Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2014, n. 40531
CASS
Sentenza 11 giugno 2014

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In tema di impugnazioni ai fini dell'operatività dell'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. - per il quale sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - il giudice di appello non può limitarsi a fare riferimento alla denominazione attribuita alla pena nel dispositivo, ma deve verificare la propria competenza in ordine alla norma incriminatrice cui è correlata la sanzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva qualificato come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna per reato contravvenzionale punito con pena congiunta, nel cui dispositivo era stata irrogata la sola pena dell'ammenda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2014, n. 40531
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40531
    Data del deposito : 11 giugno 2014

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