Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen. pur consentendo in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione, non autorizza la produzione di documenti che, restando quest'ultima disciplinata dalle regole generali sul procedimento di legittimità (artt. 127 e 311, comma quinto, cod. proc. pen.) deve perciò intervenire al più tardi cinque giorni prima dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2013, n. 12641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12641 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 05/02/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 236
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 31646/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IO N. IL 30/10/1950;
avverso l'ordinanza n. 193/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 23/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario (rigetto). RITENUTO IN FATTO
1 Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 23.2.2012 ha rigettato l'appello proposto da NO ON - indagato in concorso con altri soggetti per reati in materia di stupefacenti (art. 74, commi 1, 2, 3, 4 in relazione alla L. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, nonché art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 80) - contro l'ordinanza del GIP con cui era stata respinta l'istanza di dissequestro di alcuni beni di proprietà dell'indagato. Il Tribunale del Riesame - per quanto ancora interessa - ha rilevato che l'appellante non aveva dimostrato elementi di fatto e di diritto idonei ad inficiare la rilevata sproporzione tra valore dei beni al medesimo riconducibili e il reddito dallo stesso dichiarato o comunque i proventi della sua attività economica al momento dell'acquisto dei singoli cespiti. Ha osservato in particolare che, pur volendo condividere la determinazione dai reddito come operata nella relazione tecnica esibita dell'indagato, e che una parte dei beni sia stata acquistata con il profì tto ricavato dalla vendita di altri cespiti, tuttavia il NO non aveva provato la provenienza lecita dei capitali impiegati nella costituzione dell'azienda agricola in sequestro e dalla cui attività sarebbero derivati i presunti capitali leciti utilizzati per le varie operazioni economiche.
2. Per l'annullamento dei provvedimento, il NO ha proposto ricorso per cassazione denunziando la violazione dell'art. 321 c.p.p. e L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)). Afferma li ricorrente che l'argomentazione del Tribunale appare illogica perché i costi sostenuti dai coniugi NO per l'apertura della loro azienda agricola erano così modesti da non meritare di esser nemmeno giustificati e quindi non possono determinare le conseguenze prospettate dal Tribunale, trattandosi di esborso per poche centinaia di Euro necessari per il disbrigo di formalità burocratiche. Ha ribadito che la consulenza di parte aveva spiegato le modalità di pagamento dei terreni (con il ricavato dell'azienda agricola) e che essi ben potevano giustificare l'acquisto del patrimoni sequestrato, potendo inoltre contare su un esubero di 19.000 Euro. Ancora, ha affermato di 9vere dimostrato anche l'origine della somma di Euro 41.000 sequestrata sul conto corrente bancario intestato all'azienda agricola, residuo di un prestito agrario di 40.000 Euro e di un bonifico di 19.000 Euro effettuato dalla società TH Italia che aveva come causale "prima annualità CTR diritti di superficie".
Il difensore ha depositato in data 4.2.2013 una memoria con allegata documentazione contabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti avvenuta solo il giorno precedente all'udienza. Questa Corte, in tema di ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, ha affermato che il comma quarto dell'art. 311 cod. proc. pen. consente in via eccezionale la presentazione di motivi nuovi prima dell'inizio della discussione (motivi che devono riguardare capi o punti della decisione già investiti dall'originale atto di gravame), ma non attiene alla produzione di documenti, che resta disciplinata dalie regole generali concernenti il procedimento di legittimità. Ne consegue che, dovendosi per i ricorsi in materia cautelare personale osservare le forme previste dall'art. 127 c.p.p., (art. 311 c.p.p., comma 5), le produzioni documentali devono intervenire al più tardi con una memoria depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione cinque giorni prima dell'udienza (cass. Sez. F, Sentenza n. 34554 del 25/07/2003 Cc. dep. 20/08/2003 Rv. 228393).
Questa regola vale a maggior ragione nei procedimenti - come quello in esame - aventi ad oggetto misure cautelari reali (anch'essi regolati dal rito camerale) e si spiega logicamente con l'esigenza di consentire al Collegio di disporre di un minimo di tempo ragionevole per l'esame della documentazione.
Ciò premesso, il ricorso è infondato. Il Tribunale di Catanzaro ha preso in esame le censure prospettate dalla difesa del ricorrente dandovi una propria valutazione sulla sproporzione tra il valore dei beni riconducibili all'indagato e il reddito dichiarato o i proventi della sua attività economica al momento dell'acquisto dei cespiti, osservando che in ogni caso mancava la prova della liceità dei capitali utilizzati per costituire l'azienda. Ha osservato inoltre che, stante l'assenza ab origine di risorse economiche sufficienti a giustificare la realizzazione dell'azienda In sequestro, non potevano calcolarsi quale introito lecito ne' gli immobili acquistati successivamente con i ricavi ne' il notevole corrispettivo derivante dalla vendita di un cespite impiegato per l'acquisto di altri beni In sequestro.
te argomentazioni svolte dai giudici di merito, fondate sulle risultanze processuali, danno conto in maniera logicamente coerente del ragionamento seguito per pervenire alla decisione mentre, - ai contrario, il ricorso tende a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali, attività questa preclusa nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013