Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
L'affermazione circa la natura diffamatoria di un articolo di stampa implica la valutazione del contenuto complessivo dello stesso, anche in riferimento al titolo. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'esame del titolo dell'articolo deve essere svolto soprattutto quando sia imposto dalla specificità del capo di imputazione).
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FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
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Con l'avvento dell'era digitale, la pervasiva diffusione dei social network ha determinato l'incontrollata condivisione di notizie, talvolta inesatte e lesive della reputazione altrui, ponendo rilevanti problemi interpretativi relativi alla possibilità di estendere la portata applicativa delle norme codicistiche alle condotte criminose realizzate nel cyberspazio. In particolare, nell'ambito delle fattispecie virtuali configurabili su Internet, si pone il problema di stabilire se la diffamazione commessa anche per via telematica sia idonea ad integrare gli elementi costitutivi del delitto punito dall'art. 595 cod. pen. Per un corretto inquadramento della questione, si rende necessaria una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2009, n. 26531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26531 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/04/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 570
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 006515/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI PE IA, N. IL 26/04/1938;
2) TO IO, N. IL 18/12/1940;
3) AP TR, N. IL 26/09/1946;
4) MB ANNAIA, N. IL 21/08/1952;
5) MO IO, N. IL 25/05/1940;
nei confronti di:
TA AT, N. IL 02/07/1956;
DE RT IO, N. IL 20/05/1953;
avverso SENTENZA del 04/12/2008 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARROZZA ARTURO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galasso Aurelio, che chiede l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori Zenio Gottivera del Foro di Roma per la parte civile GI TO che conclude riportandosi ai motivi e l'avv. Scudellari Fabio del Foro di Roma per le parti civili CO SE RI, IT TO, ZA ET, OS RI, che conclude per l'annullamento della sentenza con rinvio;
Sentiti il difensore avv. Malavanza Caterina del Foro di Milano per gli imputati SI AT e De RT RR, che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO
1.- Il Giudice dell'udienza preliminare di Milano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di AT SI per il reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p. e L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 4 e 21) perché il fatto non costituisce reato e di
RR De RT per quello di omesso controllo (artt. 57 e 595 c.p., citata legge, artt. 4 e 21) perché il fatto non sussiste, in relazione all'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" dal titolo "L'inchiesta di PE - Battute di caccia per pagare le sentenze" nel quale veniva, tra l'altro, esposto testualmente che "si sarebbero adoperati per ottenere sentenze favorevoli ad alcuni imprenditori perugini... tra i provvedimenti al centro dell'inchiesta la sentenza del 15 marzo con cui la 2^ sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di PE che aveva confermato il sequestro delle azioni della Giombini costruzioni: NE avrebbe chiesto al collega presente in udienza di concludere per l'accoglimento del ricorso di Giombini, in una logica di scambi di Cortesia reciproca (P.G. era Santi Consolo, nel Collegio c'erano il Presidente SE RI CO, i giudici TO Morgini, IT TO, ET ZA, RI OS, relatore). Il ricorso fu accolto con rinvio del processo al Tribunale del riesame", offendendo così la reputazione dei predetti magistrati della Corte di Cassazione con le aggravanti per avere attribuito alle persone offese un fatto determinato, a mezzo della stampa e a Corpo Giudiziario.
2.- Il GU ha argomentato che il fatto riportato era di sicuro interesse della pubblica opinione in quanto nella vicenda erano stati coinvolti anche un sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione ed un Consigliere di Stato nei cui confronti era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Lo stesso giudice ha precisato che il fatto era delineato in tale ordinanza e che in questa era stato specificato che le conversazioni intercettate la mattina dell'udienza potevano essere "oggetto di un possibile ulteriore approfondimento" in considerazione del fatto che nelle conversazioni intercettate risultava che il sostituto procuratore indagato, NE, aveva cercato di avere un contatto con tale SI, tramite tale "SI", che relatore della causa era la dottoressa RI OS e che il sostituto procuratore Generale di udienza era in contatto telefonico con due magistrati a nome SI.
Per cui doveva escludersi che nelle prime tre colonne dell'articolo si fosse scritto qualcosa di diverso da quanto emerso dalle indagini e che l'espressione contenuta nella prima colonna "si sarebbero adoperati per ottenere sentenza favorevole ad alcuni imprenditori perugini "era riferita non già ai giudici della Corte di Cassazione ma ai due indagati NE e NI.
Così che fedele sintesi dei fatti doveva ritenersi la frase contestata nel capo di imputazione sopra riferita.
Il GU ha ulteriormente argomentato che la giornalista, facendo riferimento alla "sentenza al centro dell'inchiesta", si era limitata a riportare un'espressione del Gip di PE perché il provvedimento dai giudici adottato era quello che poteva e doveva essere oggetto di attenzione in quanto, indipendentemente dall'esistenza di contatti con i giudici della Corte Suprema, mai neppure accennati, l'interessamento del NE, sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione era stato proprio l'udienza del 14 febbraio 2007.
Lo stesso giudice ha concluso affermando che il solo fatto di venire citati nell'articolo in questione generava la brutta sensazione di essere accomunati nel giudizio dei lettori ai colleghi che erano accusati di avere commesso gravi reati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionale, che si trattava di un danno oggettivo ed incalcolabile, ma che non poteva essere imputato alla giornalista o al direttore, ma soltanto a chi aveva fatto mercimonio della comune professione.
3.- Le parti civili, dottori TO GI, CO SE RI, TO IT, ET ZA ed OS NN RI, propongono ricorso per Cassazione. Il primo, con autonomo ricorso, e gli altri, con altro unico atto, deducono sostanzialmente le medesime censure riguardanti la violazione degli artt. 57 e 595 c.p., omessa motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà
della stessa, facendo riferimento all'omessa valutazione del titolo del giornale, all'omessa valutazione della posizione del direttore del giornale, all'omessa valutazione delle frasi ove veniva evidenziato che alcuni imprenditori perugini si sarebbero adoperati per ottenere sentenze favorevoli, che al centro dell'inchiesta era la sentenza del 15 marzo 2007 con cui la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, i cui componenti venivano nominativamente indicati nelle attuali parti civili, aveva annullato l'ordinanza del Tribunale di PE, il tutto sintetizzato con il titolo "battute di caccia per pagare le sentenze" nonché per avere da una parte dato atto del danno oggettivo derivante dall'essere accomunati a personaggi cui erano imputati fatti gravi di reato e dall'altra avere affermato l'insussistenza della diffamazione.
Detti ricorrenti fanno riferimento anche alla violazione di legge per avere sostituito una sentenza di non luogo a procedere con una sentenza sostanzialmente dibattimentale.
4.- Con memoria del 2 aprile 2009 le parti civili CO, IT, ZA e OS ripropongono le censure sopra articolate.
DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
5. - Questa Corte, sin da una risalente decisione (Cass., sez. un., 30 giugno 1984, Ansaloni), ha costantemente affermato il principio che il diritto di cronaca è legittimamente esercitato, rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa, solo quando risulti contenuto entro i limiti della verità oggettiva, cioè della corrispondenza al vero del fatto narrato, della pertinenza, cioè dell'interesse pubblico alla notizia, e della continenza formale, intesa come proporzione e misura delle espressioni usate (Cass., sez. 5, 29 giugno 1997, Pendinelli;
sez. 5, 7 febbraio 2001, n. 31037; sez. 5, 20 aprile 2005, n. 19381; sez. 1, 28 gennaio 2008, n. 7333; sez. 5, 17 luglio 2008, n. 38262). Tali criteri, poi, vanno verificati in relazione a tutto il contenuto dell'articolo che deve essere valutato nella globalità, anche nel titolo, specialmente quando l'esame di questo viene imposto dalla specificità del capo di imputazione (Cass., sez. 5, 30 marzo 2000 (dep. 18 maggio 2000), n. 5738). 6.- Nella specie il capo d'imputazione faceva già riferimento al titolo, con il quale era sintetizzato il contenuto dell'articolo e cioè "L'inchiesta di PE - Battute di caccia per pagare le sentenze".
La valenza espressiva di tale titolo non è stata esaminata dal giudice dell'udienza preliminare, non facendo l'argomentazione dallo stesso adottata alcun riferimento ad essa.
Già tale omissione evidenzia il vizio del discorso argomentativo. Infatti, con il detto titolo si dava conto dell'oggetto de "L'inchiesta di PE" che riguardava le "battute di caccia per pagare le sentenze".
Mentre lo stesso GU ha dato atto che l'inchiesta non aveva accertato alcunché nei confronti dei magistrati componenti il collegio della sezione della Corte di Cassazione, che aveva deciso il procedimento relativo al sequestro delle azioni della Giombini costruzioni, riguardando solo un sostituto procuratore generale presso la Corte medesima ed un consigliere di Stato, nei cui confronti era stata emessa ordinanza di custodia cautelare.
Per cui il titolo non rispecchiava la verità del fatto di cui si era data la notizia, perché non era stata pagata alcuna sentenza e le "battute di caccia" non riguardavano i componenti del collegio che aveva emesso tale decisione.
Nè si può dire che tale titolo costituisse una semplice imprecisione per il fatto che nell'ordinanza di custodia cautelare veniva detto che erano oggetto di possibile approfondimento le conversazioni intercettate la mattina dell'udienza del 14 febbraio 2007, perché quello esprimeva sinteticamente la certezza che le battute di caccia erano state usate per comprare le sentenze, laddove questo fatto non risultava in alcun modo dal provvedimento di custodia cautelare.
Pertanto, già il titolo coinvolgeva soggetti estranei all'ordinanza cautelare, quali le attuali parti civili componenti la sezione della Corte di Cassazione che aveva deciso il procedimento, neanche sospettati.
Di conseguenza, il mancato esame da parte del GU delle espressioni contenute nel titolo e la mancata valutazione del requisito della corrispondenza della notizia alla verità del fatto costituisce motivo di annullamento, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto esso avrebbe potuto costituire elemento per escludere l'esimente del diritto di cronaca di cui all'art. 51 c.p., stante la capacità diffamatoria per avere fatto discendere una sentenza dal mercimonio, costituito dalle battute di caccia, e quindi per avere fatto intendere che detto mercimoni era attribuito ai componenti del collegio, che avevano emesso tale sentenza.
7. - Ma accostando al titolo il contenuto dell'articolo si ricava l'ulteriore contraddittorietà della motivazione del giudice dell'udienza preliminare. Infatti, posto che, secondo il titolo, l'inchiesta di PE riguardava le "battute di caccia per pagare le sentenze", anche scrivendo che al centro dell'inchiesta era la sentenza del 15 marzo con cui la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di PE, indicando nominativamente ed ingiustificatamente nel prosieguo i singoli componenti del collegio ("il Presidente SE RI CO, di Giudici Morgini TO, TO IT, ET ZA, OS NN RI relatore"), si insinuava che costoro fossero oggetto dell'inchiesta penale, tanto più che essi venivano indicati subito dopo la notizia, accostandoli alla stessa, che il "NE avrebbe chiesto al collega sostituto, presente in udienza, di concludere per l'accoglimento del ricorso in una logica di scambi di Cortesia reciproca".
Peraltro, lo stesso GU ha dato atto che nell'ordinanza di custodia cautelare erano indicate come oggetto di un possibile approfondimento le conversazioni intercettate la mattina dell'udienza del 14 febbraio 2007 e non anche la sentenza emessa dalla sezione della Corte di Cassazione e che nessun sospetto sui componenti di questa sezione si ricavava dall'ordinanza custodiate emessa nei confronti del NE e del NI che invece erano i soggetti al centro dell'inchiesta.
Nè vale sostenere che la frase "al centro dell'inchiesta" era stata utilizzata dal giudice della cautela, perché tale frase estrapolata da un discorso complessivo ed inserita nel passo della comunicazione giornalistica, come contestato nel capo di imputazione, portava ad intendere come detto che oggetto dell'inchiesta penale era proprio la sentenza ed i giudici, indicati nominativamente, che l'avevano emessa, mentre lo stesso GU ha dato atto dell'inesistenza di contatti con i giudici della Corte Suprema, mai neppure accennati. 8.- Ciò è tanto più vero che in conclusione lo stesso GU ha affermato che il solo fatto di venire accomunati a colleghi accusati di avere commesso gravi reati nell'esercizio di funzioni giurisdizionali ingenera il disdoro e un giudizio negativo nonché un danno oggettivo ed incalcolabile.
Per cui balza all'evidenza la contraddizione per avere ritenuto non diffamatorio l'articolo, che dava notizia di un fatto contrario alla verità: che battute di caccia erano state organizzate per pagare le sentenze;
e indicava al centro dell'inchiesta la sentenza emessa dal collegio della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, i cui componenti venivano nominativamente indicati subito dopo avere fatto riferimento al NE che avrebbe chiesto al collega presente in udienza, di concludere per l'accoglimento del ricorso in una logica di scambi di Cortesia reciproca, in modo tale da far sorgere nel lettore, il sospetto che anche i magistrati della Corte erano accusati di ciò, per l'accoglimento del ricorso. E ciò tenuto conto che non risulta che l'articolo in questione contenesse una netta distinzione tra i magistrati destinatari dell'ordinanza cautelare e gli altri, a cui non era contestato alcunché, e che pur tuttavia venivano nominativamente indicati, necessarie proprio per non accomunarli al disdoro.
L'omessa e contraddittorietà della motivazione impone l'annullamento della sentenza impugnata di non luogo a procedere.
9. - Poiché il ricorso delle parti civili è diretto ad incidere sui contenuti decisori di carattere penale, il rinvio va disposto davanti GU "perché rinnovi l'udienza preliminare e pervenga ad ulteriori epiloghi decisori", in relazione alla sussistenza di "significative probabilità di successo dell'ipotesi accusatoria nel giudizio dibattimentale" (Cass., sez. un. 28 maggio 2008, n. 25695).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2009