Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 9234
CASS
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per omessa acquisizione di verbali dibattimentali

    Il Tribunale ha correttamente ritenuto tardiva la documentazione allegata, applicando i principi di diritto che prevedono la presentazione delle memorie entro termini specifici prima dell'udienza. Non è attribuito al giudice dell'appello cautelare un potere istruttorio in senso stretto. L'obbligo di trasmissione degli atti dal giudice della cognizione a quello della cautela è limitato all'ordinanza appellata e agli atti su cui si fonda.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione per omessa valutazione delle esigenze cautelari

    L'ordinanza impugnata, pur essenziale, è congrua e adeguata. Ha esaminato le allegazioni difensive negando loro rilevanza ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, senza incorrere in illogicità manifeste o travisamenti. Il ricorso ripropone le medesime censure, sollecitando una nuova lettura delle prove non consentita in sede di legittimità. Il dedotto travisamento della prova è meramente asserito e non supportato da elementi concreti.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per carenza di motivazione sulla scelta della misura cautelare

    Il motivo è inammissibile per genericità, non essendo chiarito per quale motivo la posizione del ricorrente si differenzierebbe da quella dei coimputati, giustificando una misura meno afflittiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 9234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9234
    Data del deposito : 10 marzo 2026

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