Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 19381
CASS
Sentenza 20 aprile 2005

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di diffamazione a mezzo della stampa, il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica: ne consegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone innanzitutto l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico. ( Alla luce del principio la Corte ha ritenuto di annullare la pronunzia di appello che aveva considerato diffamatoria l'espressione "frottole" attribuita dal giornalista alle dichiarazioni rese da una teste di accusa in un processo).

Commentari3

  • 1Diffamazione politica: limiti del diritto di critica e rilevanza della continenza linguistica
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Diritto, non diffamazione per sindacalista criticare datore di lavoro (Tr TN, 1085/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2024

    Legittimamente un rappresentante dell' organizzazione sindacale può porre in dubbio la regolarità delle condotte del datore di lavoro, conferenti all'oggetto della controversia di lavoro e riguardanti i fatti, con toni contenuti, riferendosi a fatti accaduti e stigmatizzandoli con toni conflittuali nell' ambito della vicenda sindacale: va infatti operato un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del …

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  • 3Diffamazione: non sussiste il diritto di cronaca se la notizia è pubblicata in forma anonima
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito "internet" provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di verifica non può ritenersi assolto dalla precedente pubblicazione della notizia da parte di altre fonti di informazione - Cassazione penale sez. V - 24/10/2022, n. 2218). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2005, n. 19381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19381
Data del deposito : 20 aprile 2005

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