Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
È applicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma secondo cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora, a causa dell'interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/02/2012, n. 7839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7839 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/02/2012
Dott. GRAMENDOLA FR - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 276
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO FR - Consigliere - N. 30272/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN nato il [...];
avverso la sentenza 26 ottobre 2009 della Corte di appello di Milano;
che ha confermato la sentenza 13 giugno 2008 del Tribunale di Milano di condanna per il reato ex art. 372 cod. pen.. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, nonché il difensore del ricorrente avv. Rongo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
IA AN è stato condannato in primo grado, dal Tribunale di Milano con sentenza 13.6.2008, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, con la condanna al risarcimento del danno morale nei confronti della costituita parte civile SP FR, perché riconosciuto responsabile: del reato di cui all'art. 372 c.p., perché deponendo come testimone dinanzi al Tribunale di Milano, nell'ambito della causa civile n. 3541/06 RG. Lavoro - promossa da SP FR
contro
SCG- "Società Sviluppo Commerciale" - affermava falsamente di aver consegnato al sig. SP FR, n. 3 assegni bancari intestati allo stesso e non trasferibili, tratti sul c/c n. 40303 della Banca di Credito Cooperativo filiale di Cernusco sul Naviglio (MI), rispettivamente per Euro 1.700,00 (mese di ottobre), Euro 1.900,00 (mese di novembre 2004) ed Euro 1.480,00 (mese di dicembre 2004), in cambio di bancali di legno di proprietà del Centro Commerciale "CARREFUR". Assegni in realtà mai risultati emessi per importo e periodo. In Milano il 14/6/2006.
Per i giudici di merito il fatto oggetto di contestazione risulta documentalmente provato attraverso l'esame degli atti acquisiti sull'accordo delle parti.
Sia il primo giudice che la Corte di appello hanno basato il giudizio di responsabilità utilizzando la decisione del Tribunale Ordinario di Milano sezione Lavoro in data 11.8.2006, in punto di non credibilità delle dichiarazioni rese da IN AN innanzi al Giudice monocratico in data 14.6.2006.
Le predette inequivoche affermazioni sono infine state ribadite dagli accertamenti bancari effettuati, sia sul conto corrente da cui l'imputato asseriva aver emesso i tre assegni rilasciati all'SP, sia su altri due conti correnti di pertinenza dell'imputato presso la medesima banca: risultava, quindi, provata con assoluta certezza la falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato poiché non vi era traccia alcuna degli assegni non trasferibili che lo stesso falsamente aveva dichiarato di aver rilasciato SP.
Il primo giudice ha anche osservato che le dichiarazioni assunte dal giudice nel procedimento cautelare civile avevano natura di testimonianza e, pertanto, la loro eventuale falsità integrava gli estremi del reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 c.p., anche quando non fossero state osservate le formalità dettate dagli artt. 244, 251 e 252 c.p.c. con riguardo rispettivamente alla deduzione di detta prova, al giuramento ed alla compiuta identificazione del testimone (si cita in proposito cass. pen. sez. 1, 42898/2001 sezione 1, 1740/2002). La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un unico motivo di impugnazione la difesa dell'IN prospetta violazione di legge con riferimento all'omessa applicazione dell'esimente dell'art. 384 c.p., comma 2
considerato che
il ricorrente doveva essere considerato incapace di testimoniare a sensi del disposto dell'art. 246 c.p.c. in quanto interessato alla vicenda oggetto di giudizio.
In proposito il difensore cita cassazione civile 1369/1989 ed evidenzia che l'IN era portatore di un proprio personale interesse, siccome debitore che aveva eccepito il pagamento del debito stesso, che riferiva avvenuto in contanti e con assegni, e quindi era persona non punibile perché incapace di testimoniare. Il motivo è fondato e la gravata sentenza va annullata senza rinvio perché il ricorrente è persona non punibile ex art. 384 c.p., comma 2. La punibilità della falsa testimonianza commessa in una causa civile non può essere esclusa, ai sensi dell'art. 384 c.p., comma 2, solo in presenza di un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto sostanziale giuridicamente tutelabile, ma va invece esclusa quando ricorra l'interesse che rende una persona incapace a deporre a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., ossia l'interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire (cass. pen. sez. 6, 45311/2011 Rv. 250993). L'esimente de qua è pertanto applicabile all'imputato del delitto di falsa testimonianza, per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora a causa dell'interesse nella causa, come nella specie, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. (cass. pen. sez. 6, 26005/2008 Rv. 240566, Massime precedenti Conformi: N. 6579 del 2008 Rv. 239413).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il ricorrente è persona non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012