Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
In relazione alla disciplina dell'art. 2103 cod. civ. ed ai fini della cosiddetta promozione automatica prevista da tale norma, sono equiparabili l'ipotesi in cui cambi il contenuto materiale delle mansioni, a seguito dell'adibizione del lavoratore a prestazioni di rango superiore a quelle precedenti, e l'ipotesi in cui, fermo il contenuto materiale delle mansioni, ne muti la qualificazione giuridica per effetto di una nuova disciplina, che da un certo momento in poi consideri la stessa prestazione di rango superiore, e quindi anche nel secondo caso trova applicazione la regola secondo cui l'acquisizione del diritto alla qualifica superiore esige che le mansioni superiori siano svolte per almeno tre mesi. (Nella specie, un dirigente di banca con funzioni, tra l'altro, di sostituto del titolare della filiale, aveva rivendicato il suo diritto al passaggio dalla qualifica di condirettore centrale di grado quarto a quella di condirettore centrale di grado terzo per effetto della delibera del comitato esecutivo dell'istituto di credito che aveva elevato di rango la filiale in questione e aveva delineato i livelli di inquadramento delle inerenti posizioni dirigenziali; il giudice di merito aveva accolto la domanda, ritenendo che l'invocata delibera implicava la promessa di promozione per i soggetti investiti delle funzioni di cui era stato adeguato il livello di inquadramento, con conseguente irrilevanza del trasferimento ad altre funzioni dell'interessato, intervenuto prima del decorso di tre mesi dalla citata delibera: tale decisione è stata annullata con rinvio dalla S.C., sulla base del riportato principio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1999, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCO DI NAPOLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL SERAFICO 43, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA QUARESIMA, rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPO BARBAGALLO, FEDERICO PELLETTIERI, VITTORIO SCOPPA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PA ER, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 52, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO MENICHINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9596/95 del Tribunale di MILANO, depositata il 25/10/95 R.G.N. 984/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/98 dal Consigliere relatore Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Alfredo MUSTO per delega dell'Avvocato Filippo BARBAGALLO;
udito l'Avvocato Carlo FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 settembre 1993 e notificato il successivo 30 settembre, il dott. BE IG conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano, quale giudice del lavoro, il Banco di Napoli S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro- tempore. Esponeva che:
- nell'agosto del 1988 era stato trasferito dalla "Area territoriale" di Milano alla Filiale di Milano del Banco in qualità di Sostituto del Titolare e Capo della produzione;
il 1^ dicembre 1989 detta Filiale di Milano era stata elevata di rango, passando al 1 gruppo di valore, in base ad una delibera del Comitato Esecutivo del Banco in data 1 dicembre 1987 ed in conseguenza di tale riclassificazione il Titolare era stato promosso dal grado 3^ al grado 2^ di Condirettore Centrale;
analoga promozione, dal grado 4^ al grado 3^, non veniva invece adottata nei suoi riguardi, benché la citata delibera disponesse che il Sostituto dovesse avere il grado inferiore a quello del Titolare;
- il 22 dicembre 1989, esso ricorrente riceveva la comunicazione del suo trasferimento alla Area Territoriale con decorrenza dal 15 novembre 1990 (rectius: 15 gennaio 1990);
- il suo posto di Sostituto veniva prima retto da un Dirigente di grado 3^ proveniente dalla stessa Area e poi affidato ad un Dirigente di grado 5^, di lui meno anziano e meno titolato, il quale veniva successivamente promosso al grado 3^, scavalcandolo. Sulla scorta di tali elementi, il dott. IG assumeva di aver diritto al grado 3^ perché la citata delibera 1 dicembre 1987 avrebbe qualificato come pertinenti a tale grado le mansioni di Sostituto del Titolare della Filiale di Milano, da lui svolte dal 29 agosto 1988 al 15 gennaio 1990, determinando gli effetti previsti dall'art. 2103 c.c.; ai fini della acquisizione di tale grado, aggiungeva, il suo trasferimento dalla Filiale di Milano alla Area Territoriale sarebbe stato irrilevante, in quanto nullo per illiceità del motivo determinante (impedirgli, appunto, di acquisire la promozione) e per violazione del principio di equivalenza professionale, non offrendo, la posizione di lavoro presso l'Area, le stesse possibilità di progressione di carriera consentite dal posto di vicetitolare della Filiale di Milano.
In via subordinata, il ricorrente riteneva comunque spettargli il risarcimento del danno per perdita della possibilità di promozione conseguente alla violazione, da parte del Banco, dei criteri applicabili nelle promozioni a scelta in base al Regolamento per il Personale, nonché secondo i criteri generali di correttezza e buona fede, avendogli il Banco preferito colleghi con minori esperienze e minori titoli.
Si costituiva ritualmente il Banco di Napoli S.p.a. e, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, eccepiva che la delibera del Comitato Esecutivo in data 1 dicembre 1987 - sulla quale il dott. IG fondava la sua pretesa al grado 3^ - non aveva mai assunto un valore formale "normativo" del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco, poiché non si era mai esternata sul piano delle relazioni Banco-dipendenti come atto inteso a disciplinare tali relazioni. Si trattava di un atto interno all'ente, destinato a rimanere tale ed avente valore solo su un piano meramente programmatico: mai la volontà espressa dal Comitato Esecutivo si era manifestata come tale, proponendosi di per sè stessa come fonte normativa attributiva di posizioni giuridiche soggettive a favore dei dipendenti, a prescindere dai singoli atti che da essa avevano tratto origine. Espletata l'istruttoria e svolta la discussione orale, con sentenza depositata il 22 luglio 1994 il Pretore rigettava la domanda. In particolare osservava che la delibera del 1^ dicembre 1987 rappresentava "un atto di volontà di un organo collegiale, destinato a restare all'interno della struttura societaria, del quale non era prevista, nemmeno in ipotesi e nemmeno implicitamente, la comunicazione a qualsivoglia soggetto esterno".
Si trattava in sostanza, secondo il Pretore, di "un atto organizzativo interno, mai esplicitato con atti di rilevanza esterna e, quindi, in nessun modo idoneo a costituire per il ricorrente, fonte di diritti o di altre posizioni giuridiche attive suscettibili di tutela, nemmeno sotto la forma attenuata della aspettativa". La decisione del Pretore è stata riformata dal Tribunale di Milano che, con sentenza depositata il 25 ottobre 1995, ha condannato il Banco a corrispondere al dr. IG, ormai in pensione, le differenze retributive già maturate a seguito del riconoscimento dell'inquadramento al 3^ grado a decorrere dal 29 novembre 1988 fino alla fine del rapporto;
differenze quantificate nella somma complessiva di lire 70.803.107 con gli interessi e la rivalutazione. In particolare il Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la delibera del 1^ dicembre 1987 "è al tempo stesso atto organizzativo (riconsiderazione della sede di Milano, rivalutazione della posizione di lavoro del titolare della sede e del sostituto) e atto di promessa di promozione per colui che si fosse trovato ad essere in una certa relazione funzionale con le sede stessa".
"Sotto questo secondo aspetto la delibera si inquadra giuridicamente nell'istituto della promessa al pubblico previsto dall'art. 1989 cod. civ . .............. e comporta il sorgere di un vincolo in capo all'imprenditore, vincolo che si estrinseca nel diritto del dipendente ad essere inquadrato e trattato nel terzo livello secondo la promessa".
Avverso la decisione del Tribunale il Banco di Napoli propone ricorso articolato in due motivi. Il dott. IG resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e degli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Lamenta che il Tribunale:
a) abbia ritenuto che una promozione possa essere attribuita in modo indiretto e implicito per il tramite della riqualificazione della posizione lavorativa occupata dal dipendente;
b) non abbia tenuto presente che il riclassificare la posizione di lavoro cui il dipendente è stato assegnato non è comportamento che di per sè possa essere interpretato come manifestazione della volontà di promuovere, o al quale comunque si debba riconnettere l'effetto della promozione, in quanto l'atto di assegnare il dipendente a mansioni superiori (direttamente o per via della riclassificazione della posizione lavorativa occupata) è espressamente preso in considerazione dal secondo comma dell'art.2103 cod. civ. per riconnetterne la promozione solo se le mansioni superiori vengano espletate per più di tre mesi (e non in sostituzione di assenti); che per potersi ipotizzare una promozione Implicita" sarebbe quindi necessaria la presenza di un elemento ulteriore, in particolare di una qualche norma che, preventivamente valutando quel comportamento, ad esso colleghi in modo inequivocabile l'effetto promozione;
che, nel caso oggetto del presente giudizio, nessun ulteriore elemento è rilevabile - o è stato comunque rilevato - nella delibera 1^ dicembre 1987 o nella normativa applicabile al rapporto di lavoro del dott. IG, dal quale si possa desumere che, diversamente da quanto previsto dall'art. 2103 c.c., la riclassificazione programmata dal Comitato Esecutivo dovesse intendersi come riferimento (o promessa di conferimento) della promozione.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia tenuto presente che le promozioni furono tutte conferite dal Banco scegliendo discrezionalmente i soggetti destinatari;
di conseguenza, in base al canone interpretativo dell'art. 1362 cod. civ., si deve escludere che il Comitato esecutivo abbia mai avuto intenzione di conferire promozioni indirettamente, per il tramite della riclassificazione di determinate posizioni lavorative, in qualche modo rinunziando alle facoltà concesse dal Regolamento.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già affermato, in una controversia analoga, che nessuna differenza è dato ravvisare fra l'ipotesi in cui cambi il contenuto materiale delle mansioni, nel senso che a seguito del mutamento le sue prestazioni lavorative siano di rango superiore rispetto alle precedenti, e quella in cui, invece, fermo il contenuto materiale delle mansioni, ne muti - a seguito di mutamento normativo - la qualificazione giuridica, nel senso che la stessa prestazione sia, da un certo momento in poi, considerata di rango superiore. (Cass. 10 maggio 1985 n. 2930). Sia l'una che l'altra sono ipotesi di "assegnazione a mansioni superiori", sicché per entrambe vale la regola che l'acquisizione del diritto alla qualifica superiore presuppone che le mansioni superiori (materialmente o anche solo formalmente tali) debbono essere espletate per almeno tre mesi ai sensi dell'art. 2103 cod. civ.. Il Tribunale ha invece ritenuto che la delibera in questione "è al tempo stesso atto organizzativo e atto di promessa di promozione per colui che si fosse trovato ad essere in una certa relazione funzionale con la sede stessa;
che sotto questo secondo aspetto contiene una promessa al pubblico che comporta un vincolo in capo all'imprenditore e un diritto del lavoratore a essere inquadrato e trattato secondo la promessa;
che pertanto il dott. IG, essendo stato sostituto del titolare della filiale di Milano fino al 22 dicembre 1989, aveva acquisito la qualifica di terzo livello prevista dalla delibera, indipendentemente dall'espletamento delle mansioni superiori per almeno tre mesi previsto dall'art. 2103 del cod. civ.". In tal modo tuttavia il Tribunale non ha in alcun modo spiegato perché il diritto alla qualifica si acquisti, indipendentemente dal decorso del tempo previsto dall'art. 2103 cod. civ., per il solo fatto del mutamento di disciplina.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1989 cod. civ. e dell'art. 1362 e segg. dello stesso codice, nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Lamenta che il Tribunale abbia interpretato la delibera della società come un atto contenente una promessa al pubblico disciplinata dall'art. 1989 cod. civ. In tal modo, ad avviso del ricorrente, il Tribunale non avrebbe tenuto presente che la delibera in questione aveva carattere meramente programmatico e senza rilevanza esterna in quanto non era destinata ad essere pubblicizzata e comunicata al personale.
L'esame di questo motivo deve essere considerato assorbito dal l'accoglimento del motivo precedente.
Deve pertanto essere accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Como che, quale giudice del rinvio, si atterrà al seguente principio di diritto:
In relazione alla disciplina dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. ed ai fini della cosiddetta promozione automatica prevista da tale norma, non può farsi alcuna differenza fra l'ipotesi in cui cambi il contenuto materiale delle mansioni, a seguito dell'adibizione del lavoratore a prestazioni di rango superiore a quelle precedenti, e l'ipotesi in cui, fermo il contenuto materiale delle mansioni, ne muti la qualificazione giuridica per effetto di una nuova disciplina, che da un certo momento in poi consideri la stessa prestazione di rango superiore. Pertanto, poiché sia l'una che l'altra sono ipotesi di "assegnazione a mansioni superiori", vale per entrambe la regola che l'acquisizione del diritto alla qualifica superiore esige che le mansioni superiori (materialmente o formalmente) siano svolte per almeno tre mesi.
Il Tribunale di Como provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, del codice di procedura civile.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Como che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999