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Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2023, n. 41715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41715 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto come da requisitoria in atti. udito il difensore L'avvocato Morra riportandosi ai motivi di ricorso depositati ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41715 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 26 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 16 maggio 2017, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alle imputazioni contestate ai capi a) e d) perché estinte per prescrizione e, in conseguenza, ha rideterminato la pena e ridotto la durata delle pene accessorie per i reati, contestati in concorso con l'amministratore formale (giudicato separatamente), di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo b) e bancarotta fraudolenta documentale (capo c) in relazione ai quali ha confermato la penale responsabilità dell'imputato nella qualità di consigliere di amministrazione dal 22/10/2005 e di amministratore di fatto per l'intero periodo e sino al 13/11/2012 della Optima s.r.I., dichiarata fallita il 13 novembre 2012. 2. Propone ricorso per cassazione NA CO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di omessa motivazione per avere la Corte d'appello esclusivamente richiamato le argomentazioni rassegnate nella sentenza di primo grado e supinamente e immotivatamente aderito alla decisione di primo grado senza alcuno scrutinio dei motivi di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla dedotta mancanza di prova della qualità di amministratore di fatto della società fallita in capo all'imputato. 2.3. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della sentenza per non avere riconosciuto la prevalenza della circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. 2.4. Con il quarto motivo, deducendo sempre la manifesta illogicità della sentenza, lamenta l'eccessività della pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto in quanto complessivamente infondato. 2. Generico e manifestamente infondato è il primo motivo con cui si lamenta l'omesso scrutinio dei motivi di appello e la supina adesione da parte della Corte distrettuale alla sentenza di primo grado. Ed invero il ricorrente non indica quali motivi sarebbero stati tralasciati dalla Corte d'appello e si limita a contestare genericamente, sostanzialmente ignorandole, le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che, legittimamente, richiamando la decisione del Tribunale, ha utilizzato criteri di valutazione omogenei a quelli adoperati dal Giudice di primo grado e seguito un uniforme apparato logico-argomentativo. La motivazione della Corte d'appello, dunque, in presenza di una doppia conforme, deve essere letta congiuntamente a quella assai analitica e approfondita del Tribunale e si integra a quest'ultima. (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 de/ 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 5, n. 14022 del 12/1/2016, Genitore, Rv. 266617-01). 3. Infondata è la doglianza articolata con il secondo motivo. Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla dedotta mancanza di prova del suo ruolo di amministratore di fatto della società fallita. Orbene, sul punto occorre premettere che la nozione di amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ. richiede l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla funzione, da intendersi, però, nel senso che non è necessariamente richiesto l'esercizio di tutti i poteri gestori essendo sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. (così, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01 che ha anche precisato che «la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.»; conf. Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540). Orbene, la Corte d'appello, in modo conforme e coerente all'ampia motivazione della sentenza di primo grado, ha messo in luce con chiarezza e logicità, tutti gli elementi significativi della qualità di gestore di fatto della società fallita in capo all'imputato descrivendo, dunque, la condotta di quest'ultimo, di professione commercialista, ideatore e gestore della compagine della Optinna immobiliare s.r.I., valorizzando il dato obiettivo dell'ubicazione della sede della fallita presso lo studio del predetto, il fatto che egli aveva operato, quale delegato, sui conti correnti sociali financo quando si era dimesso dalla società nonché la circostanza che aveva beneficiato direttamente delle distrazioni. Evidenzia poi la Corte che tali dati erano stati confermati dalle dichiarazioni del testimone assistito, LE CO, medico privo di esperienza imprenditoriale, che aveva riferito di essere solo amministratore formale della società, ossia il prestanome dell'imputato, reale amministratore, e di aver firmato la documentazione bancaria e notarile agendo sempre sotto le direttive fornitegli dal ricorrente. Tale motivazione, dunque, letta in uno con quella di primo grado, è più che esaustiva essendo stati indicati plurimi elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'imputato quale titolare effettivo del potere decisionale aziendale. CORTE DI CASSAZ1 E V SEZIONE PENALE Il Co gliere estenre ? b Maur° /tt, Il ricorrente, poi, sostanzialmente sollecita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, in ordine alla complessiva ricostruzione e valutazione effettuata nel provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635; Sez. 2, n. 9242 dell'8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 6, n. 36546 del 3/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Tale valutazione è però preclusa al giudice di legittimità, il cui controllo deve limitarsi alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 4. Inammissibili sono poi gli ultimi due motivi di ricorso. Le valutazioni del Tribunale e della Corte d'appello, lette congiuntamente, appaiono congrue ed esenti da illogicità, essendo state messe in luce la gravità dei plurimi fatti contestati, la personalità negativa dell'imputato e la mancanza di alcuna condotta riparatoria nei confronti del fallimento, elementi che, complessivamente valutati, hanno portato i giudici di merito alla conclusione logica di escludere il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, concesse per il solo comportamento processuale, sulle aggravanti ovvero ulteriori sconti di pena. Devesi peraltro ricordare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati dagli articoli 132 e 133 cod. pen. Ne deriva che non può certo ritenersi ammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di meno arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 3 luglio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto come da requisitoria in atti. udito il difensore L'avvocato Morra riportandosi ai motivi di ricorso depositati ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 41715 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 03/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 26 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti del 16 maggio 2017, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alle imputazioni contestate ai capi a) e d) perché estinte per prescrizione e, in conseguenza, ha rideterminato la pena e ridotto la durata delle pene accessorie per i reati, contestati in concorso con l'amministratore formale (giudicato separatamente), di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo b) e bancarotta fraudolenta documentale (capo c) in relazione ai quali ha confermato la penale responsabilità dell'imputato nella qualità di consigliere di amministrazione dal 22/10/2005 e di amministratore di fatto per l'intero periodo e sino al 13/11/2012 della Optima s.r.I., dichiarata fallita il 13 novembre 2012. 2. Propone ricorso per cassazione NA CO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta il vizio di omessa motivazione per avere la Corte d'appello esclusivamente richiamato le argomentazioni rassegnate nella sentenza di primo grado e supinamente e immotivatamente aderito alla decisione di primo grado senza alcuno scrutinio dei motivi di impugnazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla dedotta mancanza di prova della qualità di amministratore di fatto della società fallita in capo all'imputato. 2.3. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della sentenza per non avere riconosciuto la prevalenza della circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. 2.4. Con il quarto motivo, deducendo sempre la manifesta illogicità della sentenza, lamenta l'eccessività della pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può essere accolto in quanto complessivamente infondato. 2. Generico e manifestamente infondato è il primo motivo con cui si lamenta l'omesso scrutinio dei motivi di appello e la supina adesione da parte della Corte distrettuale alla sentenza di primo grado. Ed invero il ricorrente non indica quali motivi sarebbero stati tralasciati dalla Corte d'appello e si limita a contestare genericamente, sostanzialmente ignorandole, le argomentazioni spese nella sentenza impugnata che, legittimamente, richiamando la decisione del Tribunale, ha utilizzato criteri di valutazione omogenei a quelli adoperati dal Giudice di primo grado e seguito un uniforme apparato logico-argomentativo. La motivazione della Corte d'appello, dunque, in presenza di una doppia conforme, deve essere letta congiuntamente a quella assai analitica e approfondita del Tribunale e si integra a quest'ultima. (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 de/ 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 5, n. 14022 del 12/1/2016, Genitore, Rv. 266617-01). 3. Infondata è la doglianza articolata con il secondo motivo. Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla dedotta mancanza di prova del suo ruolo di amministratore di fatto della società fallita. Orbene, sul punto occorre premettere che la nozione di amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ. richiede l'esercizio, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici inerenti alla funzione, da intendersi, però, nel senso che non è necessariamente richiesto l'esercizio di tutti i poteri gestori essendo sufficiente l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. (così, Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01 che ha anche precisato che «la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.»; conf. Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540). Orbene, la Corte d'appello, in modo conforme e coerente all'ampia motivazione della sentenza di primo grado, ha messo in luce con chiarezza e logicità, tutti gli elementi significativi della qualità di gestore di fatto della società fallita in capo all'imputato descrivendo, dunque, la condotta di quest'ultimo, di professione commercialista, ideatore e gestore della compagine della Optinna immobiliare s.r.I., valorizzando il dato obiettivo dell'ubicazione della sede della fallita presso lo studio del predetto, il fatto che egli aveva operato, quale delegato, sui conti correnti sociali financo quando si era dimesso dalla società nonché la circostanza che aveva beneficiato direttamente delle distrazioni. Evidenzia poi la Corte che tali dati erano stati confermati dalle dichiarazioni del testimone assistito, LE CO, medico privo di esperienza imprenditoriale, che aveva riferito di essere solo amministratore formale della società, ossia il prestanome dell'imputato, reale amministratore, e di aver firmato la documentazione bancaria e notarile agendo sempre sotto le direttive fornitegli dal ricorrente. Tale motivazione, dunque, letta in uno con quella di primo grado, è più che esaustiva essendo stati indicati plurimi elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'imputato quale titolare effettivo del potere decisionale aziendale. CORTE DI CASSAZ1 E V SEZIONE PENALE Il Co gliere estenre ? b Maur° /tt, Il ricorrente, poi, sostanzialmente sollecita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, in ordine alla complessiva ricostruzione e valutazione effettuata nel provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635; Sez. 2, n. 9242 dell'8/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 6, n. 36546 del 3/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Tale valutazione è però preclusa al giudice di legittimità, il cui controllo deve limitarsi alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 4. Inammissibili sono poi gli ultimi due motivi di ricorso. Le valutazioni del Tribunale e della Corte d'appello, lette congiuntamente, appaiono congrue ed esenti da illogicità, essendo state messe in luce la gravità dei plurimi fatti contestati, la personalità negativa dell'imputato e la mancanza di alcuna condotta riparatoria nei confronti del fallimento, elementi che, complessivamente valutati, hanno portato i giudici di merito alla conclusione logica di escludere il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, concesse per il solo comportamento processuale, sulle aggravanti ovvero ulteriori sconti di pena. Devesi peraltro ricordare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati dagli articoli 132 e 133 cod. pen. Ne deriva che non può certo ritenersi ammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di meno arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 3 luglio 2023