Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3536
CASS
Sentenza 10 aprile 1999

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In relazione alla disciplina dell'art. 2103 cod. civ. ed ai fini della cosiddetta promozione automatica prevista da tale norma, sono equiparabili l'ipotesi in cui cambi il contenuto materiale delle mansioni, a seguito dell'adibizione del lavoratore a prestazioni di rango superiore a quelle precedenti, e l'ipotesi in cui, fermo il contenuto materiale delle mansioni, ne muti la qualificazione giuridica per effetto di una nuova disciplina, che da un certo momento in poi consideri la stessa prestazione di rango superiore, e quindi anche nel secondo caso trova applicazione la regola secondo cui l'acquisizione del diritto alla qualifica superiore esige che le mansioni superiori siano svolte per almeno tre mesi. (Nella specie, un dirigente di banca con funzioni, tra l'altro, di sostituto del titolare della filiale, aveva rivendicato il suo diritto al passaggio dalla qualifica di condirettore centrale di grado quarto a quella di condirettore centrale di grado terzo per effetto della delibera del comitato esecutivo dell'istituto di credito che aveva elevato di rango la filiale in questione e aveva delineato i livelli di inquadramento delle inerenti posizioni dirigenziali; il giudice di merito aveva accolto la domanda, ritenendo che l'invocata delibera implicava la promessa di promozione per i soggetti investiti delle funzioni di cui era stato adeguato il livello di inquadramento, con conseguente irrilevanza del trasferimento ad altre funzioni dell'interessato, intervenuto prima del decorso di tre mesi dalla citata delibera: tale decisione è stata annullata con rinvio dalla S.C., sulla base del riportato principio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3536
    Data del deposito : 10 aprile 1999

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