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Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 26308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26308 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore IG ER, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26308 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2021 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato NT ZZ alla pena di 1.000 euro di ammenda, dichiarata condizionalmente sospesa, per la violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, accertata il 7/10/2017. Secondo il giudice di merito la prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato indicato era data dal rinvenimento, nel suo gilet da caccia e nel tascapane posto sul sedile anteriore dell'auto su cui viaggiava, di due coltelli a serramanico con lame rispettivamente lunghe cm. 7 e cm. 8,5, portati fuori dall'abitazione senza un giustificato motivo. In punto di trattamento sanzionatorio, si è applicata la sola pena pecuniaria, valutandosi il fatto come di lieve entità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NT ZZ, per mezzo del proprio difensore avv. Michele Calantropo, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c), cod.proc.pen., per violazione dell'art. 178, primo comma, lett. b), cod.proc.pen. Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, egli aveva chiesto di essere interrogato dal Pubblico ministero e questi aveva delegato per l'incombente la Stazione dei Carabinieri di Baucina, il cui personale aveva redatto il verbale di perquisizione e sequestro. Egli, ritenendo inopportuno che l'interrogatorio venisse svolto dallo stesso militare che aveva redatto la notizia di reato, aveva reiterato la richiesta di essere sentito direttamente dal Pubblico ministero o dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura ma il Pubblico ministero, nuovamente e senza una motivazione, aveva delegato la medesima Stazione dei Carabinieri, per cui egli aveva comunicato che non si sarebbe recato presso tale autorità di polizia giudiziaria. All'udienza del 25 luglio 2019, egli aveva eccepito la nullità del decreto di citazione perché emesso senza il previo espletamento dell'interrogatorio richiesto, ma il giudice aveva respinto l'eccezione affermando semplicemente che egli era stato invitato due volte presso la Stazione dei Carabinieri, senza motivare sulla censurata violazione dei propri diritti per non essere stato l'interrogatorio fissato davanti al pubblico ministero o ad altro organo di polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso ha sostenuto la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod.proc.pen., per la manifesta 2 illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975. Il Tribunale ha omesso di valutare i motivi forniti per giustificare il porto dei due coltelli. Il ZZ aveva detto, infatti, di essere uscito con gli amici per una gita in campagna e di avere portato con sé i due coltelli per raccogliere verdura. Lo stesso mar. Lo IA aveva visto l'auto provenire dalle zone rurali di Bucina, e i due coltelli erano normali utensili utilizzati in ambito agricolo e domestico. Il porto di quei coltelli, avvenuto in una zona di campagna e per un utilizzo da effettuare in tale ambiente, era sicuramente lecito e la motivazione della sentenza, che non menzionava né valutava la giustificazione fornita, era nulla per la carenza e l'illogicità della motivazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del primo motivo perché la nullità è inesistente, e del secondo motivo perché trattasi di un motivo di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per cassazione è stato proposto direttamente, senza la previa proposizione dell'appello. Occorre perciò valutare il motivo di tale scelta, in quanto se il ricorso è stato proposto "per saltum", nonostante l'appellabilità della sentenza di primo grado, l'art. 569, terzo comma, cod. proc. pen. pone dei limiti alla deducibilità delle violazioni, in particolare vietando la deduzione delle violazioni previste dall'art. 606, primo comma, lett. d) ed e), cod. proc. perì.. 1.1. L'art. 593, terzo comma, cod. proc. pen. indica come inappellabili le sentenze di condanna «per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda» (sia nel testo originario, sia in quello successivo alla legge n.128 del 26/03/2001, che ha modificato la legge n. 468 del 24/11/1999), ma l'interpretazione di questa norma, se essa riguardi le condanne per reati che prevedono la sola pena dell'ammenda quale sanzione edittale o anche le condanne nelle quali l'ammenda è stata applicata a seguito di fatti contingenti, come la concessione di attenuanti ad effetto speciale, quale l'art. 4, comma 3, legge n.110 del 1975, o addirittura un mero errore del giudicante, non è stata sempre univoca. 1.2. Sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1931 era univoca l'interpretazione che limitava l'inappellabilità alle condanne per reati che prevedevano la pena dell'ammenda quale sanzione edittale, unica o alternativa: si possono citare, in via esemplificativa, Sez. 1, n. 327 del 30/01/1980, Rv. 145759; Sez. 1, n. 2593 del 12/10/1979, dep. 1980, Rv. 143903; Sez 1, n. 148 3 del 27/01/1981, Rv. 148645; Sez. 1, n. 2040 del 19/10/1978, Rv.140972. L'art. 512 cod. proc. pen., allora vigente, dichiarava appellabili le condanne «per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione», e gli artt. 162 cod. pen. e 162-bis cod. pen., come è noto, consentivano l'oblazione, così come peraltro consentono oggi, solo per le contravvenzioni per le quali l'ammenda è prevista quale pena edittale, sola o alternativa alla pena detentiva. Non era, quindi, lecita un'interpretazione che estendesse l'inappellabilità a condanne che applicavano la sola pena dell'ammenda a seguito di un'operazione valutativa del caso concreto. 1.3. Con l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, la nuova normativa è stata da subito interpretata nel senso di stabilire l'inappellabilità delle condanne per contravvenzioni in cui fosse stata in concreto applicata la sola pena dell'ammenda, anche nel caso di reati che prevedevano la pena detentiva quale pena edittale. Sez. 3, n. 4621 del 24/02/1993, Rv. 194699, tra le altre, ha affermato che «dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, per effetto del combinato disposto dell'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., e dell'art. 53, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (interpretato anche alla luce dell'art. 57 stessa legge), sono diventate inappellabili le sentenze di condanna per contravvenzioni in relazione alle quali sia stata applicata la sola pena dell'ammenda, anche se come sanzione sostitutiva dell'arresto». Tale orientamento giurisprudenziale, però, non è stato sempre univoco, venendo talvolta valorizzata non la pena irrogata in concreto bensì la pena edittale. In tal senso Sez. 3, n. 5870 del 19/04/1994, Rv. 197829, ha puntualizzato che «l'art. 593, comma terzo, del nuovo codice di procedura penale, volendo ulteriormente limitare, rispetto alla precedente normativa, la possibilità di appello avverso le sentenze di condanna, definisce inappellabili, tra queste ultime, quelle relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, con ciò intendendo riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;
debbono viceversa considerarsi escluse dalla suddetta limitazione e ritenersi quindi appellabili le condanne per contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta, e ciò anche se sia stata in concreto inflitta la sola pena dell'ammenda per errore o per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.» 1.4. L'indirizzo giurisprudenziale non è univoco neppure in merito all'appellabilità o meno di condanne nelle quali la sola pena dell'ammenda sia stata applicata dal giudice per mero errore, in quanto, a fronte dell'interpretazione secondo cui in tali casi la sentenza rimane appellabile, prevalendo il contenuto della norma incriminatrice (Sez. 3, n. 40531 del 11/06/2014, Rv. 260649), vi sono numerose pronunce che, con una stretta 4 interpretazione dell'art. 593, terzo comma, cod. proc. pen., valorizzano la pena concretamente applicata (Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, Rv. 261564). 1.5. Anche l'indirizzo giurisprudenziale relativo all'appellabilità o meno di una condanna per la violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 quando sia stata applicata la sola pena dell'ammenda, come consentito dal terzo comma della norma, non è univoco. Mentre numerose pronunce ritengono inappellabile una tale condanna (tra le molte, Sez. 1, n. 13403 del 30/04/2020, non massimata), sono di segno contrario isolate sentenze, tra cui, da ultimo, Sez. 1, n. 44602 del 15/07/2022, Rv. 283746, che, in motivazione, ha affermato che devono ritenersi appellabili «le condanne per contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta e ciò anche se sia stata in concreto irrogata la sola pena dell'ammenda (nel caso in esame per il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 o, in via generale, per errore o per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva...)». 1.6. Il principio dell'inappellabilità di una condanna per contravvenzione, quando sia stata applicata in concreto la sola pena dell'ammenda, è però preferibile, ad avviso del Collegio, e deve essere qui applicato, perché maggiormente aderente alla lettera dell'art. 593, terzo comma, cod.proc.pen. Tale norma, nella seconda parte del terzo comma, stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento «relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» (secondo la riforma introdotta dalla legge n. 150 del 10/10/2022; il testo precedente, in vigore dal 06/03/2018 al 29/12/2022 in quanto modificato dal d.lgs. n. 11 del 06/02/2018, stabiliva la inappellabilità di quelle «relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa»). Il legislatore ha voluto, pertanto, stabilire chiaramente che, nel caso delle sentenze di proscioglimento, che sono inappellabili solo quelle relative a reati individuati in base alla loro pena edittale;
se avesse voluto stabilire un'analoga limitazione per le sentenze di condanna, avrebbe potuto usare la medesima dizione. Al contrario, la modifica apportata dal d.lgs. n. 11 del 06/02/2018, introducendo l'inciso «in ogni caso», rende ancora più chiara la volontà del legislatore di stabilire l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, in quanto tale regime viene affermato come applicabile qualunque sia il motivo dell'applicazione di tale pena. La questione dell'ammissibilità del ricorso proposto dall'imputato deve quindi essere risolta in termini affermativi, ribadendo l'inappellabilità della sentenza impugnata, in quanto applicativa della sola pena dell'ammenda. 5 2. Il primo motivo di ricorso deve però essere ritenuto infondato, e deve essere rigettato. La richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 415-bis, terzo comma, cod. proc. pen., è stata accolta, in quanto egli è stato invitato per due volte a rendere l'interrogatorio. La sua omessa presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Baucina è ingiustificata, non sussistendo alcuna ragione di opportunità che imponesse l'individuazione di un diverso organo di polizia giudiziaria per svolgere l'attività richiesta, e potendo l'imputato rilevare eventuali violazioni dei propri diritti qualora l'ufficiale di polizia procedente le avesse commesse nell'espletamento dell'interrogatorio. Non sussiste, quindi, la nullità lamentata, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 415-bis, comma terzo, cod. proc. pen. allorquando, ritualmente notificato l'avviso di conclusione delle indagini contenente l'invito a valersi della facoltà di rendere l'interrogatorio, quest'ultimo non sia stato espletato per il rifiuto dell'indagato di rispondere, o per la sua ingiustificata mancata presentazione.» (Sez. 3, n. 24592 del 06/04/2017, Rv. 270341). 3. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Il giudice di primo grado, dopo avere riportato l'esito dell'istruttoria dibattimentale e la giustificazione addotta dal ZZ in merito al possesso dei coltelli, ha basato la condanna sulla sola prova dell'elemento materiale del reato, costituita dal rinvenimento delle armi in possesso dell'imputato, senza motivare adeguatamente la fondatezza o meno della giustificazione da lui fornita. Infatti, nella succinta motivazione relativa al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, il giudice ha affermato dapprima che l'imputato «non ha fornito un giustificato motivo», e poco dopo che «il possesso di tali coltelli, sulla scorta delle emergenze processuali, è risultato ingiustificato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso è stato accertato», utilizzando quindi una mera formula di stile. In particolare, non ha valutato se la giustificazione fornita, riportata alla pagina due della motivazione, fosse attendibile o meno, e se fosse decisiva per introdurre, quanto meno, il "ragionevole dubbio" che impedisce la pronuncia di una decisione di condanna. 4. La motivazione risulta, pertanto, carente, in quanto priva dell'apprezzamento circa la possibile sussistenza di una circostanza idonea ad 6 escludere la rilevanza penale della condotta, e non sorretta da una adeguata giustificazione della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio". La sentenza impugnata deve perciò essere annullata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese in diversa persona fisica. Così deciso il 23 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore IG ER, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26308 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 ottobre 2021 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato NT ZZ alla pena di 1.000 euro di ammenda, dichiarata condizionalmente sospesa, per la violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, accertata il 7/10/2017. Secondo il giudice di merito la prova della penale responsabilità dell'imputato per il reato indicato era data dal rinvenimento, nel suo gilet da caccia e nel tascapane posto sul sedile anteriore dell'auto su cui viaggiava, di due coltelli a serramanico con lame rispettivamente lunghe cm. 7 e cm. 8,5, portati fuori dall'abitazione senza un giustificato motivo. In punto di trattamento sanzionatorio, si è applicata la sola pena pecuniaria, valutandosi il fatto come di lieve entità. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NT ZZ, per mezzo del proprio difensore avv. Michele Calantropo, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c), cod.proc.pen., per violazione dell'art. 178, primo comma, lett. b), cod.proc.pen. Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, egli aveva chiesto di essere interrogato dal Pubblico ministero e questi aveva delegato per l'incombente la Stazione dei Carabinieri di Baucina, il cui personale aveva redatto il verbale di perquisizione e sequestro. Egli, ritenendo inopportuno che l'interrogatorio venisse svolto dallo stesso militare che aveva redatto la notizia di reato, aveva reiterato la richiesta di essere sentito direttamente dal Pubblico ministero o dalla sezione di polizia giudiziaria della Procura ma il Pubblico ministero, nuovamente e senza una motivazione, aveva delegato la medesima Stazione dei Carabinieri, per cui egli aveva comunicato che non si sarebbe recato presso tale autorità di polizia giudiziaria. All'udienza del 25 luglio 2019, egli aveva eccepito la nullità del decreto di citazione perché emesso senza il previo espletamento dell'interrogatorio richiesto, ma il giudice aveva respinto l'eccezione affermando semplicemente che egli era stato invitato due volte presso la Stazione dei Carabinieri, senza motivare sulla censurata violazione dei propri diritti per non essere stato l'interrogatorio fissato davanti al pubblico ministero o ad altro organo di polizia giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso ha sostenuto la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e), cod.proc.pen., per la manifesta 2 illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975. Il Tribunale ha omesso di valutare i motivi forniti per giustificare il porto dei due coltelli. Il ZZ aveva detto, infatti, di essere uscito con gli amici per una gita in campagna e di avere portato con sé i due coltelli per raccogliere verdura. Lo stesso mar. Lo IA aveva visto l'auto provenire dalle zone rurali di Bucina, e i due coltelli erano normali utensili utilizzati in ambito agricolo e domestico. Il porto di quei coltelli, avvenuto in una zona di campagna e per un utilizzo da effettuare in tale ambiente, era sicuramente lecito e la motivazione della sentenza, che non menzionava né valutava la giustificazione fornita, era nulla per la carenza e l'illogicità della motivazione. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del primo motivo perché la nullità è inesistente, e del secondo motivo perché trattasi di un motivo di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per cassazione è stato proposto direttamente, senza la previa proposizione dell'appello. Occorre perciò valutare il motivo di tale scelta, in quanto se il ricorso è stato proposto "per saltum", nonostante l'appellabilità della sentenza di primo grado, l'art. 569, terzo comma, cod. proc. pen. pone dei limiti alla deducibilità delle violazioni, in particolare vietando la deduzione delle violazioni previste dall'art. 606, primo comma, lett. d) ed e), cod. proc. perì.. 1.1. L'art. 593, terzo comma, cod. proc. pen. indica come inappellabili le sentenze di condanna «per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda» (sia nel testo originario, sia in quello successivo alla legge n.128 del 26/03/2001, che ha modificato la legge n. 468 del 24/11/1999), ma l'interpretazione di questa norma, se essa riguardi le condanne per reati che prevedono la sola pena dell'ammenda quale sanzione edittale o anche le condanne nelle quali l'ammenda è stata applicata a seguito di fatti contingenti, come la concessione di attenuanti ad effetto speciale, quale l'art. 4, comma 3, legge n.110 del 1975, o addirittura un mero errore del giudicante, non è stata sempre univoca. 1.2. Sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1931 era univoca l'interpretazione che limitava l'inappellabilità alle condanne per reati che prevedevano la pena dell'ammenda quale sanzione edittale, unica o alternativa: si possono citare, in via esemplificativa, Sez. 1, n. 327 del 30/01/1980, Rv. 145759; Sez. 1, n. 2593 del 12/10/1979, dep. 1980, Rv. 143903; Sez 1, n. 148 3 del 27/01/1981, Rv. 148645; Sez. 1, n. 2040 del 19/10/1978, Rv.140972. L'art. 512 cod. proc. pen., allora vigente, dichiarava appellabili le condanne «per contravvenzione per la quale non è ammessa l'oblazione», e gli artt. 162 cod. pen. e 162-bis cod. pen., come è noto, consentivano l'oblazione, così come peraltro consentono oggi, solo per le contravvenzioni per le quali l'ammenda è prevista quale pena edittale, sola o alternativa alla pena detentiva. Non era, quindi, lecita un'interpretazione che estendesse l'inappellabilità a condanne che applicavano la sola pena dell'ammenda a seguito di un'operazione valutativa del caso concreto. 1.3. Con l'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura penale, la nuova normativa è stata da subito interpretata nel senso di stabilire l'inappellabilità delle condanne per contravvenzioni in cui fosse stata in concreto applicata la sola pena dell'ammenda, anche nel caso di reati che prevedevano la pena detentiva quale pena edittale. Sez. 3, n. 4621 del 24/02/1993, Rv. 194699, tra le altre, ha affermato che «dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, per effetto del combinato disposto dell'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., e dell'art. 53, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (interpretato anche alla luce dell'art. 57 stessa legge), sono diventate inappellabili le sentenze di condanna per contravvenzioni in relazione alle quali sia stata applicata la sola pena dell'ammenda, anche se come sanzione sostitutiva dell'arresto». Tale orientamento giurisprudenziale, però, non è stato sempre univoco, venendo talvolta valorizzata non la pena irrogata in concreto bensì la pena edittale. In tal senso Sez. 3, n. 5870 del 19/04/1994, Rv. 197829, ha puntualizzato che «l'art. 593, comma terzo, del nuovo codice di procedura penale, volendo ulteriormente limitare, rispetto alla precedente normativa, la possibilità di appello avverso le sentenze di condanna, definisce inappellabili, tra queste ultime, quelle relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, con ciò intendendo riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;
debbono viceversa considerarsi escluse dalla suddetta limitazione e ritenersi quindi appellabili le condanne per contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta, e ciò anche se sia stata in concreto inflitta la sola pena dell'ammenda per errore o per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.» 1.4. L'indirizzo giurisprudenziale non è univoco neppure in merito all'appellabilità o meno di condanne nelle quali la sola pena dell'ammenda sia stata applicata dal giudice per mero errore, in quanto, a fronte dell'interpretazione secondo cui in tali casi la sentenza rimane appellabile, prevalendo il contenuto della norma incriminatrice (Sez. 3, n. 40531 del 11/06/2014, Rv. 260649), vi sono numerose pronunce che, con una stretta 4 interpretazione dell'art. 593, terzo comma, cod. proc. pen., valorizzano la pena concretamente applicata (Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, Rv. 261564). 1.5. Anche l'indirizzo giurisprudenziale relativo all'appellabilità o meno di una condanna per la violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975 quando sia stata applicata la sola pena dell'ammenda, come consentito dal terzo comma della norma, non è univoco. Mentre numerose pronunce ritengono inappellabile una tale condanna (tra le molte, Sez. 1, n. 13403 del 30/04/2020, non massimata), sono di segno contrario isolate sentenze, tra cui, da ultimo, Sez. 1, n. 44602 del 15/07/2022, Rv. 283746, che, in motivazione, ha affermato che devono ritenersi appellabili «le condanne per contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta e ciò anche se sia stata in concreto irrogata la sola pena dell'ammenda (nel caso in esame per il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 o, in via generale, per errore o per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva...)». 1.6. Il principio dell'inappellabilità di una condanna per contravvenzione, quando sia stata applicata in concreto la sola pena dell'ammenda, è però preferibile, ad avviso del Collegio, e deve essere qui applicato, perché maggiormente aderente alla lettera dell'art. 593, terzo comma, cod.proc.pen. Tale norma, nella seconda parte del terzo comma, stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento «relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa» (secondo la riforma introdotta dalla legge n. 150 del 10/10/2022; il testo precedente, in vigore dal 06/03/2018 al 29/12/2022 in quanto modificato dal d.lgs. n. 11 del 06/02/2018, stabiliva la inappellabilità di quelle «relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa»). Il legislatore ha voluto, pertanto, stabilire chiaramente che, nel caso delle sentenze di proscioglimento, che sono inappellabili solo quelle relative a reati individuati in base alla loro pena edittale;
se avesse voluto stabilire un'analoga limitazione per le sentenze di condanna, avrebbe potuto usare la medesima dizione. Al contrario, la modifica apportata dal d.lgs. n. 11 del 06/02/2018, introducendo l'inciso «in ogni caso», rende ancora più chiara la volontà del legislatore di stabilire l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, in quanto tale regime viene affermato come applicabile qualunque sia il motivo dell'applicazione di tale pena. La questione dell'ammissibilità del ricorso proposto dall'imputato deve quindi essere risolta in termini affermativi, ribadendo l'inappellabilità della sentenza impugnata, in quanto applicativa della sola pena dell'ammenda. 5 2. Il primo motivo di ricorso deve però essere ritenuto infondato, e deve essere rigettato. La richiesta formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 415-bis, terzo comma, cod. proc. pen., è stata accolta, in quanto egli è stato invitato per due volte a rendere l'interrogatorio. La sua omessa presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Baucina è ingiustificata, non sussistendo alcuna ragione di opportunità che imponesse l'individuazione di un diverso organo di polizia giudiziaria per svolgere l'attività richiesta, e potendo l'imputato rilevare eventuali violazioni dei propri diritti qualora l'ufficiale di polizia procedente le avesse commesse nell'espletamento dell'interrogatorio. Non sussiste, quindi, la nullità lamentata, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 415-bis, comma terzo, cod. proc. pen. allorquando, ritualmente notificato l'avviso di conclusione delle indagini contenente l'invito a valersi della facoltà di rendere l'interrogatorio, quest'ultimo non sia stato espletato per il rifiuto dell'indagato di rispondere, o per la sua ingiustificata mancata presentazione.» (Sez. 3, n. 24592 del 06/04/2017, Rv. 270341). 3. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Il giudice di primo grado, dopo avere riportato l'esito dell'istruttoria dibattimentale e la giustificazione addotta dal ZZ in merito al possesso dei coltelli, ha basato la condanna sulla sola prova dell'elemento materiale del reato, costituita dal rinvenimento delle armi in possesso dell'imputato, senza motivare adeguatamente la fondatezza o meno della giustificazione da lui fornita. Infatti, nella succinta motivazione relativa al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, il giudice ha affermato dapprima che l'imputato «non ha fornito un giustificato motivo», e poco dopo che «il possesso di tali coltelli, sulla scorta delle emergenze processuali, è risultato ingiustificato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso è stato accertato», utilizzando quindi una mera formula di stile. In particolare, non ha valutato se la giustificazione fornita, riportata alla pagina due della motivazione, fosse attendibile o meno, e se fosse decisiva per introdurre, quanto meno, il "ragionevole dubbio" che impedisce la pronuncia di una decisione di condanna. 4. La motivazione risulta, pertanto, carente, in quanto priva dell'apprezzamento circa la possibile sussistenza di una circostanza idonea ad 6 escludere la rilevanza penale della condotta, e non sorretta da una adeguata giustificazione della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio". La sentenza impugnata deve perciò essere annullata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese in diversa persona fisica. Così deciso il 23 marzo 2023