Sentenza 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 9234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9234 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da EL OS RI GR TI
TI AT
RI NN FA D'LO
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9234/2026 Roma, li, 10/03/2026
Sent.n.sez. 51/2026 C.C. 15/01/2026 R.G.N.38884/2025
sul ricorso proposto da:
RO CE, nato a [...] il [...]
avverso il provvedimento emesso in data 16/09/2025 dal Tribunale di Catanzaro.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RI NN;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - adito dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. - disponeva il ripristino della misura degli arresti domiciliari nei confronti di CE RO in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari, che ne aveva disposto la revoca e innanzi al quale RO era imputato, unitamente al figlio NC NT MI e alla
Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760cba6d014426-Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6384299dd4es512b Firmato Da: MARIELLA IANNICIELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 40d8d8270889817
moglie RI TE TA, del delitto di maltrattamenti nei confronti del fratello convivente disabile NC.
2. Avverso tale ordinanza l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
Ha dedotto:
- la violazione del diritto di difesa ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa acquisizione dei verbali delle prove dibattimentali, che avevano significativamente ridimensionato le accuse e che la difesa aveva allegato alla memoria depositata il giorno prima dell'udienza, perché comunque, trattandosi di atti inclusi nel fascicolo del dibattimento, essi andavano obbligatoriamente trasmessi dal Giudice della cognizione a quello del procedimento cautelare incidentale e potevano anche essere acquisiti ex officio;
violazione di legge e vizi di motivazione per omessa valutazione di una serie di fattori, sintomatici della mancanza delle esigenze cautelari: i fatti per cui è processo risalgono al mese di marzo del 2024; l'imputato è stato sottoposto a misura coercitiva, senza commettere alcuna violazione, pur avendo ottenuto diverse autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari;
la persona offesa è stata collocata in una struttura protetta e il RO, al pari dei coimputati, non ha mai cercato di avvicinarla;
il conto corrente di NC RO è stato sequestrato ed è stato nominato un amministratore di sostegno;
l'istruttoria dibattimentale è ormai esaurita. Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in evidenti travisamenti della prova facendo riferimento a situazioni fattuali in realtà inesistenti, ossia che: la persona offesa sarebbe stata segregata dal 2013 al 2024; gli imputati non avrebbero avuto remore a filmare gli episodi di violenza commessi;
essi avrebbero molestato il congiunto anche quando questi soggiornava presso una comunità; le condotte maltrattanti si sarebbero protratte "fino all'attualità"; - violazione di legge, in relazione all'art. 275, cod. proc. pen., per totale carenza di motivazione circa la scelta della misura, senza distinguere le posizioni, diverse, dei tre imputati.
3. Alla odierna udienza, che si è svolta in forma non partecipata, il Pubblico ha trasmesso la requisitoria scritta, chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, inerente alla mancata acquisizione dei verbali di udienza allegati alle memorie difensive, è manifestamente infondato.
Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED
CA 1 Seriale: 4760cba6d014426-Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6384299dd4e8512b
Firmato Da: MARIELLA IANNICIELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 40d8d8270889817
Il Tribunale, nel ritenere tardiva la documentazione allegata alle memorie di parte depositate il giorno prima della udienza, ha correttamente applicato i principi di diritto sanciti dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 15403 del 30/11/2023, Galati, Rv. 286155), secondo cui il già rinvio operato dell'art. 310, comma 2, alle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. comporta, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786; Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242291; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284139), quantomeno il recepimento delle regole dettate da tale ultima disposizione per la celebrazione dell'udienza camerale. Ne consegue che il suddetto rinvio riguarda anche la regola posta dal comma 2 dell'articolo citato, secondo la quale le parti possono presentare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza (ex multis Sez. 1, n. 33 del 20/11/2018, dep. 2019, RV. 274662; Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Rv. 251864). In conclusione, ogni integrazione di quello stato degli atti, su cui si fonda il corretto svolgimento del contraddittorio camerale, deve necessariamente avvenire nei termini fissati dal legislatore, dovendo altrimenti il Giudice non tenerne conto" (in questo senso implicitamente: Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, cit.; Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Rv. 248711; nel medesimo senso, con riferimento alla produzione di documenti nel giudizio di legittimità ex art. 311 cod. proc. pen., il cui comma 5 parimenti rinvia alle forme previste dall'art. 127 dello stesso codice, (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281047; Sez. 3, n. 12641 del 05/02/2013, Rv. 255118; Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003, Rv. 228393). Parimenti non coglie nel segno la connessa ed ulteriore questione della mancata acquisizione officiosa della citata documentazione: pur non essendo impedito al Giudice di operare acquisizioni istruttorie, è, comunque, da escludere che *al Giudice dell'appello cautelare siano attribuiti poteri istruttori in senso stretto intesi, ossia funzionali allo svolgimento di attività finalizzata alla formazione e acquisizione da parte dello stesso giudice di elementi nuovi da utilizzare per il giudizio. Tanto più che, come ricordato, non trovano applicazione nell'incidente cautelare le disposizioni dell'art. 603 cod. proc. pen. che assegnano al giudice della cognizione poteri istruttori di tal genere. Quello che gli è, invece, consentito entro i limiti precedentemente precisati, è il potere di acquisire la documentazione fornita dalle parti relativa agli elementi informativi "precostituiti" che intendono sottoporre alla sua valutazione> (così la già citata sentenza "Galati"). Manifestamente infondata è, infine, l'ulteriore censura relativa all'omessa trasmissione dei verbali del dibattimento dal Giudice della cognizione a quello della cautela. A tenore dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen., l'obbligo è, limitato all'ordinanza appellata ed agli «atti su cui la stessa si fonda».
infatti,
Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760cba6d014426-Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6384299dd4e8512b Firmato Da: MARIELLA IANNICIELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 40d8d8270889817
2. È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata, caratterizzata da argomentazione essenziale, ma congrua e adeguata, ha esaminato, senza incorrere in illogicità manifeste e travisamenti, le allegazioni difensive, negando ad esse rilevanza ai fini di una diversa valutazione delle esigenze cautelari. Il ricorrente, con il ricorso, propone le medesime censure, senza un confronto critico con le argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato, e sostanzialmente sollecita una nuova e alternativa lettura delle informazioni investigative, non consentita in sede di legittimità, là dove, come nel caso in esame, l'iter argomentativo è esente da vizi della motivazione. Meramente asserito è il dedotto travisamento della prova per la valutazione di circostanze di fatto non vere e/o non esistenti, posto che la censura in parte qua non poggia su elementi concreti e specifici.
3. L'ultimo motivo è inammissibile per la sua genericità. Infatti, il ricorrente non chiarisce il motivo per il quale la sua posizione sarebbe stata differente rispetto a quella dei coimputati, così da giustificare una misura cautelare meno afflittiva di quella degli arresti domiciliari.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec. cod. proc. pen.
Così deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore
RI NN
Il Presidente
EL OS
4760cb6d014426-Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6384299dd4e8512b
Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: MARIELLA IANNICIELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 40d8d8270889817
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati
in sentenza.
Il Presidente
EL OS
Firmato Da: LORENA FRAGOMENI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 4760cba6d014426-Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6384299dd4e8512b Firmato Da: MARIELLA IANNICIELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 40d8d8270889817