Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2022, n. 5454
CASS
Sentenza 27 ottobre 2022

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non consente all'indagato che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto di presentare reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione per motivi diversi da quelli di cui all'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen., essendo il diritto di difesa garantito dalla ricorribilità per cassazione del provvedimento per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice, non con l'ampia formula "a norma dell'art. 127", ma con espressioni quali "nelle forme previste dall'art. 127" o equivalenti, non implica la ricezione completa del modello procedimentale descritto in detta norma, ivi compresa la ricorribilità in cassazione prevista dal settimo comma, ma riguarda la sola regola di svolgimento dell'udienza camerale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'opposizione dell'indagato, sia ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen.).(Conf.: Sez. U., n. 17 del 1992, Rv. 191786-01).

In tema di reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione, il provvedimento del tribunale monocratico, che si sia erroneamente pronunciato sul gravame presentato per motivi diversi da quelli consentiti, ove impugnato con ricorso per cassazione, deve essere annullato senza rinvio dalla Corte, che deve ritenere il giudizio, qualificando come ricorso l'originario reclamo.

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  • 1Art. 127 c.p.p. - Procedimento in camera di consiglio
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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 maggio 2023 il GIP del Tribunale di Napoli disponeva ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p. l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Rosaria C. per il reato di cui all'art. 388 c.p. per particolare tenuità del fatto, contestualmente rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa Coman R. e ordinando l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario. 1.1. Avverso l'ordinanza il difensore dell'indagata proponeva reclamo, eccependo la nullità del provvedimento di archiviazione per tardività della querela, peraltro, non depositata con firma digitale. In particolare, censurava la motivazione apparente con la quale il GIP …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 16 febbraio 2024

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 maggio 2023 il GIP del Tribunale di Napoli disponeva ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p. l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di Rosaria C. per il reato di cui all'art. 388 c.p. per particolare tenuità del fatto, contestualmente rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa Coman R. e ordinando l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario. 1.1. Avverso l'ordinanza il difensore dell'indagata proponeva reclamo, eccependo la nullità del provvedimento di archiviazione per tardività della querela, peraltro, non depositata con firma digitale. In particolare, censurava la motivazione apparente con la quale il GIP …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2022, n. 5454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5454
Data del deposito : 27 ottobre 2022

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