Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3380
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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L'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al datore di lavoro a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione (introdotta in sede di novellazione dell'art. 18 da parte dell'art. 1 legge n. 108 del 1990), prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione, proveniente da quest'ultimo, di scegliere tale indennità in luogo della reintegrazione. Ne consegue che, anche nel caso in cui già con la domanda giudiziale il lavoratore abbia chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva, il risarcimento del danno, il cui diritto è dalla legge fatto salvo anche nel caso di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell'indennità sostitutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, impugnata dal datore di lavoro, con cui era stato riconosciuto un risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni computate fino al momento in cui era stata offerta l'indennità e non fino alla data della comunicazione dell'opzione da parte del lavoratore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3380
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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