Sentenza 11 giugno 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni ai fini dell'operatività dell'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen. - per il quale sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - il giudice di appello non può limitarsi a fare riferimento alla denominazione attribuita alla pena nel dispositivo, ma deve verificare la propria competenza in ordine alla norma incriminatrice cui è correlata la sanzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva qualificato come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna per reato contravvenzionale punito con pena congiunta, nel cui dispositivo era stata irrogata la sola pena dell'ammenda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2014, n. 40531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40531 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 11/06/2014
Dott. SAVINO ARpia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - N. 1729
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 5407/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZU NA RI N. IL 29/10/1939;
avverso la sentenza n. 526/2012 TRIBUNALE di VERBANIA, del 23/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per, l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Ruga Riva Carlo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 23.4.2013 il Tribunale di Verbania ha dichiarato UC NN AR colpevole di una serie di contravvenzioni in materia ambientale e, unificati i reati col vincolo della continuazione, l'ha condannata, con le attenuanti generiche, alla pena - sospesa - di Euro. 2.900,00 di ammenda.
2. Il difensore ha proposto appello davanti alla Corte di Torino deducendo innanzitutto l'appellabilità della sentenza, nonostante contenga condanna alla sola pena pecuniaria, illegalmente irrogata, giacché almeno due delle contravvenzioni contestate (quelle di cui ai capi c e d della rubrica) sono punite con pena congiunta o esclusiva dell'arresto. Richiama la giurisprudenza che regola il caso ritenendosi in tal modo privato di un grado di giurisdizione di merito. Propone poi altre censure con cui denunzia violazioni di legge e vizi di motivazione: lamenta in particolare: erronea applicazione dell'art. 650 c.p., (capo b); mancata assoluzione e assenza di correlazione tra capo di imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p., comma 2), nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente (art. 125 c.p.p., comma 3); erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 4, art. 279, comma 1, art. 137 comma 1 e 74 lett. ff. Mancata assoluzione in relazione al capo c) e d), erronea applicazione dell'art. 74 ff e art. 137, comma 5, e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 11, in relazione al concetto di scarico;
manifesta illogicità e contraddittorietà delle relative motivazioni;
mancata assoluzione in relazione al capo e) ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256; mancata riconduzione del fatto al capo a) di imputazione;
mancata assoluzione in relazione al capo f) ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269; mancata riconduzione del fatto al capo a) di imputazione.
L'atto è stato trasmesso a questa Corte Suprema.
Sono pervenuti motivi nuovi con cui si insiste sulla appellabilità della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve rilevarsi preliminarmente che nella specie è stata contestata e affermata la responsabilità anche per la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, (scarico non autorizzato di acque reflue industriali, con superamento dei valori limite: capo e) e dell'art. 137, comma 11, (inosservanza dei divieti di scarico: capo d), cioè per reati sanzionati, rispettivamente, con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda o del solo arresto (cfr. art. 137 cit.).
La sentenza di primo grado, quindi, pur avendo erroneamente irrogato la sola pena pecuniaria, era certamente appellabile ex art. 593 c.p.p., in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, a cui va data senz'altro continuità, l'errore del giudice non può mutare il regime delle impugnazioni (tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 14639 del 28/03/2008 Ud. dep. 08/04/2008 Rv. 239906; Sez. F, Sentenza n. 35653 del 30/08/2005 Ud. dep. 04/10/2005 Rv. 232037;
Sez. 6, Ordinanza n. 1644 del 02/12/2002 Ud. dep. 15/01/2003 Rv. 223280; Cass. 09.03.1994, Mandolesi). È stato precisato in particolare che ai fini dell'operatività dell'art. 593 c.p.p., comma 3, - per il quale sono inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - il giudice di appello non deve limitarsi a fare riferimento alla denominazione attribuita alla pena nel dispositivo, ma deve innanzitutto verifica re la propria competenza in ordine alla norma incriminatrice cui è correlata la sanzione, procedendo ad una lettura congiunta dell'art. 593 c.p.p., e art. 17 c.p. e ss., (cfr. sentenza 14639/2008 cit.).
Ha dunque errato la Corte d'Appello di Torino a trasmettere sic et simpliciter gli atti a questa Corte Suprema, essendo invece tenuta a pronunciarsi sull'appello (ritualmente proposto), in applicazione del suddetto principio. L'ordinanza di trasmissione va pertanto annullata senza rinvio.
L'impugnazione è quindi un appello, così come l'aveva qualificata la difesa dell'imputata e gli atti vanno restituiti al giudice di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza 13.12.2013 della Corte di appello di Torino e dispone trasmettersi gli atti alla stessa Corte per la delibazione del gravame.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014