Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2008, n. 19582
CASS
Sentenza 9 aprile 2008

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In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la confisca disposta in un nuovo e diverso procedimento instaurato dopo l'applicazione della misura di prevenzione personale ma prima della sua cessazione, non soggiace alla necessità dell'emissione entro l'anno dal sequestro, posto che l'unico limite temporale di validità è costituito dall'attualità della vigenza della misura di prevenzione personale. (La Corte ha così decretato l'irrilevanza del provvedimento di proroga del termine annuale dal sequestro, disposto dal tribunale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2008, n. 19582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19582
    Data del deposito : 9 aprile 2008

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