Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 39714
CASS
Sentenza 6 ottobre 2010

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Il reato di frode nell'esercizio del commercio non richiede, ai fini della sua configurabilità, che il prodotto sia socialmente pericoloso, essendo sufficiente la mendace commercializzazione dello stesso come diverso da quello reale. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di notevoli quantitativi di ordinario vino da tavola recante l'apparente denominazione "IGT Toscano").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 39714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39714
    Data del deposito : 6 ottobre 2010

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