UC TI (presente a tutta la vicenda, conferma il racconto del LI, ma rifiuta di sottoscrivere il verbale delle dichiarazioni per il palesato forte timore di ritorsioni personali), dello stesso gestore CO TI (conferma i contenuti intimidatori della richiesta telefonica di denaro ricevuta dal SE).
Il decidente giudice di primo grado, premessa l'univoca identificazione del SE come autore dei fatti (riconoscimento fotografico del LI e riscontro offerto dal possesso della tuta ginnica che il teste indica indossata dall'imputato;
dichiarazioni dello stesso SE che non nega di essere stato nel bar Cristal, limitandosi a contestare la commissione dei reati ascrittigli), ha ritenuto idoneamente provata la responsabilità del giudicabile per i fatti contestati (previa qualificazione come rapina impropria delle consumazioni non pagate e dell'apprensione di liquore e dolciumi trattenuti con il descritto contegno di minaccia). Da un lato ha considerato pienamente utilizzabili le indicazioni informative raccolte dalla p.g. ovvero riferite (quanto a TI FR) nella annotazione di servizio degli operanti, procedendosi al giudizio allo stato degli atti con piena utilizzabilità degli atti compiuti e raccolti nel corso delle indagini, valutando prive di pregio le affermazioni implicitamente ritrattazione dei testimoni assunte dalla difesa ex art. 391 bis c.p.p.. Da un altro lato il Tribunale ha valutato sussistente la contestata aggravante della mafiosità della condotta criminosa (L. n. 203 del 1991, art. 7), tenuto conto delle modalità di svolgimento degli episodi delittuosi e dei contenuti delle intimidazioni espresse dal SE, evocative dell'indiretto suo appoggio da parte di organismi criminosi di natura camorristica attivi nell'area territoriale del bar Cristal, a nulla rilevando che non sia emersa la prova dell'adesione dell'imputato ad una specifica consorteria camorristica (l'annotazione di p.g. riferisce che il SE è un abituale frequentatore di esponenti del clan Belforte, in cui è inserito il LI OL chiamato in causa dal SE per accreditare l'autorevolezza delle proprie illecite pretese). 2.- Contro la sentenza del Tribunale l'imputato ha proposto appello, censurando la linearità delle conclusioni decisorie del primo giudice e poi invocando - con motivi nuovi - la "riapertura" dell'istruttoria dibattimentale per acquisire i verbali delle deposizioni rese dai testimoni dell'episodio nel separato processo svoltosi a carico del coimputato IO SO davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che lo ha assolto dalle medesime accuse ascritte al SE proprio sulla base dei contenuti di dette deposizioni testimoniali, con cui sono state ritrattate le originarie accuse.
La Corte di Appello di Napoli con la sentenza del 29.1.2008 richiamata in epigrafe ha respinto l'appello e confermato interamente la sentenza di condanna di primo grado, in particolare ritenendo utilizzabili le dichiarazioni testimoniali delle persone offese raccolte nell'immediatezza dei fatti dalla p.g. e irrilevante - per gli eventuali effetti di cui all'art. 603 c.p.p. - l'acquisizione dei verbali delle testimonianze assunte nel separato processo a carico dei coimputato SO.
3.- Avverso questa sentenza di appello ha proposto, mediante i difensori di fiducia, ricorso per cassazione CO SE, enunciando i motivi di censura di violazione di legge e di difetto e illogicità della motivazione di seguito illustrati per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in relazione all'art. 603 c.p.p. per mancata assunzione di prove decisive e difetto di motivazione sulla denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte di Appello ha ritenuto non necessario acquisire i verbali delle testimonianze assunte nel dibattimento del giudizio ordinario di primo grado nei confronti dell'assolto coimputato IO SO, nonostante la diretta pertinenza di tali deposizioni alla posizione del ricorrente SE, accusato dei medesimi reati. Siffatto giudizio di irrilevanza o non decisività delle sopravvenute prove (in particolare le testimonianze di NI LI, UC TI e di CO TI) è stato, tuttavia, espresso dalla Corte di Appello attraverso una incongrua ed impropria valutazione di quelle medesime prove, laddove le ha considerate produttive di ritrattazioni delle dichiarazioni in precedenza rese nel corso delle indagini. Ma le testimonianze in parola non integrerebbero vere e proprie ritrattazioni, ma mere "specificazioni", dalle quali emergerebbe piuttosto un disinvolto modo di procedere degli ufficiali di p.g. operanti (il LI ha asserito di essersi trovato nell'immediatezza dei fatti in stato di confusione;
dalle parole di UC TI si desume che il SE si era offerto all'inizio di pagare le consumazione con la sua carta di credito, particolare non riferito dai carabinieri;
CO TI ha precisato che il SE avrebbe fatto cenno a RE LI OL solo quale persona di comune conoscenza, l'imputato essendogli stato a suo tempo presentato proprio dal LI OL).
Il delineato motivo di censura è approfondito da una memoria ("note di udienza" depositate il 12.3.2009) dalla difesa dell'imputato (avv. Aricò), con la quale si ribadisce l'illogicità della motivazione della sentenza, violatrice dell'art. 603 c.p.p.. In particolare si segnale che erroneamente la Corte di Appello ha supposto applicabile nel caso di specie il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3, che prevede la rinnovazione istruttoria da disporsi di ufficio a fronte di dati di prova la cui acquisizione il giudice ritenga "assolutamente necessaria". Non hanno riflettuto i giudici di appello che, invece, le prove testimoniali (rectius documentali: acquisizione dei verbali di separato processo) invocate ai fini della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sono integrate da "prove nuove sopravvenute", di tal che nel caso specie avrebbe dovuto trovare applicazione la previsione dell'art. 603 c.p.p., comma 2 nel rispetto del diritto alla prova delle parti di cui all'art. 495 c.p.p., comma 1 richiamato dallo stesso art. 603 c.p.p., comma 2. Diritto alla prova sicuramente non vanificato dall'essersi il giudizio di primo grado svolto nelle forme contratte di cui all'art. 438 c.p.p. e ss.. A ciò si aggiunge, proseguono le note difensive, che la sentenza impugnata ha impropriamente valutato le prove oggetto della richiesta rinnovazione, pur non avendole assunte ex art. 603 c.p.p., facendo ricorso ad una "motivazione di tipo socio-culturale", che allega apoditticamente la falsità delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento (nel processo contro il SO), attribuendo loro valore di inattendibile ritrattazione di precedenti asserti accusatori, nonostante nel processo di riferimento (
contro
SO) quelle stesse dichiarazioni siano state valutate al di fuori dello schema sistemico previsto dall'art. 500 c.p.p., comma 4 e giudicate credibili, tanto da determinare l'assoluzione dell'imputato SO IO.
2. Violazione del combinato disposto dell'art. 191 c.p.p. e art. 195 c.p.p., comma 4. Riprendendosi l'omologo motivo di appello, si osserva che la sentenza impugnata, sulla scia della decisione del Tribunale, ha ritenuto utilizzabili a fini decisori le dichiarazioni rese alla p.g. da UC TI (rifiutatasi di sottoscrivere il verbale per paura) quali riportate nella annotazione di servizio dei militari operanti. Tale utilizzazione viola il divieto di testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p., comma 4) con conseguente totale inutilizzabilità della fonte di prova ai sensi dell'art. 191 c.p.p., norma il cui disposto non è limitato (come confermano più
decisioni di legittimità) soltanto al dibattimento ma si estende anche al giudizio abbreviato.
3. Insussistenza (in subordine) della ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Incongruamente i giudici di appello hanno reputato la condotta dell'imputato connotata dall'aggravante della metodologia mafiosa dell'azione, sebbene difetti ogni prova di appartenenze camorristiche del SE e il nome di LI OL RE sia stato da costui "speso" sol perché si tratta della persona che lo ha presentato al gestore del bar TI CO. I giudici di merito hanno, quindi, operato una mistificazione dell'accusa originaria che muoveva da una presunta adesione dell'imputato a gruppi camorristici. Del resto i comportamenti delle stesse vittime, che hanno accettato di recarsi presso i carabinieri (che li avevano convocati) ed hanno loro riferito l'evolversi degli episodi avvenuti nel bar, costituiscono la dimostrazione dell'inesistenza di una reale situazione di preoccupazione o di intimidazione connessa all'eventuale spessore criminale, reale o putativo, dell'imputato.
4. In ulteriore subordine la sentenza di appello non ha offerto una adeguata motivazione del diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche e della connessa quantificazione della gravosa pena inflittagli, tralasciando di apprezzare la "correttezza processuale" dell'imputato ("sostanziale ammissione dei fatti e precedenti non allarmanti").
4.- Il ricorso di CO SE deve essere respinto, per l'infondatezza (in alcuni casi manifesta) dei motivi di censura proposti a suo sostegno. Alla luce di questa premessa ragioni di rapidità descrittiva e di logica espositiva suggeriscono di avviare l'analisi dell'impugnazione invertendo la trattazione dei motivi di ricorso.
A. I rilievi sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla onerosità della pena inflitta all'imputato (quarto motivo di ricorso) sono indeducibili e manifestamente infondati. Essi investono un punto della decisione, quello del complessivo trattamento sanzionatorio, che è per definizione riservato all'esclusivo discrezionale apprezzamento del giudice di merito, il cui giudizio non è scrutinabile in sede di legittimità, soprattutto quando - come deve constatarsi nel caso di specie - il quadro sanzionatorio sia il risultato di un percorso decisorio coerente e logicamente motivato. In concreto la Corte territoriale, nel descrivere la personalità antigiuridica dell'imputato nel rispetto dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., ha linearmente escluso che lo stesso possa essere meritevole di generiche circostanze attenuanti tese ad attenuare l'entità della pena irrogata dal primo giudice, "per altro in misura prossima al minimo edittale".
B. Le censure (secondo motivo di ricorso) concernenti la presunta inutilizzabilità delle informazioni testimoniali raccolte dalla polizia giudiziaria e di quelle introdotte nel patrimonio conoscitivo del giudizio attraverso l'annotazione di servizio dei carabinieri operanti non hanno ragion d'essere. Il giudice di primo grado è giunto all'affermazione di responsabilità del SE attraverso i passaggi narrativi dei fatti costituenti la regiudicanda e la connessa valutazione della loro attendibilità storica e logica offerti dalle testimonianze raccolte nell'immediatezza degli eventi dalla polizia giudiziaria e da questa assunte a verbale ovvero relazionate nei propri atti. Testimonianze in particolare rese dal cassiere del bar, che è stato teatro della "notte brava" (come la si definisce in sentenza) dell'imputato e dei suoi amici, LI NI, dalla figlia del gestore del bar UC TI (così intimorita dall'episodio da rifiutare la sottoscrizione del verbale di informazioni), dallo stesso gestore CO TI (in merito al colloquio telefonico intercorso con l'imputato la notte dei fatti). L'impostazione ricostruttiva e valutativa del Tribunale è stata condivisa dalla Corte di Appello, che ha reputato prive di fondamento le critiche sollevate in proposito con l'atto di appello ed oggi riproposte con questo motivo di ricorso (sino a lambire i contorni della genericità per carente specificazione dei rilievi censori già vagliati e congruamente disattesi dai giudici di secondo grado).
La sentenza impugnata si richiama - con speciale riguardo ai dati conoscitivi provenienti dalla testimone UC TI - all'indirizzo giurisprudenziale, già citato dal Tribunale, di questa stessa Corte regolatrice, secondo cui le annotazioni della polizia giudiziaria recanti la sintesi di affermazioni personalmente ascoltate dall'ufficiale di p.g. rese dalle vittime di un reato, che ne rifiutino la verbalizzazione per paura di danni a se stessi o ai propri familiari, integrano la mera e doverosa documentazione dell'attività di indagine espletata, "ritualmente acquisita al fascicolo del p.m. e, dunque, suscettibile di utilizzazione ai fini della decisione nell'ambito del giudizio celebrato con rito abbreviato, dato che l'accesso a tale rito, la cui scelta è rimessa all'imputato, attribuisce agli atti di indagine un valore probatorio del quale sono fisiologicamente sprovvisti quando il giudizio stesso sia condotto nelle forme ordinarie" (Cass. Sez. 1,3.3.2005 n. 16411, Baldassarre, m. 231571).
Le contrarie deduzioni esposte nel ricorso non fanno velo all'anteriore conclusione, poiché sono frutto di un palese errore prospettico, che prescinde dalla specificità del giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del rito abbreviato senza condizioni e dalla palese inesistenza, a tutto voler concedere, di situazioni che consentano di ricondurre la testimonianza de auditu (o, meglio, la sua annotazione di servizio) dell'ufficiale di p.g. nell'alveo delle prove acquisite illegittimamente ai sensi dell'art. 191 c.p.p.. In ogni caso giammai si sarebbe in presenza di una inutilizzabilità cd. patologica, l'eventuale irritualità nella acquisizione dell'atto probatorio essendo vanificata dalla scelta negoziale delle parti e in particolare dell'imputato; scelta di carattere abdicativo che riconosce dignità di prova agli atti di indagine, non illegittimi ma eventualmente e soltanto assunti senza il rispetto delle forme di rito, senza dubbio utilizzabili nel giudizio abbreviato (v. Cass. Sez. 3, 9.6.2005 n. 29240, Fiero, m. 232374). Ma a ben considerare neppure è lecito nel caso di specie e - più in generale - nella dinamica del giudizio abbreviato discorrere di violazione del divieto di testimonianza indiretta da parte dell'ufficiale di p.g. ex art.195 c.p.p., comma 4. Il richiamo della norma alla "testimonianza" e alla "deposizione testimoniale", cioè a categoria o figura processuale propria del dibattimento del giudizio che si svolga nelle forme ordinarie, esclude in via logica che essa trovi applicazione nel giudizio abbreviato, che è tipicamente basato su tutti gli atti delle indagini preliminari. Ora è semplice rilevare che nel corso di tali indagini e delle sottostanti attività investigative della polizia giudiziaria non si pone alcun peculiare obbligo legale di verbalizzazione a carico dell'ufficiale di p.g. operante, che ben può riferire le informazioni e dichiarazioni raccolte da persone informate (siano esse persone offese o testimoni diretti o indiretti di fatti) nelle annotazioni o relazioni di servizio a propria firma. Atti consentiti e legittimi, legittimamente transitati nel fascicolo del p.m. e altrettanto legittimamente utilizzabili ai fini di una decisione allo stato degli atti ai sensi dell'art. 438 c.p.p.. Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla p.g. ai sensi dell'art. 351 c.p.p., che UC TI ha rifiutato di sottoscrivere per paura, d'altro canto, non perde il proprio intrinseco valore di documento processuale registrante uno specifico evento dichiarativo, che - ribadito nei contenuti da un'annotazione di servizio - si rende pienamente apprezzabile nei suoi substrati dimostrativi dal giudice che proceda con rito abbreviato. L'annotazione di p.g. in simili casi, quindi, altro non rappresenta se non una legittima modalità di documentazione storica di un accadimento (dichiarazioni testimoniali non firmate), che - se inutilizzabile nel giudizio ordinario a causa del divieto di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4 - diviene utilizzabile nel giudizio abbreviato (tanto più se non sia stato subordinato ad alcuna acquisizione probatoria), in cui l'imputato accetta di vedere valutata la propria posizione processuale anche in base ad elementi conoscitivi acquisiti al di fuori del contraddittorio tra le parti. C. L'infondatezza dei rilievi sulla ritenuta circostanza aggravante delle modalità esecutive mafiose dei reati (terzo motivo di ricorso, che per più versi si esprime attraverso censure di mero fatto non scrutinabili in questa sede) è consequenziale derivazione dei precedenti argomenti, entrambe le decisioni di merito avendo motivato la ricorrenza dell'aggravante L. n. 253 del 1991, ex art. 7 proprio in base agli utilizzati elementi conoscitivi desunti dagli atti di indagine ed ai comportamenti in concreto tenuti dai testimoni venuti in luce nel corso delle stesse indagini. Non a caso il palese stato di timore in cui risulta essere caduta UC TI (tanto da rifiutare, come visto, la firma in calce alle sommarie informazioni rilasciate alla p.g.) è letto come uno degli elementi sintomatici (al di là dello specifico contegno personale, commissivo e locutorio, assunto dal SE) della forza intimidatrice, non solo evocativa, di natura camorristica con cui i reati attribuiti all'imputato sono stati da costui realizzati.
In proposito è necessario sgombrare il campo da un larvato equivoco in cui sembra cadere il ricorso. Quello di non considerare l'unitarietà del tessuto motivazionale (tanto più perché si è proceduto con rito abbreviato e, quindi, in base a dati probatori cristallizzati in una perfetta omologia rappresentativa per i giudici di primo e di secondo grado) costituito dalla congiunta sovrapposizione delle sentenze di primo e di secondo grado. Di tal che molte delle supposte carenze giustificative della condanna attribuite alla decisione dei giudici di appello trovano composizione e adeguato supporto chiarificatore nei contenuti della sentenza del Tribunale, per altro espressamente richiamata per relationem, soprattutto - come è intuibile - per la diacronia sequenziale dei fatti storici integranti la regiudicanda, dalla sentenza della Corte territoriale. È quel che in special modo si verifica per la confermata sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 253 del 1991, art.
7. Non è il caso di indugiare su una analisi semiologica e lessicale della frase, cui è assegnato specifico valore intimidatorio endomafioso, pronunciata dal SE mentre per telefono sollecita il gestore del bar alla dazione della somma di 100,00 Euro, atteso che il concetto di "appartenenza" preceduto da un diffuso sintagma del linguaggio italiano anche dialettale ("tu non sai chi sono io...appartengo ai LI OL") si connette ad un legame ben più stretto e totalizzante di quello relativo ad un semplice rapporto interpositivo di conoscenza personale, come vorrebbe far credere il ritrattante CO TI con le sue modificate dichiarazioni richiamate in ricorso. E l'appartenenza assume tutto il suo inquietante ed allusivo valore agli effetti di cui alla L. n. 253 del 1991, art. 7 quando, ancora nell'ottica del giudizio abbreviato, la persona o il gruppo familiare di LI OL RE siano indicati negli atti di p.g. utilizzati per la decisione come contigui al clan camorristico che "controlla" il territorio del bar condotto da TI. Ma alla frase intimidatoria rivolta dal SE al suo interlocutore si sovrappongono, nell'accreditare la metodologia camorristica dei fatti criminosi, gli ulteriori contegni di arroganza e gratuita invadenza segnalati dalla sentenza del Tribunale, espressamente ripresa sul punto dall'impugnata sentenza di appello, che puntualmente osserva come il SE abbia agito con la certezza che le vittime non si sarebbero opposte ai suoi atteggiamenti tracotanti in quanto consapevoli della sua caratura criminale, reale o pur presunta ma non meno efficace. Laonde l'affermazione della sentenza, secondo cui in territori dominati da associazioni mafiose (quali quelli in cui si sono svolti gli odierni fatti) solo un esponente delle stesse può permettersi di comportarsi da padrone anche all'interno di esercizi commerciali, lungi dall'adagiarsi su un mero richiamo socio- culturale, diviene affermazione che lambisce i contorni del fatto notorio.
D. Il motivo di censura (secondo motivo), sul quale più estesamente si sviluppano l'originario ricorso e le successive "note di udienza", relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria per potersi acquisire prove decisive per valutare la situazione probatoria avvolgente l'imputato, è destituito di giuridico fondamento. Superato dalla giurisprudenza di questa S.C. il problema della esperibilità o meno dell'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. anche nel giudizio di appello relativo ad giudizio di primo grado celebratosi con rito abbreviato, cioè in un giudizio per definizione privo di istruttoria (Cass. Sez. 3, 29.1.2008 n. 11100, Gomiero, m. 239081: "In tema di giudizio abbreviato la rinnovazione dell'istruttoria in appello, sia disposta d'ufficio che su istanza di parte, è compatibile con il rito abbreviato, specialmente se 'condizionato' ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5"), resta tuttavia ineludibile la regola di diritto che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria sia consentita da parte dell'imputato che abbia subordinato l'opzione per il rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria e nei limiti di pertinenziale funzionalità di tale integrazione probatoria, ma non possa invocarsi da parte dell'imputato che abbia acceduto al giudizio abbreviato incondizionato, il quale ultimo potrà soltanto sollecitare il giudice di secondo grado all'esercizio del potere officioso di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3. Vale a dire che potrà farsi luogo a rinnovazione istruttoria (ovviamente circoscritta a specifico tema) unicamente qualora il giudice di appello la ritenga "assolutamente necessaria" ai fini della decisione. SE CO ha scelto di sottoporsi al giudizio abbreviato senza condizioni, di tal che nel caso di specie - diversamente da quanto si assume in ricorso - potrebbe operare, come correttamente ritenuto dalla corte di Appello, soltanto l'alternativa prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 3, non quella di cui allo stesso art. 603 c.p.p., comma 2 (cfr.: Cass. Sez. 1, 5.12.2006 n. 1563/07, P.G. in proc. Montalto,
m. 236229; Cass. Sez. 1, 24.1.2008 n. 13756, Diana, m. 239767). Se ne inferisce che la parte (imputato) non conserva un proprio diritto alla assunzione di prove alla cui acquisizione abbia previamente rinunciato per effetto della consapevole scelta processuale per il giudizio abbreviato incondizionato e, dunque, non conserva la possibilità di censurare la valutazione di non decisività dell'invocata rinnovanda prova eventualmente adottata dal giudice di appello (cfr. Cass. Sez. 6, 16.10.2008 n. 7485/09, Monetti, m. 242905: "In tema di giudizio abbreviato il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3 dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato senza integrazione probatoria, non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d").
Anche mettendo da canto il profilo della incensurabilità in questa sede del giudizio di completezza delle acquisizioni probatorie e della non decisività delle prove invocate ex art. 603 c.p.p., comma 3 operato dalla Corte di Appello, non può non rilevarsi come la sentenza impugnata abbia diffusamente motivato le ragioni in base alle quali ha giudicato di non far luogo alla sollecitata rinnovazione istruttoria con l'acquisizione dei verbali delle testimonianze (ove non con il diretto nuovo esame) di LI NI e dei TI padre e figlia nel separato processo ordinario a carico dell'originario coimputato IO SO. La circostanza per cui questi è stato prosciolto dalle stesse accuse contestategli in concorso con il SE, pur deprecabile, ricade nella fisiologia processuale quale sviluppo di strategie difensive diverse dei due coimputati. Ma anche di questa evenienza i giudici di appello offrono una razionale spiegazione che elide la segnalata conflittualità di giudicati (senza sottacersi che allo stato il SO risulta soltanto prosciolto in primo grado). Come anticipato, la sentenza impugnata valuta inattendibili le diverse o "nuove" dichiarazioni dei citati testimoni (in fatto sono delle ritrattazioni), perché le considera frutto dei timori personali coltivati dai testimoni se non di dirette pressioni ricevute dall'esterno e che conclamano la tesi del maturare dei fatti criminosi oggetto di regiudicanda in un contesto di diffusa criminalità organizzata e di dominante omertà. Dinanzi a siffatte modificate dichiarazioni testimoniali i giudici del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non avrebbero non potuto mandare assolto l'imputato SO, ignorando essi (dovendo, anzi, ignorare) la preesistenza delle dichiarazioni di ben diverso contenuto rese dai medesimi testimoni alla p.g. nel corso delle indagini preliminari e ad un solo giorno di distanza dall'accaduto, dichiarazioni totalmente utilizzabili (come si è chiarito) nel giudizio svoltosi con rito abbreviato nei confronti dell'odierno ricorrente SE. È solo il caso di aggiungere, per altro, ad onta della configurata omologia o sovrapponibilità delle posizioni dei due coimputati, che - per quel che si desume soprattutto dalla sentenza di primo grado a carico di SE - anche le iniziali dichiarazioni di segno accusatorio raccolte dalla p.g. pongono una sensibile differenziazioni tra il ruolo apicale direttamente svolto dal SE all'interno del bar Cristal rispetto al ruolo gregario del sodale SO, la cui partecipazione ai fatti appare sfumare nel racconto dei menzionati testimoni e persone offese. Ora è agevole rilevare che si esprimono enunciati per più versi erronei, quando i ricorrenti difensori del SE osservano - da un lato - che la Corte di Appello per escludere la decisività delle nuove dichiarazioni testimoniali si è abbandonata ad una loro impropria analisi valutativa e, da un altro lato, che nel caso di specie doveva applicarsi l'art. 603 c.p.p., comma 2, essendosi in presenza di prove nuove sopravvenute dopo il giudizio (abbreviato) di primo grado contro il SE. Quanto al primo aspetto è sufficiente constatare che la Corte di Appello ha correttamente proceduto alla previa disamina del materiale probatorio indicato dalla difesa proprio all'indispensabile fine di verificarne l'eventuale necessaria acquisizione e in tal senso ha proceduto nel rispetto - a ben vedere - della regola di valutazione sancita dall'art. 495 c.p.p., comma 1, richiamato dall'art. 603 c.p.p., comma 2 che si sostiene avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie. Quanto al secondo aspetto la risposta è altrettanto semplice ma più articolata.
Diversamente da quel che si sostiene nel ricorso, le testimonianze la cui acquisizione è stata invocata nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. comunque non possono, sotto l'aspetto ontologico e contenutistico, qualificarsi ne' nuove, ne' sopravvenute rispetto al giudizio di primo grado e, quindi, tali da indurre la rinnovazione (acquisizione) istruttoria ai sensi dell'invocato art. 603 c.p.p., comma 2. Per la semplice ragione che, come forse sfugge al ricorrente, la dinamica di ritrattazione delle dichiarazioni testimoniali delle persone offese rese nel corso delle indagini preliminari utilizzate nel giudizio abbreviato si è manifestata fin dalla stessa celebrazione di quel giudizio attraverso l'attività di investigazione difensiva svolta a norma dell'art. 391 bis c.p.p.. Ciò si è sicuramente verificato per le testimonianze di TI UC e di CO TI. Si legge, infatti, nella sentenza del Tribunale (p. 5) ed è palese che al passaggio espositivo si sia riportata la stessa sentenza di appello: "... Appaiono del tutto inattendibili le ricostruzioni fornite al difensore ex art. 391 bis c.p.p. dai detti TI e da altro dipendente del bar mai sentito dalla p.g... dichiarazioni tutte che appaiono, come già osservato dal Tribunale del riesame, la migliore riprova dell'efficacia intimidatoria della condotta posta in essere oltre che indice del generale contesto omertoso in cui la presente vicenda viene a collocarsi, che ha evidentemente indotto i dichiaranti a rivisitare le precedenti affermazioni, sì da renderle aderenti alla versione resa dal SE in sede di interrogatorio. La plausibilità di detta conclusione risulta di palmare evidenza quanto a TI UC... oltretutto le dichiarazioni rese dalla TI in tale sede risultano addirittura in contrasto con quanto affermato dal SE... Allo stesso modo si rappresenta la assoluta inattendibilità delle dichiarazioni di TI CO, il quale nell'affermare di avere ricevuto telefonicamente la mera richiesta di un prestito ha precisato che SE era persona che conosceva da circa due anni... impiegabilmente in contrasto con quanto nell'immediatezza dichiarato dallo stesso TI che aveva escluso di conoscere il SE...". Ineccepibile si mostra, allora, la sentenza della Corte di Appello, allorché - letta, come doveroso, in uno all'appena citata sentenza di primo grado - deduce la superfluità (art. 603 c.p.p., comma 3) delle acquisizioni probatorie sollecitate dalla difesa. Di tale descritta situazione probatoria è ben consapevole il ricorrente. Non sembra casuale, in vero, che l'istanza di rinnovazione istruttoria espressa in sede di appello e replicata con il presente ricorso abbia per oggetto soltanto l'acquisizione delle trascrizioni dei verbali di udienza delle testimonianze delle persone offese e non, piuttosto e pur invocandosi l'art. 603 c.p.p., comma 2, il diretto esame di tali testimoni. Quasi che un siffatto incombente istruttorio esponga al rischio di veder comunque rinvigorire il peso probatorio delle precedenti dichiarazioni di univoco segno accusatorio. Salvo a dover convenire, per mero ma logico paradosso, che in realtà la Corte di Appello, nell'esperire la previa valutazione dei verbali delle testimonianze dibattimentali "prodotti in visione dalla difesa", che pure fermamente di tale valutazione si duole, ha in definitiva accolto l'istanza della difesa (verbali acquisiti in fatto, siccome "valutati"), limitandosi a giudicare le cd. nuove prove non idonee a modificare la stabilità del paradigma accusatorio delincatosi nei confronti di CO SE. Ma quel che rileva, al di là di ogni paradosso, è che la decisione della Corte di Appello è per tutti gli aspetti censurati con il ricorso (primo tra essi quello afferente alla eventuale rinnovazione istruttoria) completa e sorretta da motivazione lineare e logica, scevra da contraddizioni o da presunte violazioni della legge processuale (v. tra le molte decisioni in termini: Cass. Sez. 4, 14.11.2007 n. 10795/08, Pozzi, m. 238956: "Nel caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata nel giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello, finalizzata disposta solo d'ufficio dal giudice che ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, spettando in proposito alle parti un potere meramente sollecitatorio"). Per quel che si è chiarito è superfluo ripetere, per restare al tema centrale del ricorso, che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello (tenuto ad offrire specifica giustificazione solo dell'ammessa rinnovazione) presenti una struttura argomentativa evidenziante - in caso di denegata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una esauriente e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6, 18.12.2006 n. 5782, Cagliano, rv. 236064). La sentenza della Corte di Appello partenopea ha ampiamente e correttamente assolto tale dovere motivazionale.
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2009