Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 337, comma quarto, cod. proc. pen. - che impone all'autorità destinataria della querela l'attestazione della data, del luogo di presentazione e l'identificazione della persona che la propone (cosiddetto verbale di ratifica) - non trova applicazione nel caso in cui il querelante formuli a verbale le proprie dichiarazioni, di guisa che l'atto sia recepito dal verbalizzante, ma solo al caso in cui la querela sia contenuta in un atto già completo e così consegnato all'ufficiale di polizia giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2007, n. 46964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46964 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/11/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gianfranco - Consigliere - N. 2619
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 037852/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MISTRETTA;
nei confronti di:
1) AR AR (ANCHE PCN) N. IL 11/08/1964;
avverso SENTENZA del 23/05/2005 GIUDICE DI PACE di SANT'ANGELO DI BROLO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Requisitoria del Procuratore Generale Cons. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'Ordinanza di inammissibilità. Atti alla Corte d'Appello.
IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica di Patti ricorre avverso l'Ordinanza 21.6.2006 del locale Tribunale che dichiarava inammissibile l'appello avanzato dal PM. avverso la sentenza del giudice di Pace di S. Angelo di Brolo nei confronti di RO AR imputata di lesioni personali. Lamenta il ricorrente che erroneamente il giudice ritenne di dichiarare il difetto di querela, quando la persona offesa LL LI oralmente espose ai Carabinieri di Brolo la propria istanza punitiva e, dunque, potrebbe ravvisarsi il difetto di compiuta identificazione e per difetto di ratifica. IN DIRITTO
L'impugnazione può essere valutata dalla Corte ricadendo su questione di diritto processuale, anche se l'Ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame del PM., deve essere annullata, attesa la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 46/06 e del relativo regime transitorio nel cui contesto trovava legittimazione la decisione interlocutoria espressa sul gravame del PM. da parte della Corte territoriale.
Nel merito la censura del ricorrente Pubblico Ministero è fondata. L'art. 337 c.p.p., comma 4, che impone all'autorità destinataria della querela l'attestazione della data, del luogo di presentazione e l'identificazione della persona che la propone (c.d. "verbale di ratifica"), non trova applicazione nel caso in cui la persona formuli a verbale le proprie dichiarazioni si che l'atto è recepito dal verbalizzante (ma soltanto al caso in cui la querela sia contenuta in un atto già completo e così consegnato all'ufficiale di polizia giudiziaria).
La norma di riferimento è, dunque, l'art. 337 c.p.p., comma 2, che, nel caso in esame rinviene tutti i requisiti formali previsti. Pertanto la Corte, previa dichiarazione di annullamento senza rinvio dell'Ordinanza di inammissibilità dell'appello del PM., annulla la sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Patti per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'Ordinanza di inammissibilità dell'appello del PM. Annulla la sentenza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Patti per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007