Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
Nell'ambito della domanda giudiziale intesa al riconoscimento di una prestazione previdenziale di invalidità, l'aggravamento di malattia verificatosi successivamente alla sentenza impugnata non può essere dedotto nel giudizio di legittimità, in quanto l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - che impone al giudice di valutare gli aggravamenti verificatisi anche nel corso del procedimento giudiziario - non importa deroga al principio che nel giudizio di cassazione non è consentito proporre temi di contestazione diversi da quelli dedotti nelle fasi di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7550 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato GUIDI ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato CASCIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTI FAUSTO M., giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 39/98 del Tribunale di RIETI, depositata il 07/04/98 R.G.N. 698/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CASCIANI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Rieti l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Rieti, con la quale era stato condannato a corrispondere in favore di AC RA l'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1/10/94, deducendo che era stato sopravalutato il complesso morboso da cui era affetto l'assicurato. L'appellato contrastava la domanda, ma il Tribunale, con sentenza del 25/3 - 7/4/98, l'accoglieva, rigettando la domanda proposta in prime cure dallo AC. Precisava il giudice del riesame che il consulente nominato in secondo grado, con relazione esente da vizi. logici, aveva accertato che l'assicurato era affetto da: ipertensione arteriosa non complicata e ben controllata con farmaci, tanto da poter essere considerata di grado moderato;
broncopatia con lieve riduzione dei flussi espiratori, che si estrinsecava con un lieve riduzione della funzionalità; ipertrofia tiroidea in terapia sostitutiva, non di grande rilevanza;
modesta spondilosi vertebrale e gonartrosi dx;
questa affezione in paziente obeso comportava una limitazione della capacità lavorativa abbastanza contenuta ed in ogni caso suscettibile di miglioramento con mirato controllo dietetico, idoneo a ritardare l'evoluzione in peius. "Tali infermità unitamente considerate non riducono la capacità di lavoro dell'assicurato nel limiti di legge". La domanda dell'assicurato doveva quindi essere respinta.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'originario ricorrente, fondato su tre motivi.
L'INPS si è costituito solo con procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo deduce il ricorrente la nullità della sentenza in ordine alla carenza di motivazione sul rinnovo della consulenza di ufficio, non richiesta dall'appellante.
Lamentando, col secondo motivo, insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo, deduce il ricorrente che il Tribunale aveva aderito alle conclusioni del CTU, che deviavano dalle nozioni correnti della scienza medica ed erano state assunte senza accertamenti diagnostici strumentali che il caso richiedeva: la diagnosi era generica e superficiale e non teneva conto della relazione fra stato invalidante ed attività di muratore svolta dall'assicurato, nonché della incidenza "di rischio e d'usura che le malattie diagnosticate potevano avere". Acritica e superficiale era la motivazione nel valutare l'incidenza dell'obesità sulla capacità lavorativa;
l'istante , era- stato ricoverato in data 11/1 /99 presso l'ospedale di Rieti per, "ictus;
cerebrale ischiemico, tuttora presente e che lo costringe a totale paralisi e necessità di lunga degenza riabilitativa", presso l'ospedale S. Giovanni B. di Roma e dall'anamnesi risultava un "ricovero per paresi facciale circa 4 anni fa"; dal successivo certificato medico del 26/1/99 risultava che l'istante. necessitava "di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita".
Lamentando, col terzo motivo, violazione dell'art. 149 disp. att. CPC (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che la norma imponeva la valutazione dell'aggravamento della malattia verificatasi nel corso del giudizio e che poteva comunque incidere sul complesso invalidante ed il Tribunale, invece, non aveva tenuto conto delle cartelle cliniche del 16/9/94 da cui risultava "paresi facciale sx" ed "ipertensione arteriosa", affezioni che imponevano quanto meno ulteriori specifici accertamenti, nonché una elevata obesità (kg. 105) con difficoltà nei movimenti e nell'accovacciamento, la retinopatia ipertensiva, e la limitazione artrosica del rachide, in relazione a queste affezioni la consulenza di parte aveva evidenziato sia l'incidenza invalidante che la usura e quindi l'impossibilità di esercizio dell'attività di muratore-, era quindi evidente che, la riduzione della capacità lavorativa era superiore al limiti di legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo basta rilevare che la decisione del giudice di procedere alla rinnovazione della consulenza è eminentemente discrezionale e quindi nessuna nullità è ravvisabile per la mancata motivazione sul punto.
In ordine al secondo si rileva che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "l'aggravamento di malattia, verificatosi successivamente alla sentenza impugnata, come non può essere dedotto nel giudizio di legittimità con i motivi del relativo ricorso, in quanto l'art. 149 disp. att. CPC - che impone al giudice di valutare, nelle controversie di materia di invalidità pensionabile, l'aggravamento della malattia verificatosi anche nel corso del procedimento giudiziario - non importa deroga al principio che nel giudizio di cassazione non è consentito proporre temi di contestazione diversi da quelli dedotti nelle fasi di merito, così non può essere prospettato ex novo nella memoria ....restando insuperabile la funzione meramente illustrativa di tale atto processuale" (Cass. n. 306 del 14/1/80). li Collegio condivide questo principio e quindi il secondo motivo va disatteso, perché l'aggravamento denunciato è successivo alla sentenza di appello. In ordine al terzo motivo va rilevato che la sentenza è adeguatamente motivata con il richiamo delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio ed il successivo dettagliato esame di tutta la situazione patologica e delle varie affezioni riscontrate. La censura, invece, si limita ad un generico riferimento a documentazione sanitaria già esaminata dal CTU, senza individuare i vizi della sentenza.
Tutte le censure vanno quindi disattese ed il ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, al sensi dell'art. 152 disp. att. CPC.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001