Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della portata diffamatoria di un articolo deve essere effettuata prendendone in esame l'intero contenuto, sia sotto il profilo letterale sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali la notizia viene data, potendo assumere significato decisivo, tra l'altro, anche l'esame del titolo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'omesso esame dell'intero contenuto narrativo della pubblicazione da parte del giudice di merito si è tradotto in un vizio della motivazione con riflessi sulla ritenuta esimente del diritto di cronaca).
Commentari • 2
- 1. Art. 595 - Diffamazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In generale In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, 22119/2022). In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono (Sez. 5, 6062/1995). Il delitto di …
Leggi di più… - 2. Diffamazione aggravata dalla pubblicazione di fotoFilippo Antonelli · https://www.studiocataldi.it/ · 1 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2000, n. 5738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5738 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 30/03/2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. " SC AR " N.682
3. " EP IC " REGISTRO GENERALE
4. " TT CO NE " N.26962/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma;
2) ED VI, nato a [...] il [...], parte civile;
avverso la sentenza emessa in data 28/01/1999 dalla Corte d'Appello di Roma (in proc.
contro
GI SC LO, nato a [...] il [...], e AL UF LA, nato a [...] il [...]) Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udito, per la parte civile, l'avv. Roberto Rampioni che ha chiesto l'annullamento con rinvio
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacontento che ha concluso per annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 15.11.1992, il settimanale L'ESPRESSO pubblicava un articolo, a firma di OL SC LO, dal titolo "Sono coperti, ma li conosco", con il quale si dava spazio ad un'intervista concessa al giornale dal Notaio Pietro PO in ordine agli sviluppi di una denuncia che egli, tempo prima, aveva presentato al Procuratore della Repubblica di Palmi circa intrecci giudiziari e collusioni fra pubbliche istituzioni e poteri occulti, riferibili a logge massoniche;
in particolare, l'articolo conteneva la confidenza del PO di essere stato ascoltato in sede di commissione innanzi il CSM, cui aveva inviato un fascicolo riguardante il Dott. VI ED, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, convinto che questi "sarebbe stato allontanato dall'esercizio penale, che aveva dimostrato di voler usare come un giocattolo in mano ad un bambino", seppure poi fosse rimasto sorpreso per il fatto che il Magistrato aveva conservato pienezza di funzioni, anche rappresentative in occasione di una visita agli Uffici Giudiziari da parte del Procuratore Nazionale Antimafia. La pubblicazione venne ritenuta diffamatoria dal Magistrato e la querela, tempestivamente proposta, condusse all'imputazione per diffamazione a mezzo della stampa a carico del OL nonché di AL UF LA, Direttore Responsabile del settimanale, per l'omesso controllo sulla pubblicazione.
Giudicati colpevoli con sentenza del Tribunale di Roma in data 29.9.1997 (e condannati il OL a L.
1.500.000 di multa, il AL UF a L.
1.000.000 di multa, in solido alle spese ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, alla stessa assegnata una provvisionale), entrambi gli imputati proposero appello.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma accolse i motivi di gravame ed assolse il OL ed il AL UF con formula "perché il fatto non costituisce reato"; ritenne, per vero, pienamente rispettati i limiti scriminanti del diritto di cronaca. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.
Il difensore della parte civile ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale (riferita agli artt. 595 cp e 13 L.
8.2.1948 n.47), nonché il difetto di motivazione, in ordine sia all'esclusione della valenza diffamatoria della pubblicazione sia alla ritenuta ipotesi di esimente putativa del diritto di cronaca. Si assume, infatti, che la sentenza impugnata non avrebbe minimamente valutato l'inserimento delle affermazioni offensive in un contesto gravido di malevoli allusioni e di gratuiti accostamenti del Magistrato ad ambienti contigui alla massoneria o, quanto meno, legati a poteri occulti e, quanto all'esimente putativa, non avrebbe considerato che il giornalista aveva omesso qualsiasi verifica circa la verità della notizia riferita, dovendosi escludere che l'indagine giudiziaria avviata sulla c.d massoneria deviata avesse coinvolto il Magistrato e, ancora, che il procedimento disciplinare innanzi il CSM, peraltro definito con pronuncia di archiviazione, fosse significativo della veridicità delle affermazioni dell'intervistato. Il Procuratore Generale ha dedotto: 1) difetto di motivazione in ordine al rispetto del criterio di veridicità delle affermazioni obiettivamente diffamatorie;
2) erronea applicazione della legge penale, laddove la sentenza ha ritenuto l'operatività dell'esimente del diritto di cronaca per l'unica ragione che le espressioni, pure lesive dell'altrui reputazione, non rivestirebbero un carattere di volgare e gratuita offensività.
Il primo motivo di ricorso della parte civile e del Procuratore Generale, sia pure con qualche diversità di accenti, sostanzialmente muovono identica censura. E cioè che non è stato considerato il contesto nel quale risulta "calata" l'espressione più platealmente diffamatoria e, nel contempo, che il diritto di cronaca è stata affermato pretermettendo l'esame circa il rispetto del criterio di verità.
Tale censura, sotto entrambi i profili, è fondata.
È noto, infatti, che la valutazione della portata diffamatoria di un articolo debba essere effettuata prendendone in esame l'intero contenuto, sia sotto il profilo letterale sia quanto alle modalità complessive con le quali la notizia viene data, potendo assumere significato decio, tra l'altro, anche l'esame del titolo (Cass. Sez.V, 5.7.1993 n. 8374, P.M. in proc. Renga;
Cass. Sez.V, 12.1.1995 n. 2401; Cass. Sez.V, 12.12.1991 n. 1486, Benincasa)); è altrettanto noto che il legittimo esercizio del diritto di cronaca presuppone l'osservanza rigorosa del limite invalicabile della verità storica della notizia diffusa, onde il giornalista che si limita a pubblicare il contenuto di un'intervista che contiene accuse nei confronti di altri senza verificare la corrispondenza delle stesse a verità, si pone al di fuori dell'esercizio del diritto di cronaca, e la pubblicazione finisce per trasformarsi in vera e propria cassa di risonanza delle offese all'altrui reputazione (Cass. Sez.V, 15.1.1997 n. 31150, Liguori;
Cass. Sez.V, 11.4.1986 n. 2826, Bonanota). Nel caso di specie, la Corte territoriale, trascurando di considerare come l'esame dovesse necessariamente investire "l'insieme" dell'articolo - tanto essendole imposto dalla specificità del capo di imputazione (che ha addebitato agli imputati "precise ed inequivocabili insinuazioni", desumibili dal contesto, circa fatti di contiguità o di collusione con poteri occulti, e logge massoniche) - ha posto unica attenzione all'espressione circa il distorto uso dell'azione penale da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. ED;
in tal modo, risulta reciso, senza il supporto di alcuna motivazione, il collegamento che, pure, "letteralmente" si coglie nell'articolo, dovendosi convenire che lo stesso può prestarsi oggettivamente ad una lettura in chiave di perplessità dell'intervistato circa il possibile "insabbiamento" delle sue denunce per fatti di massoneria c.d. deviata, e il riferimento alla vicenda ED come un caso in tal senso significativo. Poiché la sentenza ha ritenuto l'esimente del diritto di cronaca, ed all'uopo ha ravvisato (con giudizio non fatto oggetto di ricorso) l'interesse del fatto narrato per la pubblica opinione secondo il criterio della pertinenza, non vi è dubbio che l'omesso esame dell'intero contesto narrativo si è tradotto in un effettivo vizio di motivazione, con inevitabili riflessi circa l'operatività dell'esimente in parola che, parimenti, esige che sia rispettato il criterio della correttezza espositiva, secondo il principio della continenza;
ne risulta, infatti, sostanzialmente viziata la conclusione che le espressioni pubblicate non supererebbero la soglia della gratuita aggressione attraverso accostamenti e malevole insinuazioni, posto che è incontestabile l'inserimento della vicenda ED in un articolo che denuncia, per voce dell'intervistato, possibili insabbiamenti in ordine a fatti di massoneria c.d. deviata, e che per il modo con cui è posto all'attenzione del lettore, rivelato dal riferimento a "massoni coperti" e dallo stesso titolo e sottotitolo ("Sono coperti, ma li conoscono - Parla il Massone che ha scatenato Cordova") può indirizzare a far ritenere lo stesso Dott. ED un appartenente alla massoneria c.d. deviata (con effetto denigratorio quanto alla funzione del Magistrato: cfr. Cass. Sez.V, 15.10.1997 n. 1536, P.G. in proc. Di Bari). Il motivo è fondato anche laddove denuncia il difetto di motivazione circa il rispetto del requisito di verità della notizia. La sentenza impugnata, infatti, si limita a sottolineare come sia risultato che il Dott. ED subì in effetti un procedimento disciplinare, peraltro per lui risoltosi positivamente;
nella specie, però, poiché l'articolo annunciava una pregressa condotta professionale "irresponsabile" (uso dell'azione penale "come un giocattolo in mano ad un bambino") in un quadro di coinvolgimento in logge massoniche coperte, sarebbe occorsa ulteriore motivazione che avesse in qualche modo dato conto che, su questo preciso piano di addebiti, il giornalista aveva assolto all'adempimento di ogni obbligo ed onere in ordine alla verità della notizia. La stessa genericità delle espressioni, del resto, giustificava una motivazione sul punto, carente per l'indirizzo diversamente preso dalla sentenza e non sostituita" da alcun richiamo al controllo sull'attendibilità della persona intervistata o ad altri elementi significativi.
Gli esposti motivi debbono essere pertanto entrambi accolti e - ritenuti assorbenti del secondo motivo del Procuratore Generale e del rilievo critico del difensore della parte civile, laddove entrambi censurano il giudizio circa l'esimente putativa che, in realtà, non è stato espresso - la sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che si atterrà ai suenunciati principi.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2000