Sentenza 9 aprile 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la confisca disposta in un nuovo e diverso procedimento instaurato dopo l'applicazione della misura di prevenzione personale ma prima della sua cessazione, non soggiace alla necessità dell'emissione entro l'anno dal sequestro, posto che l'unico limite temporale di validità è costituito dall'attualità della vigenza della misura di prevenzione personale. (La Corte ha così decretato l'irrilevanza del provvedimento di proroga del termine annuale dal sequestro, disposto dal tribunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2008, n. 19582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19582 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 09/04/2008
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 542
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ IU - Consigliere - N. 039066/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA US, N. IL 09/01/1949;
2) FO CA, N. IL 11/02/1952;
3) IP VA, N. IL 26/02/1927;
avverso DECRETO del 19/09/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, in data 19/02/2008;
letta la mancanza di replica degli Avv. MODAFFARI Pietro e MINNETTI IU per IP AN, del 27/03/2008;
letta la mancanza di replica dell'Avv. LORIS Maria Nisi del 01/04/2008 per IA IU e FO OM.
FATTO
Con decreti del 13.7.2001 e del 15.11.2002 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, disponeva il sequestro e la confisca, nei confronti di IA IU e FO OM, di un terreno con soprastante fabbricato, nei confronti di OD AN di un terreno e di alcuni immobili e nei confronti di NN NA di un fabbricato. I provvedimenti si inserivano in una serie di iniziative giudiziarie che avevano interessato la cosca "IA" operante nel territorio di Melito P.S. e facente capo a IA NA, padre di IA IU.
Avverso tali decreti proponevano appello il predetto IA IU ed i terzi interessati FO OM, IP AN e NN NA contestando le motivazioni poste dal Tribunale a fondamento dei provvedimenti in questione.
Con decreto in data 19.7.2007 la Corte di appello di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, confermava i provvedimenti emessi nei confronti di IA IU, FO OM e IP AN, mentre revocava la confisca del fabbricato intestato a NN NA.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto IA IU lamentando la violazione di legge sotto diversi profili;
analogo ma separato ricorso viene proposto dalla di lui moglie FO OM, mentre autonomo ricorso viene proposto da IP AN. Col primo motivo del ricorso lo IA e la FO chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis e art. 2 ter.
In particolare rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione sollevata concernente l'esistenza di una sorta di giudicato implicito o quanto meno una presunzione di legittima provenienza per quel che riguarda i beni oggetto del suddetto provvedimento di confisca. Ed invero la difesa, argomentando dalla circostanza che la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, prevede l'obbligatorietà di una attività di indagine sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio del soggetto proposto per una misura di prevenzione e su quello dei suoi familiari, e rilevato che il bene in parola era entrato nel patrimonio del prevenuto antecedentemente alla emissione di altri decreti patrimoniali riguardanti altri beni allo stesso riconducibili, rileva che il mancato interessamento da parte del giudice della prevenzione per il bene in questione evidenziava la legittima provenienza dello stesso e quindi l'esistenza di un giudicato implicito in relazione al detto bene.
Rileva altresì la difesa che nel caso di specie si era verificata una preclusione temporale atteso che la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, consente l'espletamento di indagini patrimoniali solo in relazione a soggetti nei cui confronti possa essere disposta una misura di prevenzione personale ovvero in relazione a soggetti già sottoposti a misura, a condizione che la stessa non sia ancora cessata;
e pertanto nel caso di specie, essendo la misura personale già applicata allo IA cessata nel 1995, doveva ritenersi inibita, pur nell'ipotesi di nuova misura personale, la adozione di ulteriori provvedimenti di natura patrimoniale concernenti beni diversi da quelli oggetto di indagine nel corso dell'applicazione della precedente misura.
Col secondo motivo di gravame i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter,
stante l'illegittimità del decreto di proroga per inosservanza dei termini previsti.
In particolare rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di illegittimità del decreto di proroga, adottato dal primo giudice dopo che la causa era stata introitata per la decisione. Ed invero la difesa, argomentando dal rilievo che il suddetto decreto di proroga poteva essere concesso, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, solo "nel caso di indagini complesse", pone in evidenza la intrinseca contraddizione fra l'avvenuto introito della causa per decisione (con implicita valutazione di sufficienza delle indagini effettuate ai fini della decisione medesima), ed il successivo decreto di proroga giustificato dalla complessità delle indagini, avvenuto quando la causa era già stata introitata e non occorrevano ulteriori indagini. Col terzo motivo di gravame i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. In particolare rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sproporzione fra il valore del bene ed i redditi percepiti dagli interessati, non avendo i giudici di merito attribuito rilevanza ai dati ed agli elementi forniti dalla difesa al fine di dimostrare in special modo la capacità reddituale della FO, non facendo in tal modo buon uso dei criteri logico deduttivi che devono essere posti alla base della valutazione sulla sproporzione tra il valore dei beni e l'entità dei redditi. Col quarto motivo di gravame i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e violazione della normativa in tema di comunione legale tra i coniugi. In particolare rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta, avanzata in via subordinata, di limitare il decreto di confisca esclusivamente alla quota ideale spettante allo IA con restituzione della quota di pertinenza della moglie FO PA. E pertanto il provvedimento adottato doveva ritenersi illegittimo sia per non avere il giudice di merito valutato l'apporto conferito dalla FO, attraverso l'attività lavorativa svolta e gli altri introiti della stessa, all'aumento di valore del bene, sia per non avere tenuto nella debita considerazione il regime di comunione legale intercorrente tra i coniugi ai tempi dei fatti per cui è processo.
Chiedono quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. Avverso il medesimo provvedimento propone altresì ricorso per cassazione OD AN, in qualità di terza interessata al suddetto provvedimento di confisca.
Col primo motivo di gravame la ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter. In particolare rileva la difesa che il suddetto provvedimento normativo prevede la confisca dei beni sequestrati, in tal modo evidenziando l'indiscindibile collegamento tra cautela e provvedimento ablatorio, nel senso che il provvedimento di sequestro deve precedere quello di confisca, non essendo possibile una emissione contestuale delle due misure.
Col secondo motivo di gravame la ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10. In particolare rileva la difesa cha la Corte territoriale non aveva tenuto in alcun conto la tesi difensiva secondo cui non tutti i beni riconducibili alla OD potevano essere considerati acquisiti in modo illecito, sotto il profilo che anche gli atti acquisiti dai vecchi procedimenti di prevenzione, richiamati dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato, avevano ricostruito il percorso economico lecito della OD e della sua famiglia che, seppur insufficiente a giustificare l'intero compendio immobiliare, doveva ritenersi sufficiente a giustificare la realizzazione dell'immobile oggetto della confisca nel presente procedimento;
e ciò anche alla luce del principio che l'accertamento della illecita provenienza va effettuato in relazione a ciascun bene suscettibile di applicazione della misura e non in riferimento all'intero patrimonio. Chiede quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. Con memoria in data 19.2.2008 il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Con memoria di replica in data 27.3.2008 la difesa della OD ha ribadito il proprio assunto, evidenziando il carattere apodittico e immotivato del contento della requisitoria del P.G. presso questa Corte di Cassazione.
Con distinte note dell'1.4.2008 la difesa di IA IU e di FO OM ha contestato l'interpretazione fornita dal Procuratore Generale circa la perentorietà dei termini previsti dai della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, commi 3 e 6; circa i limiti di operatività dell'effetto ablativo nel caso in cui il reimpiego del danaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto in virtù di pregresso acquisto lecito;
circa l'onere a carico dell'organo giudiziario di dimostrare l'illecita provenienza dei beni, tenendo presenti gli opposti elementi probatori proposti dall'indagato.
DIRITTO
Il primo motivo dei ricorsi proposti da IA IU e FO OM è infondato.
Rileva il Collegio che in tema di giudicato e preclusione nel procedimento di prevenzione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che il provvedimento adottato in esito al relativo procedimento acquista una intangibilità relativa (in quanto condizionata alla eventuale deduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita allo stato degli atti), divenendo suscettibile di costituire ostacolo all'istaurarsi di un ulteriore analogo procedimento in applicazione del principio del "ne bis in idem", solo con riferimento alle questioni dedotte e non anche a quelle deducibili (Cass. SS.UU. 31.3.1999, Liddi). Da ciò consegue che, per come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, non si evince nel nostro ordinamento positivo da alcun argomento ne' logico ne' letterale la previsione di una sorta di "giudicato implicito" sulla legittima acquisizione di un bene che non abbia formato oggetto di specifica indagine in sede di applicazione della misura di prevenzione reale: in tal caso si è in presenza invero di questione, in senso ampio, non dedotta in tale sede, e sulla quale non può verificarsi quindi alcuna preclusione processuale, di talché deve ritenersi legittima, in costanza di misura di prevenzione personale, l'istaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca di beni che siano nella disponibilità di soggetto sottoposto a tale misura personale, e che non abbiano formato oggetto della precedente determinazione patrimoniale.
Nè può ravvisarsi alcuna inibizione temporale alla adozione di tale ulteriore provvedimento reale sotto il profilo che, prevedendo il della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 1, l'espletamento delle indagini patrimoniali solo con riferimento ai soggetti nei cui confronti può essere disposta una misura di prevenzione personale ovvero in relazione a soggetti già sottoposti a misura a condizione che la stessa non sia ancora cessata, nel caso in esame tali ulteriori indagini non potrebbero essere espletate essendo la misura personale già applicata allo IA cessata nel 1995. Ed invero questa Corte ha avuto modo a più riprese di evidenziare che nei confronti di un determinato soggetto ben può istaurarsi un nuovo procedimento di prevenzione personale, sulla base di nuovi elementi di pericolosità; e pertanto, ritenuta la legittimità dell'applicazione di una nuova misura di prevenzione personale successivamente ad altra misura applicata in precedenza i cui effetti si siano già esauriti, ne deriva consequenzialmente, avuto riguardo sia al contenuto letterale che alla interpretazione logica della disposizione di cui dell'art. 2 bis, comma 1 legge predetta, la possibilità di svolgere ulteriori indagini sulla situazione patrimoniale del soggetto con la conseguente legittima istaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca di ulteriori beni. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso concernente la asserita illegittimità del decreto di proroga per il mancato rispetto dei limiti temporali. Sul punto rileva il Collegio che la lettura fornita da ricorrenti della disposizione di cui della L. n.575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, non appare corretta.
Ed invero la ricostruzione sistematica della confisca prevista dalla norma suddetta evidenzia una ipotesi di confisca contestuale alla applicazione della misura di prevenzione personale, disciplinata dall'art. 2 ter, comma 3, prima parte ("con l'applicazione della misura di prevenzione il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza"); una ipotesi di confisca differita, ossia disposta dopo l'applicazione di tale misura personale, ma sempre nell'ambito dello stesso procedimento, quando siano necessarie per il provvedimento ablativo indagini complesse, disciplinata dall'art. 2 ter, comma 3, seconda parte ("nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro;
tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del Tribunale"), ed una ipotesi di confisca successiva, ossia disposta in un nuovo e diverso procedimento istaurato dopo l'applicazione della misura personale, ma prima della sua cessazione, disciplinata dall'art. 2 ter, comma 6 ("i provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del Procuratore della Repubblica o del Questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo "l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione").
Dal sistema sopra ricostruito, peraltro delineato dal legislatore, si evince pertanto che per la confisca contestuale la legge non prevede alcun termine, stante per definizione la contestualità con l'applicazione della misura di prevenzione personale;
per la confisca differita è previsto invece il termine di un anno dal sequestro, con possibilità di proroga di un altro anno;
per la confisca successiva è previsto il diverso termine della attualità, ossia della non cessazione, della misura di prevenzione personale. Orbene, nel caso di specie ci muoviamo chiaramente in ipotesi di confisca successiva, ossia disposta in un nuovo e diverso procedimento istaurato dopo l'applicazione della misura personale ma prima della sua cessazione, e pertanto ricadente nella previsione normativa di cui del predetto L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6, per il quale non è prevista la necessità della emissione del provvedimento ablativo entro l'anno dell'avvenuto sequestro con possibilità di proroga di un altro anno, essendo il limite temporale costituito dalla attualità e vigenza della misura personale. Da ciò consegue che nessun rilievo assume nel caso di specie il provvedimento di proroga adottato dal Tribunale dovendosi tale provvedimento ritenere inutiliter dato.
Alla stregua di quanto sopra il suddetto motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Il terzo motivo di ricorso si appalesa manifestamente infondato. Ed invero, a proposito della contestata sussistenza dei parametri indiziari necessari per la adozione del provvedimento di confisca, occorre rammentare come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 10, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n.575, art. 3 ter, comma 2; con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Cass. sez. 6^, 17.12.2003 n. 15107). Ove così non fosse, infatti, da un lato si finirebbe per conferire al vizio di legittimità una portata eccedente i confini delle attribuzioni istituzionalmente demandate a questa Corte;
mentre, per altro verso, si rievocherebbe, sotto mentite spoglie, la possibilità di un controllo sulla tenuta intrinseca del tessuto motivazionale, anch'esso, come si è visto, normativamente precluso. Alla stregua di tali rilievi, le doglianze prospettate nei ricorsi in questione finiscono, dunque, per dissolversi, trattandosi di censure concentrate essenzialmente su profili di merito, come pure su questioni di merito verte l'addebito che i ricorrenti muovono ai giudici della prevenzione di non aver adeguatamente valutato gli elementi addotti dalla difesa al fine di evidenziare la capacità reddituale dei predetti, dovendosi per contro ravvisare nel provvedimento impugnato una sufficiente esposizione delle ragioni del convincimento espresso. Ed invero il complesso motivazionale di merito ha compiutamente e coerentemente operato una ricostruzione della capacità reddituale dei ricorrenti, evidenziando tra l'altro, per quel che concerne gli elementi addotti dalla difesa in ordine alla attività svolta dalla FO, che correttamente il Tribunale non aveva tenuto conto dei redditi derivanti dalla attività di insegnante privata svolta dalla stessa in quanto non quantificati o quantificabili, e per quel che riguarda la donazione remuneratoria effettuata nei confronti della predetta da una zia, che l'entità della liberalità non era tale da modificare sostanzialmente il quadro reddituale dei coniugi IA, attesa la sproporzione notevole esistente fra i redditi leciti prodotti e gli esborsi resisi necessari per la realizzazione del fabbricato confiscato. E pertanto deve ritenersi che la decisione impugnata sia conforme, quanto alla sua struttura argomentativa, ai principi di diritto che connotano la materia, di talché non si ravvisa alcuna incompatibilità della motivazione svolta con gli elementi acquisiti agli atti del giudizio, e quindi non si ravvisa alcuna manifesta illogicità di tale motivazione o contraddittorietà per l'esistenza di insormontabili incongruenze nell'ambito della stessa. Di conseguenza, dovendosi ritenere la verifica dell'apparato argomentativo senz'altro positiva, atteso che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito si appalesa del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, nessuna censura e nessun rilievo possono sollevarsi sotto il profilo della violazione di legge.
Del pari infondato si appalesa il quarto motivo di gravame proposto dai ricorrenti predetti.
Ed invero, in ordine alla eccepita violazione della normativa in tema di comunione legale tra i coniugi, osserva il Collegio che questa Corte ha evidenziato che, in forza del dato normativo costituito dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, "nel caso di beni formalmente intestati ad un terzo che si assumano nella disponibilità della persona sottoposta a misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa, il giudice ha l'obbligo di addurre fatti idonei a costituire prova indiziaria dell'assunto che si tende a dimostrare, del superamento, cioè, della coincidenza tra titolarità apparente e disponibilità effettiva dei beni stessi (Sez. 1^, 4.7,1995, Capoccia, Sez. 1^, 19.4.1996, Biron ed altri;
Sez. 1^, 10.11.1997, Faraone e altri;
Sez. 5^, 28.3.2002, Ferrara ed altri). In relazione peraltro al caso nel quale i beni, dei quali si intenda dimostrare la disponibilità in capo al proposto, siano nella formale titolarità del coniuge, dei figli o dei conviventi del medesimo proposto, la disponibilità di quegli stessi beni deve intendersi presunta in capo all'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, senza necessità di specifici accertamenti;
e ciò perché coniuge, figli e conviventi sono considerati dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, separatamente da tutti gli altri terzi, in danno dei quali devono, invece, risultare elementi di prova circa la disponibilità concreta da parte dell'indiziato (Sez. 2^, 5.12.1996, Liso;
Sez. 2^, 14.2.1997, Nobili ed altri)" (Cass. sez. 6^, 2.3.2005 n. 15813). La Corte ha così evidenziato che della predetta L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, seleziona e distingue un novero di soggetti che hanno vincoli con il proposto in considerazione del fatto che, in caso di titolarità di beni in capo a costoro, è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l'effettiva disponibilità di tali beni da parte del medesimo proposto, rispetto al caso nel quale i beni indagati siano nella titolarità di persone diverse dal coniuge, dai figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano convissuto con il proposto, ed ha di conseguenza rilevato che nel caso di titolarità di beni da parte dei soggetti che abbiano siffatti stretti rapporti di coniugio, di parentela o di convivenza, la disponibilità dei beni stessi deve ritenersi presunta in capo all'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, senza necessità di specifici accertamenti.
E pertanto il ricorso va sul punto rigettato.
In ordine al ricorso proposto da OD AN, rileva il Collegio che lo stesso è parimenti infondato.
Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di gravame concernente la asserita erroneità dell'assunto della Corte territoriale secondo cui non sarebbe necessario un intervallo temporale fra il provvedimento di sequestro ed il successivo provvedimento di confisca, assunto che si porrebbe nettamente in contrasto con la funzione tipicamente prodromica del sequestro rispetto alla misura ablatoria, osserva il Collegio che la necessità che il sequestro sia adottato con priorità logica rispetto alla confisca non esclude che entrambi i provvedimenti vengano adottati nell'ambito di un medesimo atto, circostanza che si verifica allorché non è necessario alcun ulteriore accertamento affinché la misura cautelare si trasformi in misura ablativa. La necessità di un intervallo temporale fra i provvedimenti suddetti non si rinviene invero in alcun provvedimento normativo, mentre la eventuale opportunità di siffatto stacco temporale deve essere valutata caso per caso, e non comporta naturalmente la necessità di siffatto stacco, così come si verifica allorché non è necessario alcun ulteriore accertamento per disporre la misura ablativa. Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di gravame proposto dalla predetta OD, concernente la asserita carenza di motivazione del provvedimento impugnato che non aveva tenuto in alcun conto la tesi difensiva secondo cui non tutti i beni riconducibili alla OD potevano essere considerati acquisiti in modo illecito, tesi che si fonda sul rilievo che anche gli atti acquisiti dai vecchi procedimenti di prevenzione, richiamati dalla Corte di appello nel provvedimento suddetto, avevano ricostruito il percorso economico lecito della OD e della sua famiglia che, seppur insufficiente a giustificare l'intero compendio immobiliare, doveva ritenersi sufficiente a giustificare la realizzazione dell'immobile oggetto della confisca nel presente procedimento.
Sul punto ritiene il Collegio di dover ribadire quanto in precedenza evidenziato circa la non deducibilità in sede di ricorso per cassazione del vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ciò in quanto, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. n.1423 del 1956, art. 4, comma 10, richiamato della L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2.
Alla stregua di tali considerazioni il suddetto motivo di gravame si appalesa manifestamente infondato atteso che lo stesso, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non previsto neppure alla luce della L. n. 46 del 2006, trasformando il controllo sulla logicità della motivazione in una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto, nell'ottica di una diversa (e, per la ricorrente, più favorevole) rilettura di tali elementi.
A ciò deve aggiungersi la evidente genericità del suddetto motivo di gravame alla stregua del quale i redditi prodotti dalla OD e dalla sua famiglia, seppur insufficienti a coprire l'intero compendio immobiliare, certamente erano da ritenersi sufficienti per l'acquisizione dell'immobile oggetto della confisca. Ciò chiarito in punto di diritto, deve rilevarsi, con riferimento al provvedimento impugnato, che, contrariamente a quanto assunto in ricorso, i suindicati parametri di legittimità risultano all'evidenza pienamente rispettati. La Corte di merito, infatti, con motivazione congrua che si sottrae pertanto alle censure mosse dalla ricorrente, ha evidenziato l'infondatezza del proposto gravame atteso che le considerazioni dei primi giudici apparivano assolutamente aderenti alle risultanze dei precedenti giudizi di prevenzione, ormai definitivi, nei quali si dava conto della incapienza dei redditi familiari della OD e del suo nucleo familiare per assicurare la disponibilità di un cospicuo patrimonio familiare. Il suddetto motivo di ricorso si appalesa quindi manifestamente infondato.
Alla stregua delle considerazioni svolte i ricorsi proposti, se pur tenuto conto delle ulteriori precisazioni di cui alle memorie aggiuntive in atti, non possono trovare accoglimento. Gli stessi vanno pertanto rigettati, ed a tale pronuncia di rigetto segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008