Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2003, n. 15877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15877 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 5 8 7 7 / 03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.m Sigg.ri Magist ati: Dott. ZO TREZZA Presidente R.G.N. 1140/01 Cron. 32389 Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep.Dott. TR CUOCO Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere - Ud. 21/02/03 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: NO IT, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE POLITO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BANCA CARIME SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO FUSARO, giusta delega in atti;
2003 1154 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 359/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 19/09/00 R.G.N. 638/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FUSARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1140/2001 r.g.n. ud. 21 febbraio 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 2/3/94 AT VI, dipendente della Caripuglia spa con il grado di vice capo ufficio dall'1/1/1990. esponeva che, con circolare dell'11/1/1988, era stato istituito l'Ufficio Gestioni Applicazioni integrate, nell'ambito del settore Applicazioni Integrate, a sua volta rientrante nel Servizio Organizzazione ed Applicazione, con il compito di coordinare, verificare e certificare le chiusure periodiche degli archivi, incrociando i dati delle elaborazioni con le situazioni contabili dell'Istituto; che tale Ufficio comprendeva tre reparti (Gestione Anagrafe, Gestione Chiusure Periodiche, Gestione Estinzione Rapporti ed Emissione di Assegni Circolari); che era stato sempre responsabile di tale ufficio, in quanto solo a lui erano stati affidati i suindicati compiti dell'ufficio stesso;
che, con verbale di accordo sindacale del 5/3/1990, tra l'azienda e le OO.SS. si era convenuta l'adibizione all'Ufficio suddetto di un quadro;
che proprio in occasione di tale accordo, l'azienda lo aveva collocato in un altro Ufficio (Sviluppo su raccolta Impieghi ed Interbancario), con una sfera di competenza radicalmente diversa;
che tale comportamento era dovuto alla volontà del datore di lavoro di promuovere a quadro il dipendente ZO ME, incaricandolo figurativamente della responsabilità dell'Ufficio, benchè lo stesso fosse addetto al reparto Gestione Anagrafe e sebbene avesse sempre svolto e continuasse a svolgere un'attività estranea a quella dell'Ufficio; che tale comportamento era lesivo dei doveri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; che, in ogni caso, la qualifica di quadro gli spettava anche da epoca precedente all'accordo aziendale del 5/3/1990, per la natura delle mansioni svolte, in relazione ai ccnl del 1987 e del 1991 ed ai contratti aziendali del 1988 e del 1992, anche in virtù di una specifica competenza in software;
che, per le sue specifiche competenze, era stato chiamato a far parte di gruppi di lavoro interservizi;
che, al momento, faceva parte del gruppo di lavoro progetto "emigrazioni 1140/2001 r.g.n. 3 ud. 21 febbraio 2003 conti correnti, depositi e condizioni", relativo alla emigrazione dei dati dei conti correnti e dei depositi dal precedente sistema informatico al nuovo;
che lo stesso Istituto, con nota del 12/11/1991, aveva proposto un avanzamento nel grado (Capo Ufficio) del ricorrente che, sebbene insufficiente, gli riconosceva mansioni caratterizzate da responsabilità ed autonomia operativa;
che, nello svolgimento delle sue mansioni (espletate con la responsabilità funzionale e la capacità professionale proprie dei quadri), non aveva mai fatto capo al ME ma solo al Capo Servizio;
che, in ogni caso, aveva diritto alla promozione a Capo Ufficio dall'11/1/1988. Tutto ciò premesso, il ricorrente adiva il Pretore del lavoro di Bari, perché, previa declatoria ad essere inquadrato nella categoria quadri dall'1/1/1990, la Caripuglia spa fosse condannata alla ricostruzione della carriera oltre al pagamento delle differenze retributive. In subordine, insisteva per il riconoscimento della qualifica di Capo-Ufficio dall'11/1/1988. Si costituiva in giudizio la resistente, la quale eccepiva che, con la circolare n.2/1988 dell'11/1/1988, era stata disposta la creazione del Servizic Organizzazione e Applicazioni e del Servizio Sistemi Integrativi;
che il primo dei suddetti Servizi comprendeva quattro distinti Settori, articolati in Uffici, alcuni dei quali raggruppati, a loro volta in Reparti;
che il ricorrente era stato addetto ad uno dei quattro Settori (Settore Applicazioni Integrate) e, più precisamente All'Ufficio Gestione Applicazioni Integrate Reparto Gestione Chiusure Periodiche;
che, nell'ambito del Reparto di adibizione, con il grado di Capo reparto, aveva svolto compiti propri dello stesso Reparto;
che, a seguito dell'accordo sindacale del 5/3/90, al ricorrente era stato riconosciuto il grado di vice Capo Ufficio;
che, con comunicazione del 12/11/91 era stato assegnato all'Ufficio Sviluppo Applicazioni su Raccolta, Impieghi ed Interbancari, nell'ambito dello stesso Settore, sostituzione di ME ZO, a sua volta designato ad assumere la responsabilità dell'Ufficio Gestione Applicazioni Integrate;
: che mai aveva rivestito la responsabilità dell'Ufficio Gestione Applicazioni Integrate prima (retto da DA TR prima e ME ZO, poi) e dell'Ufficio Sviluppo Applicazioni su Raccolta, Impieghi ed interbancario poi, al quale era preposto 1140/2001 r.g.n. 4 ud. 21 febbraio 2003 Trentadue VI e due Capi Ufficio;
che le attività descritte in ricorso non rispondevano al vero. Tanto premesso,l'azienda resistente chiedeva il rigetto della domanda. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, con sentenza del 24/2/1999, avverso la quale interponeva gravame il Castoro, con ricorso depositato in data 21/4/2000, lamentando l'illogicità della motivazione ed una errata valutazione delle prove. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda di cui al ricorso introduttivo. Resisteva la società appellata, che insisteva per la conferma della sentenza ed il rigetto dell'appello. Con sentenza del 20 giugno - 19 settembre 2000 l'adita Corte d'appello rigettava l'impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il AT con sei motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la società intimata. Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in sei motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 437 e 416 c.p.c., perché la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto di una questione non sollevata, quella della non vincolatività dell'accordo aziendale del 5 marzo 1990. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 12 disp. prel., dell'art. 21. n.190 del 1985, degli artt. 2095, 1362, 1363, 1365, 2697 e 1321 c.c.. + Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1372, 2067, 2069, 2071, 2077 c.c., oltre che dell'art. 39 Cost.. Con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente denuncia -sotto plurimi profili - l'insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punti essenziali della 1140/2001 r.g.n. 5 ud. 21 febbraio 2003 controversia. Censura in particolare il rilievo di carattere generale dato dalla sentenza impugnata all'accordo del 5 marzo 1990. Inoltre, secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe contraddittoria per aver ritenuto che la rivendicazione della qualifica superiore non potesse prescindere dalla qualità delle mansioni. Parimenti censura il mancato rilievo che il trasferimento all'Ufficio Sviluppo Applicazioni non aveva mai avuto esecuzione in concreto.
2. Il ricorso i cui sei motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi oggettivamente - è infondato.
3. Va premesso che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. Sotto questi due profili comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione a d un punto de cisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n.3183; 3 agosto 1999, n.8383). Quindi il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una inammissibile rinnovazione del giudizio di merito;
nè può 1140/2001 r.g.n. 6 ud. 21 febbraio 2003 servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento;
sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte -Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso - l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte, cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l'omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e per quale motivo logico- giuridico la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. -4. Il ricorrente - soprattutto nei suoi primi due motivi del ricorso insiste molto nel dolersi della sostanziale svalutazione operata dalla Corte d'appello quanto alla portata dell'accordo aziendale del 5 marzo 1990. Effettivamente la sentenza impugnata fa riferimento alla contrattazione collettiva (artt. 2 e 4 c.c.n.l. di settore) per la ricognizione del profilo professionale del quadro. Si legge nella sentenza impugnata che, alla stregua di tale disciplina collettiva, autorizzata a porre la definizione della figura di quadro ex art. 2 legge n.190 del 1985, appartiene alla categoria dei quadri il personale che sia stabilmente incaricato di svolgere mansioni che comportino particolare responsabilità gerarchica e/o funzionale ovvero elevata 1140/2001 r.g.n. 7 ud. 21 febbraio 2003 ! -sempre alla capacità professionale con facoltà decisionale>>. In questa categoria stregua di tale disciplina contrattuale rientravano anche i capi uffici che svolgevano - determinate mansioni. Orbene, il ricorrente ha fatto ripetuto riferimento all'accordo aziendale del 5 marzo 1990, anch'esso parimenti idoneo come giustamente osserva la difesa del ricorrente a definire ulteriormente la qualifica di quadro, che si legge nel ricorso era - riconosciuta agli addetti dell'Ufficio Gestioni Applicazioni Integrate del Settore Applicazioni Integrate. Questo accordo è stato invece svalutato dalla Corte d'appello, che - senza necessità di un""'eccezione" vera e propria della difesa della Banca che ne orientasse l'interpretazione (sicché infondata è la denunciata violazione dell'art. 437 c.p.c.) - ha affermato che l'accordo stesso spiegava effetti solo a livello di relazioni sindacali>>, in quanto evidenziava l'opportunità di inserire nell'organigramma aziendale determinate figure professionali. Si tratta, all'evidenza, di un'interpretazione di tale accordo aziendale, la quale, come tale, è devoluta alla valutazione del giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione. Ma nelle censure del ricorrente manca in realtà un preciso riferimento a tali canoni, non senza rilevare l'inconferenza dell'insistito richiamo alla vincolatività dell'accordo aziendale, al pari del contratto collettivo nazionale, quanto alla definizione della qualifica di quadro. La Corte d'appello non ha affatto ritenuto "non vincolante" l'accordo aziendale;
ha solo dato ad esso un contenuto diverso da quello auspicato dalla parte appellante. Né è dal ricorrente evidenziata una vera contraddittorietà nella motivazione della sentenza im pugnata che, pur sintetica sul punto, è comunque sufficiente e coerente. Soprattutto il ricorrente da una parte - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso omette di riportare il contenuto (o quella parte del contenuto) dell'accordo aziendale suddetto per coonestare il suo assunto secondo cui esso avrebbe previsto alcune specifiche posizioni di lavoro all'interno della Banca per assegnare ad esse (in 1140/2001 r.g.n. 8 ud. 21 febbraio 2003 modo pressoché automatico) la qualifica di quadro, tanto da parlare - come si legge nel ricorso di "promozioni ex accordo 5.3.90"; d'altra parte si limita in fondo a contrapporre la “propria" interpretazione dell'accordo aziendale a quella della Corte d'appello, senza tener conto che - come sopra rilevato - nel giudizio di legittimità questa Corte non procede al controllo dell'esattezza dell'interpretazione degli atti negoziali, quand'anche di natura collettiva, ma si limita al controllo dell'iter logico seguito dai giudici di merito nel ricostruire ed accogliere un'interpretazione piuttosto che un'altra.
5. Con riferimento poi agli altri profili del ricorso deve in particolare considerarsi che la sentenza impugnata è rispettosa della struttura argomentativa tipica dei giudizi aventi ad oggetto il preteso riconoscimento della qualifica superiore. Questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 10 aprile 1999, n.3536) ha più volte affermato che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art. 13 1. n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve, altresì, verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata. La sentenza impugnata ha correttamente identificato la connotazione peculiare della qualifica rivendicata dal ricorrente. -In particolare, i giudici di merito hanno verificato che nell'ambito del Settore Applicazioni Integrate - l'Ufficio Gestione Applicazioni Integrate (nella sentenza impugnata si parla testualmente di Ufficio Gestione "Chiusura" Integrate, ma si tratta : chiaramente di un refuso) aveva competenze e strutture più ampie del reparto cui era preposto il AT, rientrando nello stesso non solo il Reparto Gestione Anagrafe S.I.F.I. - S.I.D.I., con il compito di svolgere attività inerenti all'acquisizione, al controllo ed all'archiviazione dei dati relativi al S.I.F.I ed all'anagrafe generale, nonchè il reparto 1140/2001 r.g.n. 9 ud. 21 febbraio 2003 Gestione Estinzione Rapporti ed Emissione Assegni Circolari, con il compito di curare le attività relative alla estinzione dei rapporti e gestire il controllo e la produzione degli assegni circolari da emettere. Tale valutazione, tipicamente di merito, aveva trovato - secondo la Corte d'appello - il suo pieno riscontro sia nelle dichiarazioni dello stesso AT, il quale aveva dichiarato che la sua attività si era sempre svolta all'interno del reparto Gestione Chiusure Periodiche, compreso nel più ampio Ufficio Gestione Applicazioni Integrate, sia nelle dichiarazioni dei testi escussi, da cui era emerso, per l'appunto, che il ricorrente era preposto al reparto "Chiusure periodiche", composto da tre sole unità che svolgevano la stessa attività, eccezion fatta per le chiusure, senza avere poteri decisionali finalizzati al conseguimento degli obbiettivi aziendali essendo stati, ogni atto e decisione dello stesso, funzionali all'operatività del reparto. Quindi le sue mansioni non potevano farsi rientrare nel profilo professionale di quadro, quale definito dalla contrattazione collettiva di categoria;
e neppure in quello di capo ufficio, profilo questo che in realtà è rimasto un po' in ombra, anche nel ricorso che è centrato essenzialmente sulla rivendicazione della "promozione automatica a quadro ex accordo 5.3.1990". Questa interpretazione, accolta dalla sentenza impugnata, che costituisce una tipica valutazione di fatto rimessa all'apprezzamento dei giudici del merito, risulta quindi sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria e pertanto si sottrae alle censure del ricorrente;
le quali si risolvono nella sostanza solo nella contrapposizione di una diversa interpretazione che, pur plausibile, non vale però a rivelare alcuna insufficienza o contraddittorietà dell'interpretazione accolta dai giudici del merito.
6. Inconferente (oltre che nuova, e quindi inammissibile) è poi la doglianza del ricorrente di essere stato t-rasferito formalmente ad altro U-fficio, atteso che il thema decidendum del giudizio riguardava la rivendicata qualifica di quadro e non già la legittimità, o meno, di un successivo trasferimento. 1140/2001 r.g.n. 10 ud. 21 febbraio 2003 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in 51,00 * euro oltre euro 1.500 (millecinquecento) per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Amoroso) SS (ZO Trezza) деши и мосоло uncenso MARCELLVERE Depositato in Cancelleria 23 OTT 2003 oggi, IL CANCELLIERE parelle 1140/2001 r.g.n. 11= ud. 21 febbraio 2003