Sentenza 2 aprile 1999
Massime • 1
La decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per integrare il vizio di motivazione è costituita dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa, atteso che la decisione deve essere il risultato necessario di un percorso volto ad escludere ogni alternativa e che la motivazione è la descrizione di questa necessità, sia in positivo, attraverso l'esplicitazione degli elementi interni al ragionamento del giudicante, sia in negativo, attraverso la critica di elementi (di natura materiale, logica o processuale) che, rimasti estranei al ragionamento del giudice, sarebbero stati idonei a determinare una decisione diversa da quella adottata; tuttavia, affinché sia rilevabile in sede di legittimità di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non è sufficiente che sussista un elemento trascurato dal giudice di merito e potenzialmente idoneo a condurre a diversa decisione, ma è necessario che tale elemento sia integralmente ed adeguatamente descritto, nel suo contenuto e nella sua decisività, dallo stesso ricorso, dovendo quest'ultimo essere, a tal fine, autosufficiente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/1999, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL AN, RB AL, SS NC, elettivamente domiciliati in VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTINO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO FUMAROLA, ANDREA MINA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FERROVIE TRANVIE SNFT S.p.A. ora FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato NC MANCUSO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ANDREOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1584/95 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/02/95 R.G.N 959/93 e 65/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/98 dal Consigliere relatore Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato Romilda BOTTIGLIERI per delega dell'Avvocato Carlo MARTINO;
udito l'Avvocato CE MANCUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del ricorso
Con sentenza del 29 gennaio 1993 il Pretore di Milano in funzione di giudice del Lavoro respinse la domanda proposta da IO RO, IO IE, NI UI e CE AS avente per oggetto la condanna della SOCIETÀ NAZIONALE FERROVIE E TRAMVIE S.p.a. (di cui erano dipendenti;
il IE fino al 31 dicembre 1989) al pagamento, anche per gli anni successivi al 1987, dell'indennità denominata "gratifica di bilancio" e corrisposta in misura annualmente differenziata nel decennio precedente in base ad annuali reiterate deliberazioni del consiglio di amministrazione;
con la stessa sentenza il Pretore, accogliendo altra specifica domanda proposta dal IE, dichiarò che l'indicata indennità era computabile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Con sentenza del 10 febbraio 1995 il Tribunale di Milano respinse l'appello proposto da IO RO, IO IE e CE AS avverso la predetta sentenza;
ed accogliendo l'appello proposto dalla SOCIETÀ (poi FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO S.p.a.) respinse la domanda con cui IO IE aveva chiesto il computo dell'indennità nel trattamento di fine rapporto (nei limiti di questo accoglimento riformando la pretorile decisione, e confermandola nella residua parte). Ritennero i giudici di appello che la retribuzione del lavoro subordinato è inderogabile solo nei minimi garantiti, poiché vi sono emolumenti ulteriori che possono essere soppressi dal datore di lavoro quando vengano a mancarne i presupposti, come nell'ipotesi dell'indennità in esame;
ed invero, questa indennità era corrisposta discrezionalmente, attraverso una somma complessiva poi ripartita fra un ristrettissimo numero di persone, previa deliberazione anno per anno reiterata dal Consiglio di amministrazione;
aggiunsero poi che, esclusa la natura retributiva, questa indennità costituiva un emolumento occasionale, composto discrezionalmente e per liberalità, e pertanto non computabile nel trattamento di fine rapporto.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono IO RO, IO IE e CE AS, percorrendo le linee di due motivi. Resiste la SOCIETÀ con controricorso, poi coltivato con note d'udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 1340, 2099 e 2103 cod. civ. nonché
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che la gratifica di bilancio era corrisposta continuativamente per uso aziendale ad una determinata categoria di dipendenti ed era sottoposta ad imposizione diretta come componente della retribuzione;
da ciò deducono che, poiché le clausole d'uso si inseriscono automaticamente nei contratti individuali di lavoro, la gratifica non era discrezionale bensì obbligatoria. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 cod. civ.
nonché contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che la gratifica di bilancio, corrisposta per prassi aziendale con regolare cadenza annuale e commisurata al merito dei dipendenti, era connessa al rapporto di lavoro: da ciò deducono la sua natura non occasionale e la conseguente possibilità di calcolarla nel trattamento di fine rapporto;
e ciò in relazione alla specifica domanda proposta dal IE.
Il ricorso è fondato. È da premettere che la decisione deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario, attraverso un rapporto che escluda ogni alternativa decisione: solo questa necessità giustifica la sentenza. E la motivazione, quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione, è la descrizione di questa necessità, nel suo aspetto positivo (come esistenza della necessità, attraverso gli elementi interni al percorso della logica del giudicante), e nel suo aspetto negativo (come assenza d'ogni alternativa necessità) costituito da adeguata critica che escluda la rilevanza degli elementi esterni (al predetto percorso), di natura materiale (come i fatti posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al predetto parere) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), astrattamente idonei a delineare conseguenze divergenti dall'adottata decisione. La potenziale idoneità d'un preesistente elemento ad una diversa decisione in assenza dell'adeguata critica del giudicante, delineando la mancanza della necessità, costituisce la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per integrare il difetto di motivazione. Per la rilevabilità di questo difetto è tuttavia necessario che non solo sussista un elemento trascurato dal giudice di merito e che questo elemento sia potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione, bensì che sia integralmente ed adeguatamente descritto nel suo contenuto e nella sua decisività dallo stesso ricorso (che a tal fine deve essere autosufficiente:
Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). Avvicinandoci alla materia in esame è ancora da premettere che secondo il pensiero di questa Corte le prestazioni datorili eseguite durante il rapporto di lavoro assumono presuntivamente una causa onerosa, attinta dallo stesso rapporto di lavoro (S.U. 23 agosto 1990 n. 8573), ed ove siano spontaneamente e reiteratamente effettuate dall'azienda determinando un trattamento più favorevole nei confronti di quello normativamente previsto (per legge o contratto collettivo) integrano un uso aziendale (Cass. S.U. 17 marzo 1995 n. 3101) che diventa parte del contratto individuale di lavoro in tal modo irreversibilmente vincolando il datore (Cass. 25 luglio 1996 n. 6690). Nel caso in esame alcuni elementi costituiti dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ, ed analiticamente esposti in ricorso (ove si riportano i relativi testuali brani) assumono rilievo al fine della decisione. Queste deliberazioni dispongono annualmente l'erogazione di somme a favore dei dipendenti;
ed è significativo che l'erogazione sia qualificata dallo stesso Consiglio come prassi aziendale, sia annualmente rinnovata, ed abbia per oggetto una somma la cui variazione è motivata con la necessità della rivalutazione monetaria. E ciò, conferendo agli elementi astratta potenzialità al fine d'una diversa decisione, esigeva adeguato esame e valutazione da parte del giudicante. Nel controricorso si sostiene che l'erogazione era effettuata solo a favore di alcune decine dei 150 dipendenti aziendali (aspetto coltivato anche nelle note d'udienza). Tuttavia da un canto la controricorrente non specifica in autosufficiente forma (attraverso l'indicazione dei beneficiari e degli esclusi nell'ambito d'una generale invocata categoria) la pretesa non generale natura dell'erogazione; d'altro canto, la natura generale del parametro (pur meramente topografico) con cui il datore liberamente individua (e la libertà datorile è anche in questa individuazione) i destinatari d'una costante aggiuntiva erogazione conferisce all'erogazione stessa il carattere della generalità; ed in questo quadro resta significativo che i beneficiari fossero determinati per grado e per sede di lavoro: e ciò era idoneo a conferire ai destinatari dell'erogazione il carattere della generalità.
Aggiunge la controricorrente che l'erogazione era fissata nel suo globale importo e poi discrezionalmente ripartita dall'Amministratore delegato. E tuttavia ne' nel testo delle deliberazioni ne' nel controricorso si specifica il preteso "discrezionale" potere dell'Amministratore delegato ne' la specifica eventuale differenziata misura della ripartizione (di cui non v'è ragione di escludere l'eguale misura);
Aggiunge ancora la controricorrente che l'erogazione era decisa spontaneamente ed aveva natura eccezionale. E tuttavia, da un canto la datorile spontaneità è l'aspetto che caratterizza l'erogazione in esame;
e d'altro canto, nei confronti delle molteplici deliberazioni riportate nel ricorso la controricorrente non specifica gli anni nei quali l'erogazione non sarebbe stata disposta (ed il fatto che l'erogazione sia cessata dopo il 1988 è la ragione stessa della controversia).
Da ciò discende che gli argomenti esposti nel controricorso sono palesemente insufficienti ad escludere la decisività degli elementi segnalati nel ricorso.
Questi elementi, essendo potenzialmente idonei a configurare l'obbligatorietà dell'erogazione e la conseguente natura non occasionale alle relative somme, restano decisivi anche ai fini del calcolo delle somme nella base del TFR (oggetto del secondo motivo del ricorso).
A seguito della cassazione, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che provvederà anche alla disciplina delle spese.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lodi.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1999