Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1 1 2 6 /0 1 4 7 O 3 L . L ) N O E , B 1 E C 9 A E 9 1 P N - I 1 O 1 I D - Z 1 A E 2 R . C T I L S I D 9 G 3 U E I R E G A 6 REPUBBLICA ITALIANA D E 4 . E N T . T T T N R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S I S A ( E Oggetto: Sentenza del Giudice LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di Pace secondo equità - Motivi di ricorso cassazione.per SEZIONE SECONDA CIVILE composta da: R.G. n. 18781/98 e 14467/99 Presidente Cron. 2361 Franco PONTORIERI Consigliere Rep. RIGGIO Ugo Udienza 19 ottobre 2000 SPAGNA MUSSO Enrico Consigliere CIOFFI Consigliere relatore Carlo GOLDONI ConsigliereUmberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE.24.ORE per diritti L. 3000 SUL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA: 26 GEN 2001 CONDOMINIO dell'edificio sito in Roma, al n. 30 di via Pietro Ferrigni,|| IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in Roma, via Fonte Meravigliosa n. 70, presso l'avv. Alfonso Gentile, che lo difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
LL TO
- intimato -
CB220894 e
contro
SI RT, elettivamente domiciliato in Roma, via Bradano n. 4, presso l'avv. Pasquale Barricelli, che lo difende insieme con l'avv. Maira Giannini, come da procura in atti;
- controricorrente -
0 630/0 1 E SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA: SI RT, come sopra domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
CONDOMINIO dell'edificio sito in Roma, al n. 30 di via Pietro Ferrigni LL TO -intimati - avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 5025 del 27 maggio 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
uditi gli avv.ti Eugenio Merlino ed Angelo Fortunato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Maccarone, che ha concluso chiedendo il rigetto di en- trambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO NT, proprietario di un appartamento del con- dominio indicato in epigrafe, ha chiesto al Giudice di Pace di Roma, ed ha ottenuto, la condanna del condominio e del suo amministratore, RT SI, al pagamento della la somma di lire 2.000.000 onnicomprensive a titolo di risarcimento dei danni che aveva subito per quanto era stato lasciato cadere nella sua terrazza sita al piano terra dagli appartamenti soprastanti, nel corso di molti anni. 2 Il Giudice di pace ha in particolare affermato nella sua sentenza che le prove raccolte, e nel dettaglio riferite, davano conto dei fatti affermati da TO NT, e che dell'inconveniente da lui lamentato era re- sponsabile non solo il condominio, ma anche il suo amministratore, che non aveva fatto quanto in suo potere per evitarlo. Il condominio e RT SI, hanno chiesto con distinti ri- corsi la cassazione di tale sentenza, entrambi per due motivi. TO NT non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi del condominio e di RT SI sono stati propo- sti contro la stessa sentenza, e vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il ricorso di RT SI, proposto dopo la notificazione a lui di quello del condominio (avvenuta il 27 ottobre 1998), e quindi inci- dentale (vedi le sentenze di questa corte, sez. I, 29 aprile 1999 n. 4320, e sez. III, 25 agosto 1999, n. 8906), è peraltro inammissibile, perché è stato notificato il 9 luglio 1999, e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ.. Con il primo motivo del suo ricorso il condominio denunzia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controver- sia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.); afferma che il giudice di pace non ha dato adeguato conto, nella motivazione della sentenza impugnata, delle ragioni per cui ha affermato la sua responsabilità per gli inconvenienti ed i danni lamentati dal condomino TO NT;
sostiene che non è logico 3 chiamare a rispondere l'intero condominio dei comportamenti tenuti dai sin- goli condomini, senza aver preventivamente accertato quantomeno che tali comportamenti sono stati di tutti, e non solo di uno o di alcuni;
e conclude che dunque il giudice di pace, anziché accertare la responsabilità personale dei singoli condomini per le loro azioni, si è limitato ad affermare quella oggettiva dell'intero condominio. Con il secondo motivo il condominio denunzia violazione falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.;sostiene che TO NT non ha dato prova di aver subito un danno patrimoniale, e dunque che quello che è stato liquidato è un danno morale, nella specie non risarcibile. Le censure sono entrambe inammissibili. Quanto alla prima, si ricorda che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, che si ritiene di ribadire (anche perché non sono state prospettate, e non si ravvisano comunque ragioni per discostarsene), la sentenza pronunziata dal giudice di pace secondo equità non può essere im- pugnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la motivazione manchi del tutto o sia apparente, illogica o incoerente (vedi da ultimo Cassazione civile sez. II, 9 marzo 1999, n. 1991). Nel caso di specie il giudice di pace ha dato adeguato conto della decisione adottata, ravvisando la responsabilità (se si vuole, oggettiva) del condominio (ossia di tutti i condomini) per gli inconvenienti lamentati da TO NT, e ritenendo all'evidenza che tale affermazione di re- sponsabilità è nel caso di specie conforme ad un principio di equità. 4 Quanto alla seconda, si ricorda che secondo l'orientamento pa- rimenti consolidato di questa Corte, la sentenza pronunziata dal giudice di pace secondo equità non può essere impugnata con il ricorso per cassazione ma per violazione o falsa applicazione di norme di diritto soltanto nei limiti del contrasto con norme costituzionali, che nella specie non è stato denunziato, posto che è insindacabile il momento del giudizio equitativo (vedi da ultimo Cassazione civile sez. I, 21 settembre 1999, n. 10182). Nulla sulle spese, perché l'intimato non si è costituito.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, e li dichiara entrambi inammissibili. Roma, 19 ottobre 2000 Il presidente Frames deutores (Franco Pontorieri) L'estensore (Cano Cioffi) IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lalazico DEPOSITATO *NCELLERIA Roma 26 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Lalazico 5