Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che per determinare il termine di prescrizione si tenga conto delle circostanze attenuanti eventualmente sussistenti, in quanto tale soluzione è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, insindacabile nel merito poiché non irragionevole nè arbitraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2008, n. 9539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9539 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 13/02/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 166
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 027425/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
1) EA RA NI N. IL 16/02/1976;
avverso SENTENZA del 18/01/2007 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18.1.2007 il Tribunale monocratico di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di EA RA AN in ordine al reato ad esso ascritto di ricettazione (art. 648 c.p.) per intervenuta prescrizione, riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al capoverso della stessa norma.
Avvero tale sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma per violazione della legge penale (art.606 c.p.p., lett. b, in relazione agli artt. 157 e 648 c.p.).
Osserva con unico motivo il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha dichiarato la prescrizione del delitto contestato, in quanto pur applicandosi la nuova disciplina in materia di prescrizione, che prevede in parte qua termini più brevi, l'ipotesi lieve disciplinata dall'art. 648 cpv c.p. costituisce, non una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante, che resta irrilevante, ai sensi del nuovo testo dell'art. 157 c.p., comma 2, per la determinazione del tempo necessario a prescrivere (che, nella specie, decorre dal 15.6.1998 e matura in dieci anni, corrispondente al massimo della pena edittale prevista per il delitto in contestazione, aumentata di un quarto ex art. 161 c.p., comma 2). Va preliminarmente disattesa l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 157 c.p., comma 2, in relazione agli artt.111 e 3 Cost., sollevata dalla difesa dell'imputato in sede di discussione orale.
Ha prospettato, in proposito, il difensore che la norma in questione, prevedendo che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non si tien conto ne' delle circostanze attenuanti, ne' di quelle aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali il legislatore prevede una pena di specie diversa e per quelle ad effetto speciale, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra la disciplina delle aggravanti e delle attenuanti. L'eccezione si palesa manifestamente infondata, non potendosi non osservare come la soluzione adottata con la norma che si sospetta di incostituzionalità costituisce espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, insindacabile nel merito, in quanto nè irragionevole, ne' arbitraria.
Ed, in realtà, non emerge una situazione di omogeneità fra i termini posti in confronto, che la soluzione differenziale indebitamente disconoscerebbe, sol che si consideri come il legislatore, nel rivisitare la normativa sulla prescrizione, dettando sotto molteplici aspetti una disciplina di maggiore favore per l'imputato, abbia al tempo stesso dato riconoscimento all'esistenza di circostanze che denotano fatti di maggior allarme e disvalore sociale (quali quelli che si riportano alla disciplina delle circostanze ad effetto speciale o che determinano l'applicazione di una pena di specie diversa), nell'ambito di un doveroso contemperamento dei molteplici interessi che fanno capo all'istituto della prescrizione, e che impongono di tener conto anche della realizzazione della pretesa punitiva dello Stato e della conseguente esigenza di efficacia del processo.
Non senza osservare che, comunque, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648 c.p., comma 2 neppure è configurabile (tenuto conto della misura della pena) come circostanza attenuante ad effetto speciale e che, pertanto, anche sotto questo aspetto, emerge una disomogeneità di situazioni fattuali, che rende improponibile lo scrutinio di costituzionalità per violazione della regola di eguaglianza (e/o di ragionevolezza).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Per come correttamente si avverte nell'atto di impugnazione, l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 c.p., comma 2 non configura una autonoma previsione incriminatrice, quanto una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di "specie" a "genere" che si realizza fra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità del fatto criminoso).
Ne discende che, ai fini dell'applicazione del nuovo regime della prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell'art. 157 c.p. (che impone di aver riguardo,come si è detto, "alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale"), bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per l'ipotesi attenuata. Sicché non può ritenersi maturata alcuna prescrizione, ne' alla data della sentenza impugnata, ne' alla data della presente.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per il nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008