Sentenza 16 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2003, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 16/12/2003
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI VA - Consigliere - N. 5978
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - N. 005485/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO NN N. IL 10/07/1944;
avverso ORDINANZA del 11/12/2002 GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Frasso che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 11/12/02, emessa ai sensi dell'art. 69 comma 6^ lett. b) O.P., il Magistrato di sorveglianza di Messina ha respinto il reclamo proposto da RA VA avverso,il provvedimento con cui il 22/10/02 il Consiglio di disciplina del locale istituto di pena gli aveva inflitto, la sanzione della esclusione da attività ricreative e sportive per 10 giorni per avere, mentre era ivi ristretto, pronunciato insieme ad alcuni compagni di detenzione apprezzamenti offensivi nei confronti di personale di custodia di sesso femminile.
Ha rilevato il Magistrato di sorveglianza che il procedimento disciplinare si era svolto regolarmente e che esulava dai limiti del suo sindacato valutare le proteste di estraneità del RA al menzionato episodio.
Contro questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale ribadisce in sostanza di non avere tenuto il comportamento che gli e stato addebitato.
Il gravame deve essere dichiarato senz'altro inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P.. Ed invero, come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 9/2/00 Alberti - rv. 215.915), poiché a norma dell'art. 69 comma 6^ lett. b) O.P. il controllo del Magistrato di sorveglianza sul provvedimento di natura amministrativa emesso in materia disciplinare dall'Autorità penitenziaria è circoscritto alle condizioni di esercizio del relativo potere, alla costituzione e alla competenza dell'organo che lo emette, alla contestazione degli addebiti e alla facoltà di discolpa e non investe il contenuto di merito del provvedimento medesimo, il ricorso per Cassazione contro l'ordinanza che decide sui reclami dei detenuti o degli internati in questa materia è ammesso soltanto per violazioni di legge riguardanti la regolarità formale del procedimento, mentre nel caso di specie il ricorrente contesta la ricostruzione di fatto su cui l'organo disciplinare ha fondato il giudizio di responsabilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004