Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2008, n. 44525
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Sentenza 11 novembre 2008

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'abrogazione dell'art. 96 del D.Lgs. n. 115 del 2002 - che sanziona con la nullità assoluta l'omessa decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel termine ivi previsto - ad opera dell'art. 2-ter, comma primo, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, non ha alcun effetto nel caso in cui la predetta nullità sia integrata e dedotta vigente la previsione di cui all'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto in assenza di disposizioni transitorie o intertemporali vige il principio "tempus regit actum" e l'ordinaria irretroattività della legge processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello nel caso di totale e perdurante omissione della delibazione sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta nel corso del giudizio di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2008, n. 44525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44525
    Data del deposito : 11 novembre 2008

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