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Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 28783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28783 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI ES nato a [...] il [...] LI FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 28783 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 10 febbraio 2021 con cui, in esito alla celebrazione di giudizio abbreviato, era stata pronunciata la condanna di: AT NC, in ordine ai reati di cui ai capi A, B, C e H della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 1.133,00 di multa;
AT ES, in ordine al reato di cui al capo H, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 222,00 di multa, nel resto assolvendo i due prevenuti da tutte le ulteriori imputazioni loro ascritte. Gli imputati erano stati ritenuti colpevoli di alcune fattispecie aggravate di furto in abitazione, consumate o tentate, perpetrate in concorso anche con altri soggetti. 2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione AT NC e AT ES, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti atti, i motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. AT NC ha eccepito quattro motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 625, nn. 2 e 5, e 61 n. 5 cod. pen., contestati ai capi A, B, C e H della rubrica, oltre ad omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex artt. 625 n. 5 e 61 n. 5 cod. pen. contestata al capo C. Avrebbe, in particolare, errato il secondo giudice nel non escludere la ricorrenza delle indicate aggravanti, in primo luogo eccependosi come non vi fossero i presupposti per la configurazione della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., non essendo stato causato alle cose sottoposte all'energia fisica del ricorrente (finestre e maniglie delle porte) un danneggiamento tale da determinarne la mutazione della loro destinazione. Vi sarebbe, poi, carenza motivazionale per avere la Corte di merito omesso di vagliare l'istanza difensiva di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. Non sussisterebbe, inoltre, l'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen., non potendo essa essere desunta unicamente dal fatto di avere agito nel corso della notte, dovendosi, altresì, conferire rilievo alla riscontrata presenza 2 di sistemi di videosorveglianza o di allarme che avrebbero indotto gli imputati alla fuga. Con il secondo motivo AT NC ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 625-bis cod. pen., lamentando che del tutto erroneamente non gli sarebbe stata riconosciuta l'indicata attenuante, pur avendo fornito agli inquirenti un utile e concreto contributo collaborativo ai fini dell'individuazione dei suoi complici. Con la terza censura è stata eccepita inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per non essergli state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, benché di esse ricorressero i presupposti applicativi. Con l'ultima doglianza AT NC ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., rilevando come, stante la tenuità del danno arrecato, potesse essere disposta in suo favore la concessione di tale attenuante. 2.2. AT ES ha dedotto tre motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 56 cod. pen. Il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti espresso con riguardo al capo H della rubrica sarebbe stato pronunciato in conseguenza di un'acritica lettura delle conclusioni del primo giudice e di un errato esame delle acquisite emergenze processuali, non avendo nessun imputato affermato che AT ES avesse partecipato alla perpetrazione del crimine. In ogni modo, la condotta a lui riferibile non integrerebbe neanche un'ipotesi di tentativo, essendovi solo la presenza di immagini del sistema di videosorveglianza che avrebbero ripreso il ricorrente, unitamente ad altri coimputati, nel mentre era posizionato davanti all'esercizio commerciale. Con la seconda censura è stata eccepita inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per non essere state concesse le circostanze attenuanti generiche in suo favore, pur nella ricorrenza dei relativi presupposti applicativi. Con l'ultima doglianza AT ES ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., rilevando come, in ragione della tenuità del danno arrecato, gli potesse essere riconosciuta la suddetta circostanza attenuante. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 3 4. La difesa ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte altro non siano che la ripetizione delle medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come siano del tutto infondate le doglianze eccepite da AT NC nel suo primo motivo di ricorso. 3.1. Con riguardo, infatti, alla generica censura per cui non ricorrerebbe l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., per non essere stato causato alle cose un danneggiamento tale determinarne la mutazione della relativa destinazione, il Collegio rileva come, con argomentazione adeguata e logica, direttamente evinta dalle emergenze processuali, il giudice di appello abbia differentemente esplicato che la violenza perpetrata per commettere i reati contestati sia stata, invece, tale da compromettere il funzionamento delle persiane degli appartamenti interessati dai delitti sub A e B, nonché della porta 4 dell'esercizio commerciale di cui alla fattispecie contestata sub H, cagionando la rottura della relativa maniglia. Ciò, pertanto, si conforma in modo congruo al principio, espresso da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974-02). 3.2. Riguardo, poi, alla lamentata omessa considerazione, da parte della Corte di merito, della dedotta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., deve essere osservato come la partecipazione ai furti di un numero di almeno tre persone sia circostanza fattualmente deducibile dalla rappresentazione dei fatti operata da parte dei giudici di merito, anche considerato che la sentenza di appello può essere letta in combinato con la decisione del primo giudice, trattandosi di una doppia pronuncia conforme di condanna, in cui le ragioni di sussistenza dell'aggravante sono state rappresentate in modo adeguato e diffuso. 3.3. Parimenti priva di pregio è la ritenuta mancanza di ricorrenza dei presupposti necessari per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., a dire del ricorrente conseguente al fatto di non potersi evincere la sussistenza della minorata difesa dal solo fatto di avere agito in orario notturno. In termini opposti, invece, la Corte territoriale ha logicamente esplicato, con motivazione esente da ogni vizio, come l'AT, unitamente ai suoi complici, avesse certamente tratto giovamento nella consumazione dei suoi crimini dall'assenza dei proprietari all'interno degli immobili, o dal fatto che essi stessero dormendo, così come dalla circostanza che, trattandosi di ora tarda, vi fossero poche persone circolanti. D'altro canto, questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare come la commissione del furto in ora notturna integri di per sé gli estremi dell'aggravante di minorata difesa, peraltro proprio con riferimento ad una fattispecie - analoga a quella in esame - in cui il furto era stato perpetrato in orario notturno in danno di un esercizio commerciale protetto da un impianto di videosorveglianza e da un sistema di allarme (cfr. Sez. 5, n. 40035 del 18/06/2019, Cerami, Rv. 277603- 01). 4. Manifestamente infondata è anche la censura, dedotta da AT NC con il secondo motivo di ricorso, con cui ha lamentato, invero in termini 5 generici, l'erroneo mancato riconoscimento in suo favore dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., per aver fornito agli inquirenti un utile e concreto contributo collaborativo ai fini dell'individuazione dei suoi complici. In termini opposti, la Corte di appello ha chiarito, infatti, con motivazione priva degli eccepiti vizi, come non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dell'invocata attenuante, avendo l'AT avuto l'interesse, una volta edotto della sussistenza di indagini a suo carico, a collaborare con gli inquirenti, che già avevano avuto modo di individuare i suoi complici, così che la collaborazione offerta dall'imputato, solo di conferma di quanto già appreso dagli operanti, non aveva di fatto avuto nessun rilievo determinante, ma era stata solo espressione di una sua convenienza personale. Questa Suprema Corte, del resto, ha espressamente chiarito come, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole debba fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850-01). 5. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al primo motivo di doglianza eccepito da AT ES, avente ad oggetto la ritenuta insussistenza della sua responsabilità penale per il delitto contestatogli sub H, a suo dire neanche configurabile quale ipotesi di tentativo. Del tutto diversamente, infatti, la Corte di appello ha esplicato, in maniera diffusa, come AT ES fosse stato ripreso dal sistema di videosorveglianza nel mentre era intento, in piena notte, a forzare e divellere la maniglia della porta dell'esercizio commerciale, accompagnato da soggetti già autori di altri tentati furti nella stessa sera, con condotta che, per i giudici di appello, non poteva essere altrimenti qualificabile se non come perpetrata al fine di introdursi all'interno del locale e di ivi sottrarvi le cose contenute. A fronte della congruità e logicità di tale motivazione le contrarie doglianze eccepite dal ricorrente si pongono quali censure unicamente afferenti al merito che, al più, invocano solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, e dunque un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità. 6. Manifestamente infondata, ancora, è anche la doglianza con cui i ricorrenti hanno lamentato la mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione 6 con cui la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da consentire il riconoscimento in loro favore del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., tenuto conto dei precedenti penali da cui risultano gravati e del contributo offerto ai fini della perpetrazione dei reati loro ascritti. Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 7. Stesso giudizio deve essere espresso, infine, anche con riguardo al motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, riguardante l'omesso riconoscimento in loro favore dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte territoriale ha, infatti, esplicato, con argomentazione adeguata e logica, e quindi esente dagli indicati vizi, come, in antitesi ai motivi dedotti dalla difesa, il diniego dell'invocata attenuante abbia trovato fondamento nell'accertato danneggiamento da parte di AT NC di più strutture di 7 Il Consigliere estensore Il Presidente ingresso e di areazione dei locali interessati dalle azioni criminose, la cui riparazione o sostituzione ha certamente comportato spese di significativa entità. Allo stesso modo, la condotta imputabile ad AT ES ha, del pari, riguardato un bene di valore economico non modesto, così da indurre all'esclusione dell'invocata attenuante. Tale motivazione si pone in termini di adeguata coerenza con l'interpretazione, reiteratamente espressa da questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). 8. In ragione di tutte le considerazioni espresse, deve essere dichiarata, allora, l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 28783 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 10 febbraio 2021 con cui, in esito alla celebrazione di giudizio abbreviato, era stata pronunciata la condanna di: AT NC, in ordine ai reati di cui ai capi A, B, C e H della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre, mesi otto, giorni venti di reclusione ed euro 1.133,00 di multa;
AT ES, in ordine al reato di cui al capo H, alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 222,00 di multa, nel resto assolvendo i due prevenuti da tutte le ulteriori imputazioni loro ascritte. Gli imputati erano stati ritenuti colpevoli di alcune fattispecie aggravate di furto in abitazione, consumate o tentate, perpetrate in concorso anche con altri soggetti. 2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione AT NC e AT ES, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti atti, i motivi di doglianza di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. AT NC ha eccepito quattro motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 625, nn. 2 e 5, e 61 n. 5 cod. pen., contestati ai capi A, B, C e H della rubrica, oltre ad omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex artt. 625 n. 5 e 61 n. 5 cod. pen. contestata al capo C. Avrebbe, in particolare, errato il secondo giudice nel non escludere la ricorrenza delle indicate aggravanti, in primo luogo eccependosi come non vi fossero i presupposti per la configurazione della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., non essendo stato causato alle cose sottoposte all'energia fisica del ricorrente (finestre e maniglie delle porte) un danneggiamento tale da determinarne la mutazione della loro destinazione. Vi sarebbe, poi, carenza motivazionale per avere la Corte di merito omesso di vagliare l'istanza difensiva di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen. Non sussisterebbe, inoltre, l'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen., non potendo essa essere desunta unicamente dal fatto di avere agito nel corso della notte, dovendosi, altresì, conferire rilievo alla riscontrata presenza 2 di sistemi di videosorveglianza o di allarme che avrebbero indotto gli imputati alla fuga. Con il secondo motivo AT NC ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 625-bis cod. pen., lamentando che del tutto erroneamente non gli sarebbe stata riconosciuta l'indicata attenuante, pur avendo fornito agli inquirenti un utile e concreto contributo collaborativo ai fini dell'individuazione dei suoi complici. Con la terza censura è stata eccepita inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per non essergli state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, benché di esse ricorressero i presupposti applicativi. Con l'ultima doglianza AT NC ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., rilevando come, stante la tenuità del danno arrecato, potesse essere disposta in suo favore la concessione di tale attenuante. 2.2. AT ES ha dedotto tre motivi di ricorso, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 56 cod. pen. Il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti espresso con riguardo al capo H della rubrica sarebbe stato pronunciato in conseguenza di un'acritica lettura delle conclusioni del primo giudice e di un errato esame delle acquisite emergenze processuali, non avendo nessun imputato affermato che AT ES avesse partecipato alla perpetrazione del crimine. In ogni modo, la condotta a lui riferibile non integrerebbe neanche un'ipotesi di tentativo, essendovi solo la presenza di immagini del sistema di videosorveglianza che avrebbero ripreso il ricorrente, unitamente ad altri coimputati, nel mentre era posizionato davanti all'esercizio commerciale. Con la seconda censura è stata eccepita inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per non essere state concesse le circostanze attenuanti generiche in suo favore, pur nella ricorrenza dei relativi presupposti applicativi. Con l'ultima doglianza AT ES ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen., rilevando come, in ragione della tenuità del danno arrecato, gli potesse essere riconosciuta la suddetta circostanza attenuante. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 3 4. La difesa ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte altro non siano che la ripetizione delle medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello. La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come siano del tutto infondate le doglianze eccepite da AT NC nel suo primo motivo di ricorso. 3.1. Con riguardo, infatti, alla generica censura per cui non ricorrerebbe l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., per non essere stato causato alle cose un danneggiamento tale determinarne la mutazione della relativa destinazione, il Collegio rileva come, con argomentazione adeguata e logica, direttamente evinta dalle emergenze processuali, il giudice di appello abbia differentemente esplicato che la violenza perpetrata per commettere i reati contestati sia stata, invece, tale da compromettere il funzionamento delle persiane degli appartamenti interessati dai delitti sub A e B, nonché della porta 4 dell'esercizio commerciale di cui alla fattispecie contestata sub H, cagionando la rottura della relativa maniglia. Ciò, pertanto, si conforma in modo congruo al principio, espresso da questa Corte di legittimità, per cui, in tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974-02). 3.2. Riguardo, poi, alla lamentata omessa considerazione, da parte della Corte di merito, della dedotta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., deve essere osservato come la partecipazione ai furti di un numero di almeno tre persone sia circostanza fattualmente deducibile dalla rappresentazione dei fatti operata da parte dei giudici di merito, anche considerato che la sentenza di appello può essere letta in combinato con la decisione del primo giudice, trattandosi di una doppia pronuncia conforme di condanna, in cui le ragioni di sussistenza dell'aggravante sono state rappresentate in modo adeguato e diffuso. 3.3. Parimenti priva di pregio è la ritenuta mancanza di ricorrenza dei presupposti necessari per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., a dire del ricorrente conseguente al fatto di non potersi evincere la sussistenza della minorata difesa dal solo fatto di avere agito in orario notturno. In termini opposti, invece, la Corte territoriale ha logicamente esplicato, con motivazione esente da ogni vizio, come l'AT, unitamente ai suoi complici, avesse certamente tratto giovamento nella consumazione dei suoi crimini dall'assenza dei proprietari all'interno degli immobili, o dal fatto che essi stessero dormendo, così come dalla circostanza che, trattandosi di ora tarda, vi fossero poche persone circolanti. D'altro canto, questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare come la commissione del furto in ora notturna integri di per sé gli estremi dell'aggravante di minorata difesa, peraltro proprio con riferimento ad una fattispecie - analoga a quella in esame - in cui il furto era stato perpetrato in orario notturno in danno di un esercizio commerciale protetto da un impianto di videosorveglianza e da un sistema di allarme (cfr. Sez. 5, n. 40035 del 18/06/2019, Cerami, Rv. 277603- 01). 4. Manifestamente infondata è anche la censura, dedotta da AT NC con il secondo motivo di ricorso, con cui ha lamentato, invero in termini 5 generici, l'erroneo mancato riconoscimento in suo favore dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., per aver fornito agli inquirenti un utile e concreto contributo collaborativo ai fini dell'individuazione dei suoi complici. In termini opposti, la Corte di appello ha chiarito, infatti, con motivazione priva degli eccepiti vizi, come non vi fossero i presupposti per il riconoscimento dell'invocata attenuante, avendo l'AT avuto l'interesse, una volta edotto della sussistenza di indagini a suo carico, a collaborare con gli inquirenti, che già avevano avuto modo di individuare i suoi complici, così che la collaborazione offerta dall'imputato, solo di conferma di quanto già appreso dagli operanti, non aveva di fatto avuto nessun rilievo determinante, ma era stata solo espressione di una sua convenienza personale. Questa Suprema Corte, del resto, ha espressamente chiarito come, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole debba fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850-01). 5. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo al primo motivo di doglianza eccepito da AT ES, avente ad oggetto la ritenuta insussistenza della sua responsabilità penale per il delitto contestatogli sub H, a suo dire neanche configurabile quale ipotesi di tentativo. Del tutto diversamente, infatti, la Corte di appello ha esplicato, in maniera diffusa, come AT ES fosse stato ripreso dal sistema di videosorveglianza nel mentre era intento, in piena notte, a forzare e divellere la maniglia della porta dell'esercizio commerciale, accompagnato da soggetti già autori di altri tentati furti nella stessa sera, con condotta che, per i giudici di appello, non poteva essere altrimenti qualificabile se non come perpetrata al fine di introdursi all'interno del locale e di ivi sottrarvi le cose contenute. A fronte della congruità e logicità di tale motivazione le contrarie doglianze eccepite dal ricorrente si pongono quali censure unicamente afferenti al merito che, al più, invocano solo una rilettura in fatto delle emergenze probatorie acquisite, e dunque un aspetto non passibile di valutazione in questa sede di legittimità. 6. Manifestamente infondata, ancora, è anche la doglianza con cui i ricorrenti hanno lamentato la mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione 6 con cui la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero elementi tali da consentire il riconoscimento in loro favore del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., tenuto conto dei precedenti penali da cui risultano gravati e del contributo offerto ai fini della perpetrazione dei reati loro ascritti. Trattasi di motivazione che ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 7. Stesso giudizio deve essere espresso, infine, anche con riguardo al motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, riguardante l'omesso riconoscimento in loro favore dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte territoriale ha, infatti, esplicato, con argomentazione adeguata e logica, e quindi esente dagli indicati vizi, come, in antitesi ai motivi dedotti dalla difesa, il diniego dell'invocata attenuante abbia trovato fondamento nell'accertato danneggiamento da parte di AT NC di più strutture di 7 Il Consigliere estensore Il Presidente ingresso e di areazione dei locali interessati dalle azioni criminose, la cui riparazione o sostituzione ha certamente comportato spese di significativa entità. Allo stesso modo, la condotta imputabile ad AT ES ha, del pari, riguardato un bene di valore economico non modesto, così da indurre all'esclusione dell'invocata attenuante. Tale motivazione si pone in termini di adeguata coerenza con l'interpretazione, reiteratamente espressa da questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). 8. In ragione di tutte le considerazioni espresse, deve essere dichiarata, allora, l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 marzo 2023