Sentenza 7 dicembre 2006
Massime • 2
Il generico rinvio, "quoad poenam", all'art. 570 cod. pen. dell'art. 12-sexies legge 1° dicembre 1970 n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 21 legge 6 marzo 1987 n. 74, deve intendersi riferito alle pene previste dal comma secondo e non a quelle indicate nel primo comma della disposizione codicistica, avendo ad oggetto il citato art. 12-sexies la violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione della somma fissata nella sentenza di divorzio per i figli minori).
È illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento, da parte del condannato, delle obbligazioni risarcitorie in favore della parte offesa che non sia costituita parte civile, non potendosi far rientrare tale adempimento, per la sua natura privatistica, tra le conseguenze dannose o pericolose del reato, alla cui eliminazione, stante il loro carattere pubblicistico, il giudice ben può condizionare l'applicazione del beneficio.
Commentari • 3
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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23866 depositata il 31/05/2013, ha stabilito un importante principio in relazione alla pena da applicare nel caso di mancata corresponsione dell'assegno di divorzio di cui all'art. 12-sexies L- 898/70. E' importante sottolineare, come ricordato dalla stessa Corte che, con l'introduzione della legge sul divorzio (n. 898/70), erano rimaste prive di rilevanza penale le condotte dell'ex coniuge che omettesse il pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal Giudice. La lacuna è stata colmata dall'art. 21 della legge n. 74/81 attraverso al quale il legislatore ha inserito nella legge sul divorzio l'art. 12-sexies che stabilisce …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2006, n. 18450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18450 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 07/12/2006
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 1565
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 19605/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RO, nato il [...];
avverso la sentenza 11/3/05 della Corte d'Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Martusciello V., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione e con rinvio sul merito;
Udito il difensore avv. Lombardo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione al terzo motivo e con rinvio in relazione agli altri motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
1- La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 11/3/2005, confermava il giudizio di colpevolezza, già espresso dal Tribunale di Padova con pronuncia del 31/5/2004, di MA RO in relazione al reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies e art. 570 c.p., comma 2, per essersi sottratto all'obbligo, stabilito nella sentenza di divorzio, di corresponsione dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli minori PO e NI, affidati alla madre BO SA;
riduceva la pena detentiva inflitta a mesi due di reclusione, confermando quella pecuniaria di Euro 400,00 di multa e il beneficio della sospensione condizionale subordinata al versamento in favore della BO della somma di Euro 10.000,00. Riteneva la Corte territoriale, richiamando la decisione di primo grado, che la colpevolezza dell'imputato trovava riscontro probatorio nella attendibile testimonianza della sua ex moglie, che aveva riferito in ordine al continuo e persistente comportamento inadempiente del MA, il quale, peraltro, non aveva contestato il fatto oggettivo e si era giustificato asserendo di essersi venuto a trovare in precarie condizioni economiche, perché impossibilitato a lavorare per assistere i suoi anziani genitori e per ragioni di salute, che lo avevano reso inabile per circa un anno.
2- Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato e ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt.45 e 570 c.p., nonché vizio di motivazione, per non essersi data adeguata risposta alla prospettata causa di forza maggiore (temporanea inabilità al lavoro per malattia e continua assistenza agli anziani genitori), che gli aveva impedito di fare fronte ai propri obblighi verso i figli, dei quali peraltro non si era dimostrato il concreto stato di bisogno;
2) erronea applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies e dell'art. 62 bis c.p., perché si sarebbe dovuto applicare la sola pena pecuniaria nel minimo, tenuto conto della massima incidenza delle circostanze attenuanti generiche;
3) erronea applicazione dell'art. 165 c.p. e art. 538 c.p.p., perché, in assenza della costituzione di parte civile, illegittimamente l'accordato beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato al versamento della somma di denaro.
3- Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
3a- La sentenza impugnata, sia pure sinteticamente e attraverso il richiamo per relationem a quella di primo grado, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. Ed invero, la conclusione alla quale la sentenza perviene è supportata dal dato obiettivo e non contestato della mancata corresponsione da parte dell'imputato, per un lungo periodo, dell'assegno dovuto all'ex moglie per il mantenimento dei due figli minori alla stessa affidati. Correttamente la sentenza esclude l'invocata causa di non punibilità della forza maggiore, non potendo questa essere individuata nell'asserito impegno dell'imputato di avere dovuto prestare continua assistenza ai propri anziani genitori o nella malattia da cui il medesimo imputato - per un certo periodo - era stato colpito, circostanze queste che gli avrebbero impedito di lavorare e di produrre reddito. A prescindere dalla mancanza di prova al riguardo, non va sottaciuto, infatti, che in tanto può invocarsi la forza maggiore in quanto l'agente abbia fatto tutto quanto in suo potere per uniformarsi alla legge, ma per cause indipendenti dalla sua volontà non abbia potuto impedire la condotta antigiuridica. Nel caso in esame, la malattia dell'imputato, limitata nel tempo, non integra la causa di forza maggiore, per giustificare il comportamento inadempiente protrattosi per anni;
altrettanto dicasi per l'assistenza ai propri anziani genitori, non inconciliabile con il dovere primario di fare fronte alle esigenze dei propri figli e di attivarsi in ogni maniera, avendone la potenzialità, per soddisfarle. D'altra parte, come rilevato nella sentenza di primo grado, l'imputato, per sua stessa ammissione, avrebbe collaborato saltuariamente - prima di trovare un lavoro stabile - nella gestione di un negozio e, quindi, la pur limitata capacità reddituale gli avrebbe consentito di onorare, quanto meno in parte, i suoi obblighi economici verso i figli minori, cosa questa non verificatasi. 3b- Lo stato di bisogno dei figli minori, non disponendo gli stessi di capacità lavorativa e non risultando desinatari di rendite di alcun genere, deve presumersi e non rileva che sia il genitore affidatario a provvedere in via sussidiaria alle esigenze della prole, incombendo comunque anche sull'altro genitore il dovere primario di contribuire al soddisfacimento di tali esigenze. Nel caso in esame, peraltro, lo stato di bisogno dei figli minori non viene concretamente in rilievo, considerato che si verte in tema di inadempimento nel pagamento dell'assegno divorzile. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 472/'89, ha affrontato la questione relativa alla diversa tutela penale a favore dei figli minori di genitori divorziati rispetto a quella prevista per i figli minori dei separati, ritenendo che, seppure i figli sono i destinatari dell'assegno di mantenimento, essi non sono i creditori della relativa prestazione che va, invece, a completare la posizione creditoria dell'altro coniuge divorziato, a favore del quale si giustifica la tutela rafforzata che sanziona la mera inottemperanza, trovandosi egli in una posizione di maggiore debolezza rispetto al coniuge separato cui l'obbligato risulta ancora giuridicamente legato in virtù del persistere del vincolo matrimoniale.
3c- È vero che la L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies fa generico riferimento quoad poenam all'art. 570 c.p., ma ciò non legittima, in virtù del principio del favor rei, il più mite trattamento sanzionatorio di cui all'art. 570 c.p., comma 1. Ed invero, essendosi in presenza di violazione di carattere economico e non di carattere morale, il richiamo alla norma codicistica non può che essere riferito al secondo comma della stessa, che disciplina appunto gli obblighi di assistenza materiale connessi al rapporto di coniugio o di parentela, con l'effetto che il trattamento sanzionatorio da applicarsi è quello della pena detentiva e pecuniaria congiuntamente.
Non è censurabile l'incidenza che il giudice di merito ha ritenuto di attribuire alle accordate circostanze attenuanti generiche sulla misura della pena, contenuta entro limiti ragionevoli. 3d- Non è consentito subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio in favore della parte offesa, senza che questa abbia esercitato l'azione civile nel processo penale. Soltanto in presenza dell'esercizio dell'azione civile per il risarcimento e/o le restituzioni, è possibile subordinare l'operatività del beneficio della sospensione all'adempimento del relativo obbligo. Risarcimento del danno da reato e restituzioni implicano necessariamente che il giudizio di colpevolezza inerente al fatto abbia esteso la propria valutazione anche alle istanze risarcitorie del danneggiato dal reato, il che ovviamente può accadere soltanto nel caso in cui nel processo penale sia stata esercitata l'azione civile. Trattandosi di una pronuncia sulle conseguenze civili del reato, infatti, soltanto una precisa domanda della persona legittimata attribuisce al giudice il potere di pronunciare sulla domanda medesima. Al di là dell'indubbia ispirazione pubblicistica dell'art. 165 c.p., non è consentito imporre un obbligo risarcitorio, geneticamente riconducibile a rapporti privatistici, senza istanza della parte interessata. La possibilità per il giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato non presuppone, invece, l'esercizio dell'azione civile in sede penale. L'ordinamento rivendica, in tale caso, il diritto d'imporre al soggetto che goda della sospensione condizionale l'obbligo di incidere, secondo modalità definite dal giudice, sui contenuti lesivi del reato commesso.
Nel caso in esame, l'obbligo imposto al ricorrente è di natura prettamente risarcitoria e non è finalizzato all'elisione delle conseguenze negative del reato, le quali non vanno confuse con quelle di natura patrimoniale ed economicamente risarcibili, che hanno una loro autonomia e individualità (cfr. Cass. Sez. 6^ 22/10/2003 n. 933). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nella sola parte in cui subordina l'accordato beneficio della sospensione condizionale della pena all'obbligo, per il MA, di pagare la somma di Euro 10.000,00 alla BO, obbligo che va eliminato. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale "al versamento...della somma di Euro 10.000,00". Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007