Sentenza 20 novembre 2018
Massime • 1
Nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato, non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, non essendo previsto l'onere della notificazione della memoria depositata alle parti controinteressate, detto termine è finalizzato ad assicurare l'effettività e l'adeguatezza del contraddittorio scritto in vista dell'udienza, per la quale l'intervento non è obbligatorio ai sensi del comma 3 dell'art. 127 cit.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2018, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2018 |
Testo completo
00033-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CameraUdienza Consiglio del 20/11/2018 Registro generale n. 34541/2018 4488/2018- Composta dai Consiglieri: Sentenza n. No ruolo: 31 dott. Giuseppe Santalucia Presidente dott. Stefano Aprile dott. Gaetano Di Giuro Rel. dott. ON Minchella dott. AN Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AR AN, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n. 2722/2018 del Tribunale di Napoli in data 18/07/2018; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. ON Minchella;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori Avv. Marco Muscariello in sostituzione dell'Avv. ON Abet e Avv. Valerio Spigarelli in sostituzione dell'Avv. Renato Jappelli, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18/07/2018 il Tribunale del riesame di Napoli ha accolto l'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del Tribunale di S. M. Capua Vetere in data 24/05/2018 che, accogliendo l'istanza di AR AN, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura cautelare originaria era stata applicata allo AR in data 18 aprile 2016 per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata "clan dei casalesi", nonché per i reati di corruzione, turbata libertà degli incanti e falso in atto pubblico, aggravati dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991. Rilevava il Tribunale del Riesame che la sostituzione della misura cautelare applicata per il reato associativo era stata disposta ritenendo affievolite le esigenze di cautela, che, in relazione alle altre imputazioni, potevano essere salvaguardate con minore restrizione. Il P.M. aveva proposto appello, contestando la valutazione di superamento della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che non poteva essere vinta dal solo fatto di spostarsi in Novara, atteso che era mancata ogni forma di dissociazione dalla consorteria. Il Tribunale del Riesame, ritenuto di non poter decidere su ulteriori memorie presentate dalla difesa dell'interessato in udienza, a causa della intempestività che non consentiva al P.M. di controbattere, condivideva le ragioni dell'appello. In primo luogo, si sottolineava che i reiterati provvedimenti di mantenimento della misura cautelare erano stati sempre confermati e che la Corte Suprema non aveva mai accolto i relativi ricorsi, sulla scorta di elementi indicativi della partecipazione dello AR AN all'associazione mafiosa con il ruolo di instaurare e mantenere i rapporti con amministrazioni ed amministratori pubblici, al fine di concludere affari corruttivi, per investitura ricevuta dal "clan dei casalesi", capeggiato da AR LE. Tanto premesso, si respingeva l'argomentazione di ritenere avvenuto un allontanamento da quel contesto criminale, atteso che AR AN aveva sempre negato qualsiasi coinvolgimento così come aveva negato il ruolo a lui contestato di raccordo con ambienti politici ed istituzioni finalizzato a favorire le infiltrazioni mafiose nell'economia della società civile;
si richiamava il fatto che la Corte Suprema aveva affermato, in alcune sue decisioni su precedenti procedimenti relativi allo stesso AR, che la finalizzazione dell'attività di mediazione da lui svolta, riconducibile al ruolo espletato in seno al gruppo con ricadute favorevoli per il clan in termini di incremento della capacità di influenza, era una condizione di strumentalità di cui egli era pienamente consapevole. Si respingevano, altresì, le argomentazioni relative alla giovane età od alla volontà di proseguire negli studi, poiché si trattava di circostanze già note in precedenza che, peraltro, erano state funzionali a mostrarsi come persona rispettabile per poter avvicinare elementi istituzionali;
il fatto poi che non fosse dimostrata la percezione di un compenso quale 2 affiliato detenuto non era dirimente, anche perché poteva dimostrare che egli aveva un rilievo non remunerabile con una somma fissa. D'altra parte, esisteva ormai un giudicato cautelare e il processo era ancora in pieno svolgimento e, con riferimento ai reati-fine, essi erano stati commessi sino all'anno 2016 e non erano stati interrotti spontaneamente, bensì soltanto per il suo arresto, per cui le presunzioni di legge non erano superate atteso che non vi era stato alcun comportamento oggettivamente valutabile quale dissociazione dal clan.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Marco Muscariello.
2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il Tribunale non aveva voluto acquisire note di udienza, finendo per travisare molte argomentazioni che erano state accolte con il provvedimento di sostituzione della misura cautelare;
in realtà, con le note stesse, senza chiedere anticipazioni di giudizio, erano state riportati esiti dibattimentali che, sino a quel momento, avevano ridimensionato comunque ruolo e pericolosità sociale dello AR, come obiettivo che precedeva qualunque considerazione relativa alla dissociazione;
di conseguenza, ritenere che la mancata percezione di uno stipendio dal clan fosse alla base della scarcerazione era una travisamento del ragionamento fatto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che invece aveva valutato la giovane età del ricorrente e il limitato arco temporale della contestata partecipazione, la quale, invece, andava considerata non come intraneità, bensì come contatto non qualificato con determinate realtà: valutate alcune contraddittorietà delle imputazioni medesime, era stato deciso che il solo titolo di reato non poteva essere l'unica base di un giudizio di pericolosità sociale. Del resto, nelle note non acquisite vi erano le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia che il P.M. aveva posto a base delle accuse, ma che non avevano indicato il ricorrente come stabilmente inserito nella compagine. Invece il Tribunale del Riesame aveva considerato il giudicato cautelare come insuperabile, senza valutare che successivi procedimenti cautelari per altri indagati avevano avuto esiti differenti, pur se strettamente connessi alla figura del ricorrente, e persino il ricorrente in altro coevo procedimento aveva ottenuto una smentita dell'assunto di accusa di concorso esterno in associazione mafiosa;
peraltro il Tribunale del Riesame aveva attribuito alla Corte Suprema valutazioni di merito mai espresse.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: lamenta che il Tribunale aveva sostanzialmente sostenuto che affermare la propria innocenza equivaleva alla necessità di essere sottoposto a misura cautelare perchè non esprimeva una dissociazione;
tuttavia questa affermazione confliggeva con i 3 principi generali del nostro ordinamento, anche perché occorreva verificare concreti segnali di allontanamento dal contesto e non anche cercare l'esito di un processo.
3. Altri motivi di ricorso sono stati depositati dall'Avv. Renato Jappelli. Con un articolato motivo unico deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen., inosservanza di norme e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva correttamente ritenute cessate le esigenze cautelari per il reato associativo e attenuate quelle relative ai reati aggravati dall'art 7 del d.l. n. 152 del 1991, mentre il Tribunale del Riesame si era limitato ad una motivazione demolitoria che non aveva affrontato gli argomenti del primo giudice, ma che si era adagiata sulle decisioni relative al giudicato cautelare senza prendere in considerazione il mutamento dello stato delle cose: così, aveva ritenuto che il non prendere uno stipendio dal clan fosse segno di maggior prestigio criminale mentre il primo giudice aveva ritenuto quel dato come indicativo di una partecipazione molto limitata nel tempo, con quanto ne conseguiva in termini di attualità; il primo giudice aveva correttamente rilevato che i reati contestati si arrestavano all'anno 2015 mentre il Tribunale del Riesame aveva ritenuto che fossero proseguiti sino all'anno 2016; il primo giudice aveva ritenuto che non potesse essere privo di rilievo che, nell'ambito delle stesse contestazioni, ci fossero condotte di concorso esterno e di partecipazione vera e propria al clan, mentre il Tribunale del Riesame non aveva voluto considerare l'evoluzione dell'istruttoria dibattimentale;
pertanto, non vi era stata una disamina della perduranza di una determinata condizione pericolosa bensì la pretesa di una confessione del ricorrente per ritenere sussistere una dissociazione, la quale era dimostrata dall'interruzione di ogni rapporto con soggetti controindicati e dall'allontanamento dal territorio campano.
4. Sono stati poi depositati motivi nuovi redatti dall'Avv. ON Abet. Con essi deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: lamenta che il Tribunale del Riesame aveva ritenuto intempestiva una memoria difensiva depositata in udienza poiché essa sarebbe stata tardiva e non avrebbe consentito al P.M. di controdedurre;
in realtà, era stata depositata una nota di poche righe cui era allegata una più corposa Mr memoria difensiva che però era già stata depositata presso il Tribunale sammaritano e presso il P.M. procedente. Ciò aveva causato una visione parziale delle deduzioni difensive, erroneamente ritenute quale istanza di rivalutazione del merito. Si ripercorrevano poi le argomentazioni relative alle valutazioni effettuate dal primo giudice su ruolo e pericolosità sociale del ricorrente, sul significato della mancata percezione dello stipendio, sulla anomala duplicazione di contestazione per le medesime condotte (concorso esterno e partecipazione), sulla necessaria priorità da dare alla valutazione della forma di partecipazione, sulla conoscenza che il P.M. 4 aveva della memoria depositata in udienza, sul rilievo eccessivo conferito al giudicato cautelare in assenza di esame degli elementi sopravvenuti, quale le dichiarazioni dibattimentali raccolte, sulla erronea pretesa di ottenere una confessione per affievolire le esigenze di cautela.
5. Sono stati poi depositati motivi nuovi dall'Avv. Renato Jappelli: con essi si sottolinea che il Tribunale del Riesame aveva pieni poteri di cognizione dopo l'appello del P.M. e non doveva arrestarsi ad una superficiale considerazione del giudicato cautelare, bensì doveva rivalutare l'intero tema degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari;
in questo ambito la difesa aveva correttamente depositato memorie ed atti probatori costituiti da dichiarazioni dibattimentali, e lo aveva fatto nella fase preliminare dell'udienza camerale, per cui il contraddittorio non si era instaurato per scelta del P.M. il quale, dopo aver proposto l'appello, non aveva inteso partecipare all'udienza; di conseguenza, il giudice avrebbe dovuto considerare quella documentazione che riguardava fatti nuovi rispetto all'imposizione della misura cautelare, invece di considerarsi solo come organo di revisione critica del provvedimento impugnato.
6. In udienza le parti hanno concluso come indicato in dispositivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. I motivi di doglianza, benchè articolati in più atti, si prestano ad una trattazione congiunta poiché sono temi comuni, che possono suddistinguersi nel modo seguente: 1) doglianze in rito circa la mancata considerazione di memorie depositate in udienza;
efficacia preclusiva del giudicato cautelare;
3) conclusioni relative alla ritenuta mancata dissociazione;
4) valutazione di varie circostanze confutative della decisione impugnata. Il primo tema da affrontare - perché comune a tutti i motivi di ricorso depositati - è quello relativo alla tempestività delle note e delle memorie depositate il giorno stesso dell'udienza di trattazione dell'appello del P.M. In ordine a questo punto, va ribadito che, nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza (Sez. 1, n. 4793 del 25/01/2012, Rv. 251864). Né può farsi richiamo alla previsione, contenuta nell'art. 121 cod. proc.pen., circa la facoltà della presentazione delle memorie "in ogni stato e grado del procedimento": si tratta, 5 invero, di disposizione di carattere generale, la quale, in relazione al procedimento cautelare partecipato della impugnazione incidentale de libertate di cui all'art. 310 cod.proc.pen., è derogata dalla lex specialis costituita dalla richiamata norma contenuta dal citato art. 127, e cioè «Fino a cinque giorni prima della udienza possono essere presentate memorie in cancelleria». Orbene, l'inosservanza del ridetto termine dilatorio, pur in carenza di espressa comminatoria, comporta la inammissibilità della memoria prodotta tardivamente: infatti, laddove la legge non prevede l'onere della notificazione della produzione alle altre parti (eventualmente)
contro
-interessate, la disposizione in parola è evidentemente finalizzata ad assicurare effettività e adeguatezza del contraddittorio scritto in funzione dell'udienza camerale partecipata per la quale oltretutto neppure è obbligatorio l'intervento (arg. ex art. 127 cod.proc.pen., comma 3: "Il Pubblico Ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono."). Questo rilievo della ratio della norma suffraga la conclusione dell'inammissibilità della memoria tardiva, in considerazione (e in dipendenza) del dovere del giudice immanente a ogni procedimento informato al - principio del contraddittorio - di "pronunciarsi solo su atti che abbiano costituito, o che potrebbero aver costituito, oggetto delle osservazioni delle parti in grado di esaminarli" (Sez. 1, 25 giugno 1998, n. 3820, Selis, Rv n. 211425). La considerazione che precede, in punto di diritto, assorbe la valutazione in ordine alla specificità della censura: una volta chiarito che è stata corretta la decisione del Tribunale del Riesame circa la intempestività della produzione, va anche detto che i ricorsi lamentano essersi trattato di materiale già presente agli atti e già depositato a suo tempo, ma dette affermazioni non dimostrano, di per se stesse, che la documentazione menzionata fosse già presente in atti e non indicano alcunchè di specifico né lo dimostrano in alcun modo, risultando così manchevoli della necessaria autosufficienza: un ricorrente non può limitarsi ad addurre l'esistenza di atti del processo non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettiva dell'atto processuale in questione (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Mr Infine, va rilevato con riferimento alla parte dei ricorsi che allude a sviluppi dibattimentali riportati nelle memorie prima menzionate che il provvedimento - impugnato non elude comunque il tema: e, a fronte di richieste di esame di esiti dibattimentali, il Tribunale del Riesame ha osservato che Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non aveva affatto posto a base della propria decisione un asserito convincimento circa un errore giudiziario a carico del ricorrente, essendosi pronunziato soltanto sulla sussistenza di esigenze cautelari;
parimenti, l'ordinanza impugnata ha rilevato che l'istruttoria dibattimentale non era affatto esaurita, ma occorreva 6 esaminare ancora numerosi testimoni del P.M., nonché l'esito della perizia trascrittiva delle intercettazioni e le ulteriori attività dibattimentali richieste dalle parti. In ogni caso, corretta è stata la decisione sul punto, giacchè la questione sollevata sulle evoluzioni dibattimentali era disassiale rispetto al tema del provvedimento che era stato impugnato dal P.M.
2. Il secondo ordine di doglianze attiene all'asserita sopravvalutazione effettuata nel provvedimento impugnato in ordine al giudicato cautelare. L'argomentazione non risponde al vero. Premesso che il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una questione, di fatto e di diritto, una volta trattata e decisa, non può essere riproposta con argomenti diversi da quelli già esaminati (Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627), la valutazione del Tribunale non risulta errata né motivata in modo apparente o illogico. Il Tribunale del Riesame, infatti, ha doverosamente tenuto conto della pronunzia della Corte Suprema, Sez. 6 n. 18841/2018 del 23/02/2018, che costituiva l'ultima pronunzia, in quel momento, relativa alla vicenda del ricorrente;
detta sentenza è stata espressamente richiamata come nuova conferma della pericolosità dello AR. In essa si legge: «Il tema centrale posto dal ricorso è costituito dal giudicato formatosi sull'ordinanza cautelare emessa a carico del ricorrente per la vicenda in esame, in particolare, quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa denominata clan dei casalesi, fazione AR, ed alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1.203/91, contestata per i reati di corruzione e turbativa d'asta relativamente all'appalto per i lavori di ristrutturazione del palazzo Teti- Maffuccini di S.M.C.V., superato, nella prospettazione difensiva, dai numerosi elementi favorevoli sopravvenuti...(omissis)...nella sentenza dell'11 ottobre 2016 si è affermato che la partecipazione associativa del ricorrente poteva fondarsi anche solo sulle dichiarazioni del CA, riscontrate dagli altri elementi e circostanze indicati nell'ordinanza impugnata, costituenti una solida base probatoria della vicenda corruttiva e della turbativa d'asta. In realtà, il ricorso propone una rilettura della vicenda cautelare in oggetto alla luce degli esiti e degli elementi emersi nell'ambito delle successive ed ulteriori vicende cautelari, sostenendone la capacità destrutturante del quadro probatorio originario, del tutto trascurato nel ricorso, che ne oblitera consistenza e tenuta, ma che risulta l'indispensabile elemento di confronto, al quale il Tribunale si è ancorato per valutare l'incidenza degli elementi, prospettati come nuovi, ma, come già detto, già devoluti, vagliati e disattesi in precedenti incidenti cautelari. Come sottolineato dai giudici di merito, la base probatoria è costituita da intercettazioni telefoniche ed ambientali, da attività di osservazione e dalla confessione della Di NI dopo l'arresto: elementi che, oltre a ricostruire con chiarezza la 7 vicenda corruttiva per la ristrutturazione del palazzo NI (oggetto di confisca antimafia nel 1996 nei confronti del padre del sindaco Di Muro, accusato di reati di criminalità organizzata e corruzione e condannato per corruzione), documentavano l'intervento e l'interesse del ricorrente che, pur non essendo né un pubblico amministratore né un socio dell'impresa favorita, occupandosi di ristorazione, veniva indicato nei colloqui tra il La EG e la Di NI come il garante dell'accordo corruttivo e addirittura, il percettore di una quota della tangente, pagata dai corruttori agli amministratori coinvolti ed in particolare al sindaco Di Muro. Tale interesse era stato ritenuto riconducibile non solo al rapporto di amicizia con il Di Muro, ma alla capacità dello AR di influire ai più alti livelli politici, tanto da assicurare ai correi la effettiva erogazione del finanziamento pubblico ministeriale per l'opera di ristrutturazione, ed al potere di selezionare le imprese appaltatrici, in quanto affiliato al clan dei casalesi, in grado di condizionare entrambe le parti interessate, secondo quanto riferito dai collaboratori ed essenzialmente dai CA, le cui dichiarazioni erano state ritenute di centrale rilevanza, stante la qualificazione della fonte...(omissis)... In detta sentenza si è ritenuto che le fonti probatorie deponessero per l'esistenza di una relazione stabile tra lo AR ed il clan e per il ruolo assegnatogli di intermediazione, instaurazione e mantenimento dei rapporti con gli amministratori locali;
che le dichiarazioni del CA, fonte qualificata ed intranea all'associazione, convergevano in tal senso, avendo egli appreso dell'intraneità ("AN è cosa nostra") e dell'apprezzata abilità del ricorrente nell'intrattenere rapporti con gli enti pubblici locali, rispettivamente, nel 2009 da AR ON, fratello di LE, e nel 2012 da LD FI (cognato di AR LE), collimanti con i dati intercettivi ed oggettivi acquisiti in relazione alla vicenda in esame». All'evidenza, quindi il Tribunale del Riesame ha richiamato una sentenza che aveva nuovamente affrontato la vicenda sotto il profilo della valutazione di elementi sopravvenuti o ritenuti tali. Ribadendo le ragioni espresse nella pronunzia menzionata, va ripetuto ancora che deve censurarsi la valutazione frammentaria degli elementi, operata dal ricorrente: ne consegue che la riproposizione di questioni esaminate, arricchite di contenuti, risultano motivatamente disattese nel provvedimento impugnato e correttamente ritenute non in grado di scardinare quel compendio probatorio, più volte confermato in sede di legittimità, al quale il ricorso non si rapporta, valorizzando unicamente la prospettata portata destrutturante degli elementi successivamente acquisiti. -cheParimenti, non può essere ignorato - ed il Tribunale del Riesame vi fa cenno la citata sentenza affermava ulteriormente: «Anche sul piano delle esigenze cautelari le censure del ricorrente risultano infondate, in quanto il Tribunale ha puntualmente dato atto e confutato gli elementi favorevoli indicati dalla difesa: in particolare, il Tribunale ha sottolineato l'irrilevanza del diverso regime cautelare dei coimputati, non 8 essendo prospettabile la disparità di trattamento a fronte delle contestazioni, gravanti sul ricorrente, diverse rispetto ai correi;
l'irrilevanza della posizione del Di Muro;
l'indimostrata decimazione del clan dei casalesi ed il profilo del ricorrente, intraprendente, influente ed in grado di controllare settori ed affari per conto del clan, ribadendo che nel presente procedimento allo AR non si contesta l'appartenenza al sistema "La EG", ma al clan dei casalesi, gruppo AR, nel cui progetto criminale rientrava l'infiltrazione negli appalti dei comuni del casertano». Così, sulla base degli elementi valutativi e degli esiti giudiziari sopra accennati, l'ordinanza impugnata rilevava che nessun elemento poteva giustificare una conclusione di estraneità al contesto criminale per il solo passaggio del tempo dall'applicazione della misura, anche perché difettava qualsiasi comportamento sintomatico di dissociazione dal clan, non essendo rilevanti la giovane età del ricorrente e la sua condizione di studente universitario (funzionali, invece, al ruolo da svolgere senza destare sospetti). Anche detta conclusione si presenta come logicamente dipanata ed esente da vizi giuridici, atteso che, per principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, il giudicato cautelare è destinato a formarsi rispetto alle questioni dedotte (ex multis: Sez. 4, 32929 del 04/06/2009, Mariani, Rv., 244976) tra le quali rientrano quelle che si pongano in un rapporto di stretta derivazione logica con quanto esaminato e deciso (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Rv. 272338). Né infine poteva valere la considerazione riportata nel ricorso secondo la quale andava tenuto conto che successivi procedimenti cautelari per altri indagati avevano avuto esiti differenti e che essi erano strettamente connessi con la figura del ricorrente: infatti, un giudicato cautelare ha efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che non può invocarsene l'effetto preclusivo nell'ambito di un diverso procedimento cautelare (Sez. 6, n. 54045 del 27/09/2017, Rv. 271734). Dunque, la relativa doglianza deve essere respinta.
3. La successiva doglianza del ricorrente, ribadita in più motivi depositati, attiene alla asserita pretesa, da parte del Tribunale del Riesame di una confessione del ricorrente, nel senso che la protesta di innocenza sarebbe stata considerata come causa dell'applicazione della misura cautelare poiché non dimostrativa di una dissociazione. L'argomentazione non può essere accolta. Infatti, è noto che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, giudice ha l'obbligo di 9 motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Rv. 272919). Nella fattispecie, il Tribunale del Riesame ha correttamente rilevato che il precedente provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non aveva effettuato la puntuale disamina di tutti gli elementi risultanti in ordine alla sussistenza di immutate o affievolite esigenze cautelari: così, senza affatto pretendere una confessione dal ricorrente, l'ordinanza impugnata aveva sottolineato che non era ravvisabile alcuna manifestazione di chiara dissociazione rispetto al contesto criminale e che gli elementi addotti a supporto di tale conclusione (giovane età, condizione di studente universitario, incensuratezza) erano privi di reale significato ai fini che qui interessano. Il Tribunale del Riesame ha osservato che la decisione di affievolire la misura cautelare non si fondava su deduzioni logiche, considerata l'assenza di allontanamento dal contesto criminale, la rilevanza del ruolo assunto nello stesso, l'indeterminatezza della volontà di trasferirsi in altra località, la neutralità della mancata percezione di emolumenti dal clan durante la detenzione;
e questa conclusione sulla natura intrinsecamente contraddittoria della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere era corretta, considerando che essa stessa sostituiva la misura cautelare dopo avere affermato che le esigenze di cautela erano da ritenersi soltanto attenuate poiché «la qualità di imprenditore assunta da AR AN, i suoi legami familiari con i coimputati, i reiterati contatti con imprenditori e politici locali in diversi contesti territoriali della Regione Campania, emergenti dalle contestazioni del procedimento riunito e di quello pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, rendono verosimile il suo inserimento nel contesto di gestione clientelare delle procedure di affidamento dei lavori pubblici», così disegnando un quadro di elevata probabilità di reiterazione di delitti.
4. Le residue osservazioni del ricorrente (limitata partecipazione nel tempo alle condotte contestate, allontanamento dalla Regione di origine, mancata percezione di uno stipendio da parte del clan, anomala duplicazione di contestazioni) sono sostanzialmente relative alla ricostruzione dei fatti e sovente si muovono su di un piano valutativo estraneo a questa sede di legittimità poiché orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di riesame, che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze istruttorie, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova. Secondo l'orientamento di questa Corte, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle 10 caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del Giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del Riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento" (Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Rv 201840). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile dinanzi alla Corte di Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e non sono accoglibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, almeno in parte, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica.
5. Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguenza che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento. Copia del provvedimento andrà trasmessa, a cura della Cancelleria, al competente Tribunale Distrettuale del Riesame di Napoli perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. cod.proc.pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del Riesame di Napoli perché provveda a quanto stabilito nell'art. 92 disp. att. cod. proc.pen. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Così deciso il 20 novembre 2018. ИConsigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA Presidente (dott. ON Minchella) (dott Giuseppe Santalucia) C omio Minchell -2 GEN 2019 IL EL AN EL