Sentenza 3 luglio 2002
Massime • 1
In tema di furto, il reato può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo; non rileva a tal fine il fatto che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato.
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- 1. enciclopedia giuridicaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2019
- 2. Supermercato, furto, monitoraggio, intervento difensivo immediato, tentativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2002, n. 31461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31461 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO - Presidente - del 03/07/2002
1. Dott. BATTISTI MARIANO - est. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - N. 894
3. Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RAIMONDI RAFFAELE - Consigliere - N. 032136/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RE N. IL 28/05/1956
avverso SENTENZA del 10/04/2001 CORTE APPELLO di FIRENZE Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale di Lucca-Sezione distaccata di Viareggio, con sentenza del 29 novembre 2000, affermava la penale responsabilità di AT CA per il reato di furto - accertato in Lido di Camaiore, all'interno di un supermercato, il 28 novembre 2000 - commesso con destrezza in danno di LL Gori, alla quale il CA aveva abilmente sfilato il portafoglio dalla borsa che la donna teneva appesa al carrello della spesa, portafoglio che l'imputato era stato costretto a restituire a seguito dell'intervento di un'altra cliente del supermercato, la quale, resasi conto di quanto stava avvenendo, aveva preso per il braccio il CA, cogliendolo con il portafoglio ancora in mano, e aveva dato l'allarme.
2 - Il tribunale riteneva il furto consumato e, proposto appello dall'imputato, la corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 aprile 2001, confermava la sentenza del tribunale.
3 - Il CA ricorre per cassazione denunciando "illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della fattispecie consumata in luogo di quella tentata ed errata applicazione della legge penale", deducendo che doveva essere ritenuto il furto tentato, ché l'imputato non era riuscito a fare proprio il bottino per il pronto intervento della teste Mariani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è infondato.
A - Come bene ha osservato il tribunale, è giurisprudenza assolutamente prevalente di questa suprema corte - fondata sulla, ritenuta, non effettiva distinzione tra sottrazione e impossessamento e, quindi, sulla sufficienza della amotio - rimozione della cosa dal luogo in cui si trova - per la consumazione del reato - che, ai fini della distinzione tra furto consumato e furto tentato, non hanno rilevanza ne' il criterio spaziale, ne' il criterio temporale, essendo sufficiente, perché il reato possa dirsi consumato, che la cosa sia sottratta al difensore e che l'agente se ne sia impossessato anche se per brevissimo tempo ovvero abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, ne' la consumazione è esclusa per il fatto che la cosa sia recuperata subito dopo la sottrazione ad opera dello stesso derubato, della polizia o di un terzo qualsiasi (Cass., 15 marzo 1993, p.g. e Ominelli;
29 ottobre 1992, Demirov Zvonko;
3 novembre 1992, Zizzo, ecc.).
B - Non v'è alcun dubbio, peraltro, che, ove l'avente diritto o persona da lui incaricata o le forze dell'ordine sorveglino la fase dell'azione furtiva con la possibilità di interromperla in ogni momento, come avviene proprio nei supermercati, l'eventuale sottrazione, seguita dall'intervento nei confronti dell'autore della stessa, non eliminando la signoria sulla cosa dell'avente diritto, fa sì che non si abbia furto consumato, ma soltanto tentato (Cass., 3 novembre 1992, Zizzo;
27 ottobre 1992, De Simone, ecc.). Diverso, però, è il caso in cui non l'avente diritto, direttamente o avvalendosi di un incaricato, o le forze dell'ordine sorveglino l'azione furtiva, ma un terzo estraneo.
Mentre, invero, è in re ipsa l'intervento, in qualsiasi momento dell'azione, dell'avente diritto o di un suo incaricato e mentre l'intervento delle forze dell'ordine è atto dovuto, prescindendo dall'arresto in flagranza soltanto facoltativo, sicché può dirsi che, in questi casi, non v'è sottrazione-impossessamento consumati, ma soltanto tentativo, l'intervento del terzo estraneo è, invece, l'intervento soltanto eventuale di un privato che non ha alcun obbligo di intervenire e che non è neppure autorizzato all'arresto in flagranza, essendo prevista, dall'art. 383 c.p.p., la facoltà di arresto da parte del privato soltanto nei casi di cui all'art. 383 c.p.p., la facoltà di arresto da parte del privato soltanto nei casi di cui all'art. 380 c.p.p., cioè nei casi in cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza da parte degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, e la profonda differenza di status di chi sorveglia, l'aleatorietà dell'intervento del terzo estraneo, non può non incidere sulla natura del reato.
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2002