Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2010, n. 36206
CASS
Sentenza 24 settembre 2010

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Massime2

Nella procedura di appello cautelare l'utilizzabilità degli elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma secondo, cod. proc. pen. è subordinata alla positiva verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale.

La formazione del cosiddetto giudicato cautelare in un procedimento avente lo stesso oggetto, e specificamente il tema dell'adeguatezza, di un'originaria unica misura, di altro ancora pendente non impedisce la prosecuzione di quest'ultimo in presenza di nuovi elementi di prova, limitatamente ai punti della decisione a cui essi si riferiscono.

Commentario1

  • 1Segreto professionale non può essere aggirato (Cass. 29495/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2010, n. 36206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36206
Data del deposito : 24 settembre 2010

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