Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, in caso di consegna di persona minorenne, spetta al presidente della corte di appello la competenza funzionale alla convalida dell'arresto di polizia giudiziaria e alla emissione di misure cautelari di cui all'art. 13 L. 22 aprile 2005, n. 69, avendo la sezione per i minorenni della corte d'appello la competenza a decidere sulla relativa richiesta di consegna ed ad adottare misure cautelari in base all'art. 9, comma quarto, stessa legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2008, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/12/2008
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2858
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 036798/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) NU AI N. IL 18/09/1990;
avverso SENTENZA del 21/10/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il procuratore generale della Repubblica preso la corte d'appello di Bologna impugna la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui - dopo la dichiarazione di incompetenza funzionale a pronunciarsi sul mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di EL MI e avere ordinato la trasmissione degli atti alla sezione minorenni della stessa corte d'appello - ha disposto l'immediata liberazione di EL MI perché la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare sono state adottate da giudice non appartenente alla sezione minorenni e, come tale, funzionalmente incompetente.
Per la corte d'appello, posto che la competenza funzionale a decidere sulla richiesta di consegna fosse da attribuire alla sezione minori della stessa corte poiché EL MI al momento dei fatti oggetto di imputazione non era ancora maggiorenne, anche la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare avrebbero dovuto essere adottate da un giudice appartenente a tale sezione. È stato pertanto il vizio di origine a travolgere l'intera procedura e imporre l'immediata liberazione di EL MI.
2. Il procuratore ricorrente deduce la violazione di legge, poiché non avrebbe potuto essere disposta la liberazione di EL MI. I provvedimenti di convalida e di applicazione della misura cautelare sono stati adottati a norma dell'art. 27 c.p.p. e avrebbero potuto perdere efficacia solo se non rinnovati nei termini stabiliti dal giudice funzionalmente competente. La norma de qua va applicata, oltre che alle ipotesi di incompetenza territoriale, anche nel caso di incompetenza funzionale del giudice che ab origine ha applicato la misura.
3. La difesa di EL MI ha presentato memorie per sostenere la legittimità del provvedimento di liberazione, in quanto il giudice competente può adottare misure cautelari soltanto se ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 291 c.p.p. e, in particolare, l'urgenza di assicurare le esigenze cautelari. Inoltre, si rileva che in materia di mandato di arresto europeo le misure cautelari non sono obbligatorie.
Si pone in rilievo che i termini per una eventuale rinnovazione sono scaduti e, pertanto, il giudice competente non potrebbe più adottare, anche nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, alcuna misura cautelare.
Infine si deduce che la misura è stata peraltro applicata dal consigliere delegato e non dalla corte, come previsto dalla L. n. 9 del 2005, art. 9, comma 4.
4. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta di annullamento del provvedimento di rimessione in libertà, nonché di quelli che ne hanno costituito i presupposti, non può produrre alcun effetto.
Il giudice ritenuto funzionalmente incompetente non può più emettere provvedimenti impugnati, poiché gli invocati artt. 27 e 291 c.p.p. possono essere applicati soltanto prima della trasmissione degli atti al giudice competente.
Mette conto rilevare, invece, che, nell'ipotesi di arresto a iniziativa della polizia giudiziaria, la L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 2, attribuisce al presidente della corte d'appello in ogni caso la competenza funzionale - e dunque anche nell'ipotesi di persona ancora minorenne - a convalidare l'arresto e, qualora richieste, ad adottare misure cautelari. Solo il giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la consegna spetta, nel caso la persona da consegnare abbia commesso i fatti quando era minore, alla sezione integrata della stessa Corte d'appello a cui il presidente della corte, esaurita la fase cautelare, avrebbe dovuto trasmettere gli atti della procedura.
Nella fattispecie, non avendo provveduto il presidente della corte d'appello, il collegio avrebbe dovuto dunque limitarsi a trasmettere gli atti alla sezione per i minorenni della stessa corte di Bologna e non anche disporre la liberazione della persona nei cui confronti i provvedimenti sono stati adottati dall'organo funzionalmente competente, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 13, citato comma 2. Il ricorso, come articolato, è però inammissibile per assoluta carenza d'interesse, in quanto i motivi sono diretti soltanto a censurare il provvedimento ..... impugnato per violazione degli art.27 e 291 c.p.p. e a richiedere il ripristino della custodia in virtù
di tali norme, non applicabili alla concreta fattispecie. Fattispecie non assimilabile a quella del minore arrestato in flagranza di reato e da porre a disposizione dei competenti organi di giustizia minorile, a norma del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 16 e ss..
Corretta, dunque, la trasmissione degli atti alla competente sezione per i minorenni della corte d'appello di Bologna. Collegio peraltro competente, oltre che a pronunciarsi sulla consegna, anche ad adottare misure cautelari L. n. 69 del 2005, ex art. 9, comma 4, là dove ne ricorrano le condizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Manda ala cancelleria per gli adempimenti della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2009