Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7550
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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Nell'ambito della domanda giudiziale intesa al riconoscimento di una prestazione previdenziale di invalidità, l'aggravamento di malattia verificatosi successivamente alla sentenza impugnata non può essere dedotto nel giudizio di legittimità, in quanto l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - che impone al giudice di valutare gli aggravamenti verificatisi anche nel corso del procedimento giudiziario - non importa deroga al principio che nel giudizio di cassazione non è consentito proporre temi di contestazione diversi da quelli dedotti nelle fasi di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7550
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7550
    Data del deposito : 4 giugno 2001

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