Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
Il reato di frode nell'esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, che il prodotto sia socialmente pericoloso, essendo sufficiente la mendace commercializzazione dello stesso come diverso da quello reale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di notevoli quantitativi di ordinario vino da tavola recante l'apparente denominazione "IGT Toscano").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 39714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39714 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1238
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 13883/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH SS, nato il [...];
Avverso Ordinanza Tribunale di Siena, emessa il 30/12/09;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del riesame di Siena, con ordinanza emessa il 30/12/09 ?
provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell?interesse di CH SS avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Siena in data 24/11/09 ed avente per oggetto rilevanti quantitativi di vino recante l?apparente denominazione IGT Toscano, il tutto in relazione ai reati di cui agli artt. 515, 517 bis, 484, 479, 416 c.p. - rigettava il gravame. L?interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che non ricorrevano, nella fattispecie de qua, ne? il fumus commissi delicti, ne? il periculum in mora, trattandosi d prodotto (vino da tavola) socialmente non pericoloso per il consumatore. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l?annullamento dell?ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell?udienza camerale del 06/10/010, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e? infondato.
Il Tribunale di Siena ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.
In particolare il giudice del riesame, quanto al fumus commissi delicti relativo agli ipotizzati reati di cui agli artt. 515, 517 bis, 484 c.p. (e altro), mediante un esame analitico, puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato, allo stato degli atti, che CH SS, quale rappresentante legale dell?Azienda Agricola Romitorio di Montalcino - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva acquistato e detenuto per la vendita al pubblico notevoli quantitativi di vino, denominato "Novella" ed "Extra" recante l?apparente denominazione IGT Toscano 2006. Trattavasi, invece, di ordinario vino da tavola, spacciato per vino pregiato protetto dalla denominazione IGT Toscano. Quanto al periculum in mora, l?esigenza cautelare veniva ravvisata nella esigenza di evitare il protrarsi delle conseguenze del reato, mediante l?ulteriore immissione nel commercio del vino mendacemente indicato come IGT Toscano.
Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli artt 515, 517 bis, 485 c.p. e all?art. 321 c.p.p.. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche, perche? non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata. Sono, altresi?, infondate perche? inerenti a circostanze di fatto relative alla fondatezza in concreto dell?accusa; doglianze non consentite in sede di legittimita? ed in materia di misura cautelare reale, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell?astratta possibilita? di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell?accusa Giurisprudenza di legittimita? consolidata e conforme;
richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. n. 153 del 04/05/07. Ad abundantiam si rileva che va disatteso l?assunto difensivo principale secondo cui mancava nella fattispecie il requisito della pericolosita? sociale della cosa. Invero, ai fini della sussistenza dell?elemento obiettivo del reato di cui all?art. 515 c.p., non e?
richiesto il requisito della pericolosita? sociale del prodotto commercializzato.
Si richiede, invece, che il prodotto in vendita risulti per origini, provenienza, qualita? o quantita?, diverso da quello dichiarato o pattuito. In altri termini e? sufficiente che il prodotto sia spacciato mendacemente per cosa diversa da quella reale, come nella fattispecie de qua.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da CH SS, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 06 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010