Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2006, n. 18450
CASS
Sentenza 7 dicembre 2006

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Il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen. dell'art. 12-sexies legge 1° dicembre 1970 n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 21 legge 6 marzo 1987 n. 74, deve intendersi riferito alle pene previste dal comma secondo e non a quelle indicate nel primo comma della disposizione codicistica, avendo ad oggetto il citato art. 12-sexies la violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione della somma fissata nella sentenza di divorzio per i figli minori).

È illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento, da parte del condannato, delle obbligazioni risarcitorie in favore della parte offesa che non sia costituita parte civile, non potendosi far rientrare tale adempimento, per la sua natura privatistica, tra le conseguenze dannose o pericolose del reato, alla cui eliminazione, stante il loro carattere pubblicistico, il giudice ben può condizionare l'applicazione del beneficio.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2006, n. 18450
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18450
Data del deposito : 7 dicembre 2006

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