Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2000, n. 5738
CASS
Sentenza 30 marzo 2000

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della portata diffamatoria di un articolo deve essere effettuata prendendone in esame l'intero contenuto, sia sotto il profilo letterale sia sotto il profilo delle modalità complessive con le quali la notizia viene data, potendo assumere significato decisivo, tra l'altro, anche l'esame del titolo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'omesso esame dell'intero contenuto narrativo della pubblicazione da parte del giudice di merito si è tradotto in un vizio della motivazione con riflessi sulla ritenuta esimente del diritto di cronaca).

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    Rassegna di giurisprudenza In generale In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, 22119/2022). In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono (Sez. 5, 6062/1995). Il delitto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2000, n. 5738
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5738
Data del deposito : 30 marzo 2000

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