Sentenza 24 marzo 2004
Massime • 1
Lo status di collaboratore ai sensi dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 non può costituire oggetto di una pronunzia giudiziale avente natura di mero accertamento dichiarativo non correlato alla richiesta di specifici benefici per i quali tale condizione costituisce il presupposto per derogare ai divieti dettati, in linea generale, dall'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975.
Commentario • 1
- 1. Pene e sistema penitenziario – Collaborazione con la giustizia – Accertamento della stessa (art.58ter O.P.) – Pronuncia meramente dichiarativa del c.d. status di…Giurisprudenza · https://www.diritto.it/ · 23 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 21356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21356 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/03/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1605
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030379/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA LE N. IL 08/07/1976;
avverso ORDINANZA del 15/04/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni dei P.G. Dr. E. Delehaye, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15.4.2003 il Tribunale di Sorveglianza di l'Aquila rigettava l'istanza di dichiarazione di collaborazione ai sensi dell'art. 58 ter ord. pen presentata da ES NI, detenuto in espiazione della pena definitiva di anni venti di reclusione, inflitta con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano del 15.10.1999 anche per i reati di cui all'art. 4 bis ord. pen., ritenendo che dalle sentenze di primo e di secondo grado non emergesse alcuna forma di collaborazione.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, ES NI, il quale lamenta l'illogicità della motivazione sotto il profilo dell'erronea interpretazione dell'istanza, volta non già ad ottenere l'accertamento delle condizioni di applicabilità dell'art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario, bensì l'accertamento dell'insussistenza di legami con la criminalità organizzata nella prospettiva della presentazione di un'istanza volta ad ottenere la concessione di un permesso premio, nonché con riferimento all'omessa valutazione della concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte dei giudici di primo e di secondo grado pur in presenza della accertata responsabilità per delitti gravi.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
La qualità di collaboratore ai sensi dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 non può formare oggetto di un accertamento dichiarativo fine a se stesso, finalizzato al mero riconoscimento di una condizione assimilabile ad uno vero e proprio status, non correlato alla richiesta di specifici benefici per i quali opera la preclusione derivante dal titolo di reato.
Al contrario essa deve essere verificata nell'ambito di una specifica procedura,attivata dalla domanda di applicazione di uno degli istituti contemplati dall'ordinamento penitenziario, al fine di stabilire se sussistono gli estremi per derogare, ai sensi dell'art. 58 ter della citata legge 354/1975, ai divieti dettati, in linea generale, dall'art. 4 bis della stessa legge (Sez. 1^, 26.3.1997, n. 00 973, ric. Guidali, riv. 207183). Nel caso in esame il ricorrente, nella domanda presentata al Tribunale di Sorveglianza, aveva chiesto un accertamento della sua pericolosità sociale e di suoi eventuali collegamenti con la criminalità organizzata "in funzione della prospettata possibilità di fruizione del beneficio del permesso premio".
Correttamente, quindi, l'istanza è stata rigettata, mancando l'attualità e la concretezza di una ben determinata procedura avente ad oggetto uno dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004