Sentenza 17 dicembre 2020
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante della collaborazione in relazione alla chiamata in correità di un soggetto che aveva già reso piena ed immediata confessione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2020, n. 13386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13386 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2020 |
Testo completo
13386 -21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSSELLA CATENA Sent. n. sez. 2146/2020 - Presidente - UP 17/12/2020- ALFREDO GUARDIANO - Relatore - R.G.N. 29127/2020 ANGELO CAPUTO ELISABETTA AR MO OL BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'i tis de cow.. udito il difensore K FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Grosseto, in data 23.9.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato DO CA alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 81, cpv., 624 bis, 625, n. 2) e 61, n. 5), c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis, c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61, n. 5), c.p.
2.1. Con requisitoria scritta del 28.11.2020, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
2.2. Con conclusioni scritte del 10.12.2020 l'avv. Roberto Santi Laurini, difensore di fiducia del DO, insiste per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
4. Per una migliore comprensione delle questioni poste dal ricorrente occorre brevemente soffermarsi sui fatti per i quali è processo. Come si evince dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso, che, per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti storici, non ha formato oggetto di contestazione da parte dell'imputato, nel corso di un controllo su strada, effettuato il 6.5.2013 da una pattuglia dei Carabinieri, si accertava che nel bagagliaio di un'autovettura condotta da DI Livio, con a bordo il passeggero DO CA, erano stati stipati "numerosi pezzi di grondaie e discendenti in rame (venti pezzi per un totale di 66 kg), che i due avevano subito ammesso di avere sottratto, poco prima, in due abitazioni site a circa 2 km di distanza". In sede di appello l'imputato formulava richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis, c.p., che la corte territoriale rigettava, rilevando come si trattasse di "circostanza del tutto estranea al caso di specie in quanto gli imputati si sono limitati a confessare il reato indicando il luogo del furto senza individuare ulteriori complici o ricettatori".
5. Orbene, come è noto, l'art. 625 bis, c.p., inserito nel corpo codicistico dall'art. 2, co. 4, I. 26 marzo 2001, n. 128, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale, che può essere concessa, nei casi contemplati dagli artt. 624, 624 bis e 625, c.p., "qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare". Si è osservato al riguardo, in dottrina, in maniera condivisibile, che con l'espressione "consentire l'individuazione" si vuole indicare il contributo significativo, secondo i criteri di prova propri del settore processuale penale, dato dal colpevole al fine dell'accertamento dei soggetti concorrenti o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta. La giurisprudenza di legittimità, dal suo canto, si è concentrata in particolare sul contenuto dell'accertamento richiesto al giudice per riconoscere in favore del reo la suddetta circostanza attenuante. Si è così affermato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625-bis, c.p., il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, venendo rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Rv. 261659; Cass., Sez. 4, n. 11490 del 24/01/2013, Rv. 254855). 2 L'indagine che si richiede al giudice di compiere, pertanto, deve essere orientata a verificare se il contributo fornito dal colpevole prima del giudizio, abbia avuto in concreto un'incidenza, se non esclusiva, quanto meno causalmente rilevante ai fini della individuazione dei correi o del ricettatore, che, in considerazione della inequivocabile formulazione della menzionata disposizione normativa, deve costituire un obiettivo non astrattamente ipotizzabile, ma effettivamente raggiunto grazie al contributo del reo e che non si sarebbe potuto conseguire in assenza di siffatto contributo. Solo in presenza di queste condizioni si giustifica una riduzione di pena invero notevole ("da un terzo alla metà"), che trova la sua ratio nella volontà di favorire la dissociazione e la collaborazione operosa, secondo una filosofia "premiale", che permea altre disposizioni analoghe, come, ad esempio, l'art. 8, I. 12.7.1991, n. 203 o l'art. 4, I. 6.2.1980, n. 15. In quanto manifestazione di un potere discrezionale, la valutazione effettuata al riguardo dal giudice non è sottratta a controllo, ma è sindacabile, e, per verificare l'esattezza della decisione sul punto, occorrerà vagliare il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, che potrà essere censurato, come chiarito dall'orientamento giurisprudenziale in precedenza richiamato, in termini di manifesta illogicità, contraddittorietà o incompletezza della motivazione. Tornando al caso in esame, il ricorrente censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui si discute, rilevando come la corte territoriale abbia errato nel non riconoscere alla confessione resa nell'immediatezza dei fatti dal DO la natura di contributo rilevante ai fini della individuazione del correo (e coimputato) DI Livio, in quanto con la sua ammissione di avere commesso il furto insieme con quest'ultimo, il ricorrente avrebbe consentito agli organi investigativi di identificare uno degli autori dell'azione predatoria. Senza tale confessione, rileva il ricorrente, non sarebbe stato possibile. accertare la stessa consumazione del reato di furto e la responsabilità del correo DI, in quanto "la sola presenza a bordo dell'auto del soggetto non ne determinava affatto e laautomaticamente 3 responsabilità, ma occorrevano ben altri elementi, del tutto assenti, per attribuire ad entrambi i soggetti la responsabilità, al momento del fermo, di un reato non ancora accertato e solo ipotetico". "Il DO", evidenzia il difensore, "non si limitò ad ammettere il furto, addossandoselo ma indicò immediatamente il correo consentendone con certezza l'individuazione ed escludendo, così, immediatamente ogni possibile difesa dell'altro soggetto". Tanto premesso, non può non rilevarsi la manifesta infondatezza della tesi difensiva, proprio sulla base dei principi di diritto innanzi richiamati, alla luce dei quali va interpretata la fattispecie portata all'esame del Collegio. Ed invero, dovendosi valutare in concreto e non in astratto la rilevanza del contributo fornito dal reo, può ben dirsi che nessuna utilità concreta ha fornito la chiamata di correo nei confronti del DI, contenuta nella confessione del DO, sotto il profilo della individuazione del concorrente nel delitto di furto in contestazione, una volta intervenuta l'ammissione di responsabilità del ricorrente Ciò non tanto e non solo perché la presenza di un notevole quantitativo di pezzi di grondaie e discendenti in rame nel bagagliaio dell'autovettura dove viaggiavano gli imputati, senza alcuna giustificazione apparentemente plausibile, rappresentava, sotto il profilo processuale, un elemento dotato di notevole valenza indiziaria a carico di entrambi come autori di un delitto contro il patrimonio avente ad oggetto i pezzi ed i discendenti in questione, ma soprattutto perché la confessione con cui il DI ha ammesso la propria responsabilità in ordine al furto ha reso priva di ogni utilità concreta, nella prospettiva richiesta dall'art. 625 bis, c.p., la chiamata di correo operata dal DO, senza la quale gli agenti operanti sarebbero comunque giunti alla individuazione del coautore del furto nel DI, grazie proprio alla piena ed immediata ammissione di responsabilità di quest'ultimo, che il ricorrente non nega, anzi valorizza. Dunque la valutazione effettuata sul punto dalla corte territoriale appare del tutto corretta, in quanto fondata sul presupposto implicito, ma 4 assolutamente chiaro, che la chiamata di correo da parte del DO, in presenza della confessione del DI, non ha fornito alcun utile e concreto contributo alla individuazione del concorrente nel reato di furto.
6. Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso, trattandosi di questione del tutto nuova che non ha formato oggetto di doglianza in sede di appello, come si evince anche dalla incontestata sintesi dei motivi di impugnazione operata dalla corte territoriale e dalle osservazioni svolte dal difensore nelle richiamate conclusioni scritte, in cui si osserva come il giudice di appello avrebbe potuto d'ufficio, in considerazione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, escludere la circostanza aggravante, di cui all'art. 61, n. 5), c.p. ΑΙ riguardo appare sufficiente osservare che tra le cause di inammissibilità specificamente previste per il ricorso per cassazione dall'art. 606, co. 3, c.p.p., è prevista la rappresentazione di "violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello", al di fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609, co. 2, c.p.p., ossia di impugnazione diretta alla Corte di cassazione, contro sentenze inappellabili e per motivi che non si era potuto rappresentare nel grado d'appello. Pertanto, come è stato correttamente osservato, non è consentito sollevare per la prima volta col ricorso questioni di diritto, sostanziali e processuali, non dedotte in appello per mancanza di diligenza o di avvedutezza della parte, che non ha impugnato la sentenza di primo grado o ha incentrato l'appello su capi e punti diversi da quelli oggetto di censure tardive, oppure, pur avendo ritualmente contestato tali capi e punti, ha prospettato ragioni differenti, non proponibili nel giudizio di legittimità nemmeno quali profili rilevabili d'ufficio (cfr., in questo senso, Cass., Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627; Cass., Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Rv. 259066). La questione proposta, per altro verso, non può essere affrontata in questa sede nemmeno ex officio, in quanto, se è pur vero che, in coerenza con la funzione della Corte di Cassazione quale organo regolatore del diritto, il suo intervento decisorio in via ufficiosa si estende anche alle questioni riguardanti la qualificazione giuridica del 5 fatto, è altrettanto vero che tale potere non può essere esercitato quando sia necessario procedere ad accertamenti probatori implicanti una valutazione di merito (cfr. Cass., Sez. 2, n. 39841/09; Cass., Sez. 2, n. 45583/05; Cass., Sez. 6, n. 41972/04), come nel caso in esame in cui la soluzione della questione prospettata dal ricorrente implica uno specifico accertamento di fatto sulle condizioni di tempo e di luogo in cui si consumò l'azione predatoria.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.12.2020. Il Consigliere Estensore Il Presidente делия Сібел DEPOSITATA IN C addl - 9 APR 201 IL FUNZIONARIO Мн