Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2013, n. 12641
CASS
Sentenza 5 febbraio 2013

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In tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen. pur consentendo in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione, non autorizza la produzione di documenti che, restando quest'ultima disciplinata dalle regole generali sul procedimento di legittimità (artt. 127 e 311, comma quinto, cod. proc. pen.) deve perciò intervenire al più tardi cinque giorni prima dell'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2013, n. 12641
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12641
    Data del deposito : 5 febbraio 2013

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