Sentenza 26 settembre 2006
Massime • 1
La valutazione dei precedenti penali basata su un certificato penale non aggiornato e non corrispondente alla situazione reale costituisce un'ipotesi di travisamento del fatto risultante da atti specificamente indicati nei motivi di gravame che rientra pertanto nella previsione di cui all'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 46 del 2006. (La Corte ha peraltro precisato che il certificato penale aggiornato non può essere considerato "nuovo documento", e la sua acquisizione rientra tra i poteri attribuiti al giudice anche nel giudizio di legittimità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2006, n. 35495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35495 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2006 |
Testo completo
354 9 5 /06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/09/2006
SENTENZA
N.1070106
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. GIORDANO UMBERTO CONSIGLIERE
N. 009449/2006 2. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI "
3. Dott. URBAN GIANCARLO TF
4. Dott. PIRACCINI PAOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 06/07/1976 1) AL SC
N. IL 13/02/1970 2) SA ADAMO
avverso SENTENZA del 12/12/2005
CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
URBAN GIANCARLO
che ha concluso per il rigetto dei ricouri
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit ildifensor Avv. to bof. Gioveni Azicó
е Svolgimento del processo
Con sentenza del 12 dicembre 2005 la Corte d' Assise d' Appello di
Salerno in parziale accoglimento dell' appello proposto dal Procuratore Generale della Corte d' Appello di Salerno escludeva la concessione delle attenuanti generiche nei confronti dell' imputato AL CO, imputato in concorso con SA AM per omicidio ai danni di MA IO, ricettazione di un ciclomotore e connessi reati in materia di armi;
elevava quindi la pena inflitta al
NI ad anni 30 di reclusione e confermava nel resto la sentenza di primo grado con la quale i due erano stati condannati, rispettivamente, ad anni 19 ed anni 16 di reclusione.
In fatto, risulta che verso le 12,08 del 18 aprile 2002 sul lungomare di
Salerno un noto pregiudicato, MA IO, detto “o' vampiro”, gravitante nel clan camorristico facente capo a AR IO e CA EN, veniva ucciso con tre colpi di pistola munita di silenziatore. Le indagini venivano quindi orientate nei confronti di esponenti del clan contrapposto, facente capo a TO
CA, che aveva assunto la guida del clan dopo l' uccisione del fratello
TO SE. Venivano quindi individuati due soggetti, gli odierni imputati, gia' sottoposti ad intercettazioni telefoniche per altri motivi, quali esecutori dell' omicidio;
la circostanza era confermata da due collaboratori di giustizia,
PP GE e IC RE. Lo stesso NI, riconosciuto dal collaborante IC, forniva un alibi che successivamente risultava smentito, Altri
due collaboratori di giustizia, AN CO e TT AN, riferivano di aver appreso da altri componenti del clan che i due odierni imputati avevano proceduto alla esecuzione dell' omicidio, su mandato di TO CA, fornendo anche significativi dettagli.
La sentenza di condanna in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, veniva appellata dai due imputati, mentre il P.G. proponeva ricorso per cassazione, sollevando preliminarmente la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 443 c.p.p. nella parte in cui limitava la facolta' del P.M. di impugnare la sentenza di condanna con il solo ricorso per cassazione, dando luogo in tal modo le ad una evidente disparita' di trattamento con la posizione della difesa. Ad ogni buon conto, rilevava l' erroneita' della motivazione la contraddittorieta' e la illogicita' della stessa nella parte in cui erano state concesse al NI le attenuanti generiche sul presupposto della sua incensuratezza: in realta' egli risultava gravato da una precedente condanna e da alcuni processi ancora pendenti.
La Corte d' Assise d' Appello dichiarava la questione di costituzionalita' manifestamente infondata, richiamando alcune precedenti decisioni sul punto della stessa Corte Costituzionale;
preso atto che i due imputati risultavano gravati da una recente precedente condanna per estorsione aggravata dal metodo di stampo mafioso (passata in giudicato per il NI il 19 maggio 2004) riteneva integrata una ipotesi di travisamento del fatto rilevante ai sensi dell' art. 606 lettera e) c.p.p.
e valutati i parametri richiamati dall' art. 62 bis c.p. escludeva per il solo NI la applicabilita' delle attenuanti generiche, procedendo all' aumento della pena nel senso sopra indicato.
Propongono ricorso per cassazione i due imputati: quanto alla posizione del NI con il primo motivo si rileva la inammissibilita' della impugnazione proposta dal P.G. contro la sentenza di primo grado perche' era stata dedotta la erroneita della motivazione sul punto della incensuratezza del NI, con la produzione di un documento non ammissibile in sede di legittimita'.
Con il secondo motivo si rileva la mancata valutazione della dichiarazione confessoria redatta dallo stesso NI e non presa in considerazione perche' non prodotta volontariamente, ma sequestrata all' interno della cella occupata dal medesimo.
Quanto alla posizione del SA, si censura la sentenza impugnata per la mancanza di motivazione sugli elementi di prova in base ai quali sarebbe stata ritenuta la responsabilita' penale dell' imputato;
ne' sarebbe stata fornita alcuna logica giustificazione alla mancata valorizzazione delle dichiarazioni del coimputato TO, il quale avrebbe ignorato la posizione dello stesso in relazione al fatto di sangue.
ғ Si rileva infine l' assenza di idonea motivazione sul punto del trattamento sanzionatorio.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati.
La questione sollevata dal ricorrente NI sulla ammissibilita' dell'
impugnazione del P.M. in punto di incensuratezza dello stesso e' stata correttamente risolta dai giudici dell' appello nel senso che il ricorso per cassazione del Procuratore Generale, convertito in appello a seguito dell' impugnazione de gli im putati, a isensi dell'art. 580 c.p.p., conserva tuttavia la propria natura di impugnazione di legittimita' (si veda: Cass. SS.UU. 18 giugno
1993 ric. Rabiti, RV 194314; Cass. Sez. 4^, 29 settembre 2005, ric. Frank, RV
232429). La Corte d' Assise d' Appello ha esattamente ritenuto che l'acquisizione
. del nuovo certificato penale non integrasse una violazione delle regole dettate per il giudizio di legittimita', poiche' il certificato penale aggiornato non puo' essere considerato "nuovo documento" in senso tecnico, ma la sua acquisizione rientra tra i poteri attribuiti al giudice. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato a tale proposito, che “l'acquisizione del certificato penale aggiornato rientra sempre, anche in sede di riesame o di appello, tra i poteri-doveri del giudice che non r eputi s ufficiente il certificato de 1 casellario in at ti." (Cass. Sez. 1^, 26
maggio 1994 ric. Ucciero, RV 199028).
La valutazione dei precedenti penali basata su un certificato penale non aggiornato e non corrispondente alla reale situazione, si traduce quindi in una ipotesi di travisamento del fatto risultante da atti specificamente indicati nei motivi di gravame e quindi rientra nella previsione di cui all'art. 606 comma 1 lettera e) c.p.p. nel testo introdotto dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Cass. Sez.
1^, 3 dicembre 2003 ric. Polito, RV 227105).
Le conseguenze tratte dai giudici dell' appello da tale erronea valutazione dei precedenti penali, hanno portato alla esclusione delle attenuanti generiche a favore del NI con motivazione coerente ed adeguata, immune da censure sul piano della legittimita'.
R 3
а Anche per quanto riguarda la posizione del SA i giudici dell' appello hanno dato conto con attenta ed adeguata motivazione delle ragioni che hanno portato alla affermazione della sua responsabilita' quale concorrente nel reato di omicidio;
le valutazioni espresse nel ricorso in tema di valutazione del dedotto vizio di mancanza di idonea motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera e)
c.p.p., non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimita' va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilita' di verificare se i risultati dell' interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicche' nella verifica della fondatezza, o meno, dell' indicato motivo di ricorso, il compito della Corte di cassazione non consiste nell' accertare la plausibilita' e l' intrinseca adeguatezza dei risultati dell' interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell' interpretazione
, delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (in tal senso: Cass. Sez. 1^, 21 settembre 1999 ric. Guglielmi e altri RV 214567).
La sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento senza incorrere in vizi di qualche rilievo sul piano dela presente giudizio di legittimita'.
Anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio riservato al SA, la sentenza impugnata da' conto in modo corretto e puntuale delle ragioni che hanno comportato sia la concessione delle attenuanti generiche, sia la previsione di una pena in misura meno grave rispetto al coimputato NI.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali P. Q. M.
е 4 La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2006.
Il Consigliere estensore
Jiemals Melan Il P residente
1 Chiepi
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
23 OTT 2006
Piso MpbOCANO CANCELLIERE
O
N
E
T
5